Interpello
Il contribuente, se vi sono "obiettive condizioni di incertezza" nella normativa, può rivolgere un quesito all'amministrazione finanziaria, che deve rispondere entro 120 giorni. Se la risposta non arriva entro questo termine si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione prospettata dal contribuente (si applica, cioè, il c.d. "silenzio-assenso"). E' nullo qualunque atto emanato in difformità dalla risposta o dall'interpretazione desunta in base al silenzio-assenso (art.11)
Come si svolge l’interpello del contribuente
Altri tipi d'interpello
Oltre all'interpello a carattere generale regolato dallo Statuto del contribuente, esistono altre modalità di interpello:
- Consulenza giuridica per le Associazioni
La consulenza giuridica non riconducibile nei presupposti dell'interpello del contribuente previsto dallo Statuto del contribuente e, in particolare, quella richiesta da associazioni sindacali e di categoria, ordini professionali, enti pubblici o privati che esprimono interessi non personali ma di rilevanza generale, si esplica secondo le modalità illustrate nella circolare n. 99/E del 18 maggio 2000.
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Interpello specifico limitato a determinate materie societarie (trasformazioni, fusioni, spese di propaganda e pubblicità, ecc.)
- Istanza per disapplicazione delle norme antielusione
L'interpello previsto dallo statuto dei diritti del contribuente non va confuso con l'istanza indirizzata al Direttore regionale per la disapplicazione di norme antielusive, prevista all'articolo 37-bis, comma 8, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e regolamentata con decreto del Ministro delle finanze del 19 giugno 1998, n. 259. Tale istituto attribuisce al Direttore regionale il potere di disapplicare, con proprio decreto, disposizioni di carattere tributario che, a scopo antielusivo, limitano deduzioni, detrazioni e crediti di imposta; ciò nel presupposto che il contribuente dimostri che, nella fattispecie prospettata, gli effetti elusivi non possono verificarsi.
I pareri del comitato Antielusione
Il comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, che aveva il compito di emettere paresi su richieste dei contribuenti, è stato soppresso in base alle disposizioni del decreto legge 223 del 2006, che prevedeva il riordino degli organismi, anche mediante soppressione, al fine di contenere la spesa sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per organi collegiali e altri organismi. L'Agenzia delle Entrate, con la circolare 40/E, spiega che resta in vigore la possibilità per il contribuente di chiedere il parere in merito all'applicazione delle disposizioni antielusive a casi concreti. Con la soppressione del comitato non è piú previsto il riesame dei pareri espressi dall'Agenzia.
Normativa e prassi
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