Se non si rispetta l’obbligo

La mancata o non tempestiva memorizzazione oppure la mancata o non tempestiva trasmissione dei corrispettivi, o quando gli stessi vengono memorizzati o trasmessi con dati incompleti o non veritieri, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 471/1997 (articolo 6, commi 2-bis e 3, articolo 11, commi 2-quinquies, 5 e 5-bis e articolo 12, comma 2).

In particolare, la sanzione è pari al 90% dell’imposta se i dati dei corrispettivi dell’operazione non sono stati regolarmente memorizzati oppure non sono stati regolarmente trasmessi. La sanzione si applica una sola volta, nel caso in cui la trasmissione tardiva od omessa di un corrispettivo faccia seguito alla sua infedele memorizzazione. A queste violazioni si applica anche la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività o dell’esercizio dell’attività stessa (da tre giorni a un mese oppure, se l’importo complessivo dei corrispettivi contestati supera i 50mila euro, da uno a sei mesi).

Anche in caso di mancato o irregolare funzionamento dei registratori telematici, la sanzione è del 90%. Se non ci sono omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o l’omessa verifica periodica dei registratori è punita con una sanzione da 250 a 2mila euro.

Nei casi in cui l’omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi o la trasmissione con dati incompleti o non veritieri non incide sulla corretta liquidazione del tributo (concretizzandosi, quindi, in una violazione formale) è prevista solo una sanzione amministrativa fissa, pari a 100 euro per ciascuna trasmissione, senza possibilità di cumulo giuridico (art. 12 del decreto legislativo n. 472/1997).

Chi manomette o altera i registratori o li utilizza manomessi o alterati o consente ad altri di usarli per eludere le norme, incorre in una sanzione da 3.000 a 12.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato, nonché nella sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività (da 15 giorni a due mesi e, in caso di recidiva, da due a sei mesi).