Tasse automobilistiche

In Friuli Venezia Giulia la tassa automobilistica è gestita dall’Agenzia delle Entrate.

Chi deve pagare la tassa automobilistica

E’ tenuto a pagare la tassa automobilistica chi, alla scadenza utile per il pagamento, nel pubblico registro automobilistico (PRA) risulta

  • proprietario del veicolo
  • utilizzatore, usufruttuario o acquirente con patto di riservato dominio, in caso di veicolo con contratto di leasing, usufrutto o acquisto con patto di riservato dominio
  • utilizzatore di un veicolo con contratto di noleggio a lungo termine senza conducente.

Calcolo e controllo dei pagamenti

I servizi di calcolo del bollo auto e di controllo dei pagamenti effettuati sono disponibili sul sito nazionale dell’ACI, accedendo con le credenziali SPID o CIE.

E’ inoltre disponibile il tariffario- pdf.

Come si paga

Il pagamento della tassa automobilistica avviene tramite la piattaforma digitale PagoPA. I pagamenti si possono fare online, utilizzando per esempio

  • pagoBollo on line (servizio online di ACI integrato con la piattaforma PagoPA)
  • l’home banking o i servizi online del PSP (riconoscibili dai loghi CBILL o PagoPA)

oppure tramite

  • gli sportelli ATM abilitati
  • i punti vendita di Prestatori di Servizi di Pagamento aderenti alla piattaforma PagoPA (per esempio SISAL, Lottomatica, Banca 5, ecc.)
  • gli Uffici postali
  • l’ACI e le agenzie di pratiche auto autorizzate e interconnesse alla piattaforma PagoPA.

Servizio di assistenza

Per chiarimenti e informazioni si può contattare il numero verde dell’Agenzia delle Entrate al 800.90.96.96, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17.00, chiamando da telefono fisso, o il numero 06.97617689 tramite cellulare. In caso di assistenza dall’estero è disponibile il numero 0039 0645470468 - servizio in lingua italiana (costo a carico del chiamante).

Chi è residente in Friuli Venezia Giulia e riceve un avviso di accertamento per omesso pagamento della tassa automobilistica, può pagare quanto dovuto presso banche, uffici postali o agenti della riscossione, utilizzando il modello F23 allegato all’avviso. Il versamento va effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell’atto.

In caso di dubbio

Per verificare la regolarità dei pagamenti, è consigliato accedere al sito dell’ACI registrandosi o utilizzando le credenziali SPID o CIE.

Tassa già pagata o non dovuta

Il destinatario dell’avviso di accertamento ritenuto non fondato può inviare un’istanza di annullamento in autotutela - rtf, allegando insieme al proprio documento di identità  

  • la ricevuta di versamento

oppure

  • il certificato di vendita/rottamazione del veicolo
  • l’eventuale titolo di esenzione.

L’istanza va trasmessa, preferibilmente, via mail all’Ufficio territoriale di competenza, in base alla propria residenza:

In alternativa, l’istanza può essere inoltrata tramite PEC alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate competente:

È anche possibile utilizzare il servizio “Consegna e documenti istanze”, accedendo all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate tramite SPID, Carta di identità elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

In via residuale il contribuente può prenotare un appuntamento presso l’Ufficio Territoriale competente secondo le seguenti modalità:

  • online sul sito dell’Agenzia delle Entrate
  • chiamando dal lunedì al venerdì il numero verde 800.90.96.96, da telefono fisso, o il numero 06.9666.8907 da cellulare; scegliere opzione 3, prenotazione appuntamento
  • utilizzando l’APP AgenziaEntrate".

Per ottenere un servizio più celere, in fase di prenotazione si raccomanda di tenere a disposizione l’avviso di accertamento e gli eventuali estremi del pagamento.

Ricorso

L’atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica.

È possibile presentare domanda di rimborso in caso di doppio pagamento, pagamento in eccesso o versamento non dovuto, utilizzando il modello disponibile sul sito dell’Agenzia, corredato da ulteriore documentazione a seconda del tipo di richiesta.

Come presentare la domanda

In caso di doppio pagamento:

  • originale della ricevuta di versamento del bollo da rimborsare
  • fotocopia della ricevuta di versamento del bollo pagato correttamente
  • fotocopia della carta di circolazione
In caso di pagamento in eccesso:
 
  • fotocopia della ricevuta di versamento del bollo pagato in eccesso
  • fotocopia della carta di circolazione
In caso di versamento non dovuto:
 
  • originale della ricevuta di versamento del bollo da rimborsare
  • fotocopia dell’atto (con data antecedente al periodo di copertura del bollo versato) da cui risulti che il pagamento non è dovuto (per esempio denuncia di furto, perdita di possesso presentata al PRA, ecc.)

I residenti in Friuli Venezia Giulia, in cui la gestione della tassa automobilista è affidata all’Agenzia delle Entrate, possono presentare la domanda o spedirla a mezzo posta all’ufficio competente dell’Agenzia.

Termini per richiedere il rimborso

Il rimborso può essere chiesto entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello cui si riferisce il pagamento non dovuto.

In Friuli Venezia Giulia le agevolazioni relative al bollo auto sono quelle in vigore a livello nazionale.

Agevolazioni per le persone con disabilità

Veicoli storici

Per veicoli e motoveicoli con trent’anni o più non è previsto il pagamento della tassa automobilistica (art. 63 della Legge 342/2000). L’esenzione spetta in via automatica.

Se un veicolo ultratrentennale è posto in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria (€ 25,82 per gli autoveicoli e € 10,33 per i motoveicoli).

È prevista una riduzione del 50 per cento della tassa automobilistica per autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione tra i venti e i ventinove anni, in possesso del certificato di rilevanza storica e con tale indicazione riportata sulla carta di circolazione (Legge 30/12/2018, n. 145, art. 1, comma 1048).

Esenzioni permanenti

I veicoli esenti dal pagamento della tassa di circolazione, indicati dall’art. 17 del Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche (DPR 39/1953), sono:

a) gli autoveicoli del Presidente della Repubblica e quelli in dotazione permanente del Segretario generale della Presidenza della Repubblica
b) i veicoli di ogni specie in dotazione fissa dei Corpi armati dello Stato, provvisti delle speciali targhe di riconoscimento di cui all'art. 97 del R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e condotti da militari ed agenti in divisa o muniti di un distintivo facilmente riconoscibile
c) gli autobus e gli autoscafi che, in base a concessione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni effettuano il servizio postale su linee in servizio pubblico regolarmente concesso o autorizzato dal Ministero dei trasporti o dal Ministero della marina mercantile
d) gli autocarri e gli autoscafi esclusivamente destinati, per conto dei Comuni, o di associazioni umanitarie, al servizio di estinzione degli incendi
e) gli autoscafi esclusivamente destinati all'industria della pesca marittima ed al servizio di pilotaggio
f) gli autoveicoli esclusivamente destinati da enti morali ospedalieri o da associazioni umanitarie al trasporto di persone bisognose di cure mediche o chirurgiche, quando siano muniti di apposita licenza
f bis) i motoveicoli e gli autoveicoli di cui al numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni
g) condizione di reciprocità di trattamento gli autoveicoli degli agenti diplomatici e consolari, regolarmente accreditati in Italia
h) velocipedi con motore ausiliario, i motocicli leggeri e le motocarrozzette leggere, destinati a sostituire o integrare le possibilità di deambulazione dei mutilati ed invalidi per qualsiasi causa.”

Agevolazioni applicabili in base all’alimentazione del veicolo

Sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica

  • gli autoveicoli, motocicli e ciclomotori a due, tre o quattro ruote, nuovi, azionati da motore elettrico: per cinque anni dalla data del collaudo (art. 20 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39)

L’importo della tassa automobilistica è ridotto a un quarto per

  • gli autoveicoli elettrici adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose per i periodi successivi ai cinque anni di esenzione (art. 17 c. 5 legge n. 449/1997)
  • le autovetture e autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose omologati per la circolazione esclusivamente mediante l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto o con gas metano, se dotati di dispositivi tecnici conformi alla direttiva 91/441 /CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, e successive modificazioni, ovvero alla direttiva 91/542/ CEE del Consiglio, del 1 ottobre 1991, e successive modificazioni (art. 17 c. 5 legge n. 449/1997).
  • L’esenzione disposta con D.L. 262/2006, art. 2 c. 60 - veicoli a doppia alimentazione - non è invece applicabile alle tasse automobilistiche erariali e quindi ai veicoli di competenza del Friuli Venezia Giulia.