Superbonus 110%
Le novità
28 marzo 2024 - Aggiornamento delle Faq
11 marzo 2024 - Circolare n. 6 del 8 marzo 2024 - Crediti d’imposta di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – rifiuto delle cessioni dei crediti successive alla prima già accettate
23 novembre 2023 - Provvedimento del 23 novembre 2023 - Modalità di comunicazione dei crediti d’imposta non utilizzabili, di cui all’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 e Faq “Crediti da bonus edilizi sottoposti a sequestro”
6 giugno 2023 - Aggiornamento delle faq
17 febbraio 2023 - Aggiornamento delle faq
27 dicembre 2022 - Aggiornamento delle Faq
Che cos'è
Il Superbonus è l’agevolazione fiscale disciplinata dall’articolo 119 del decreto legge n. 34/2020 (decreto Rilancio), che consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute a partire dal 1 luglio 2020 per la realizzazione di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici. Tra gli interventi agevolati rientra anche l’installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
L’agevolazione si affianca alle detrazioni, già in vigore da molti anni, spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus) e per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (sismabonus), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63/2013.
La legge di bilancio 2022 ha prorogato l’agevolazione, prevedendo scadenze diverse in funzione dei soggetti che sostengono le spese ammesse.
In particolare, il Superbonus spetta:
- fino al 31 dicembre 2025, nelle seguenti misure
- 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023
- 70% per le spese sostenute nel 2024
- 65% per le spese sostenute nel 2025
per i condomini e le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte e professione, per gli interventi su edifici composti da due a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
Sono compresi gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione.
La detrazione va ripartita in quattro quote annuali di pari importo.
Stessa data di scadenza anche per gli interventi effettuati dalle Onlus (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale), dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri.
- fino al 31 dicembre 2022 (con detrazione al 110%), per gli interventi effettuati da persone fisiche sugli edifici unifamiliari, a condizione che al 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo
- fino al 31 dicembre 2023 (con detrazione al 110%), per gli interventi effettuati dagli Iacp (ed enti con le stesse finalità sociali) su immobili, di proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica, a condizione che al 30 giugno 2023 siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo. Stessa scadenza anche per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi su immobili assegnati in godimento ai propri soci.
In alternativa alla detrazione, si può beneficiare del Superbonus mediante una delle modalità previste dall’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020. In pratica, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. Tale scelta dovrà essere comunicata all’Agenzia delle entrate, utilizzando il modello allegato al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2022.
A chi interessa
Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:
- condomìni
- persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l'immobile oggetto dell'intervento
- persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, proprietari (o comproprietari con altre persone fisiche) di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate
- Istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati o altri enti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci
- Onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale
- associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.
Gli interventi agevolabili
Interventi principali o trainanti
Il Superbonus spetta in caso di:
- interventi di isolamento termico sugli involucri
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
- interventi antisismici.
Interventi aggiuntivi o trainati
Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. Si tratta di:
- interventi di efficientamento energetico
- installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo
- infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
- interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (16-bis, lettera e del Tuir).
Quali vantaggi
La detrazione è riconosciuta nella misura sopra descritta e va ripartita tra gli aventi diritto, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022, in 4 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.
In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
La cessione può essere disposta in favore:
- dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
- di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
- di istituti di credito e intermediari finanziari.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020 (modificato da successivi provvedimenti) sono state approvate le disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto legge n. 34/2020 per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti.
Il nuovo modello di comunicazione dell’opzione (con le relative istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica) è stato approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2022 (successivamente modificato dal provvedimento del 10 giugno 2022).
L’articolo 10-bis del decreto legge n. 21/2022 ha previsto che dal 1° gennaio 2023, sia per la fruizione della detrazione sia per l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, relativamente agli interventi di cui all’articolo 119 (Superbonus) e all’articolo 121, comma 2, (bonus diversi dal Superbonus) del Decreto Rilancio, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata a imprese che siano in possesso della certificazione SOA, ai sensi dell’articolo 84 del Codice dei contratti pubblici.
Per approfondimenti riguardanti la decorrenza e l’ambito temporale di applicazione della disposizione si rinvia alla circolare n. 10 del 20 aprile 2023.
Per saperne di più
Per approfondire i dettagli leggi
Normativa e prassi
- Circolare n. 6 del 8 marzo 2024
- Provvedimento del 23 novembre 2023
- Circolare n. 13 del 13 giugno 2023
- Circolare n. 10 del 20 aprile 2023
- Circolare n. 3 dell’8 febbraio 2023
- Risoluzione n. 71 del 7 dicembre 2022
- Risoluzione n. 58 dell’11 ottobre 2022
- Circolare n. 33 del 6 ottobre 2022
- Circolare n. 23 del 23 giugno 2022
- Provvedimento del 10 giugno 2022
- Circolare n. 19 del 27 maggio 2022
- Risoluzione n. 21 del 5 maggio 2022
- Provvedimento del 3 febbraio 2022 e testo coordinato con le modifiche del provvedimento del 10 giugno 2022
- Provvedimento del 1° dicembre 2021
- Circolare n. 16 del 29 novembre 2021
- Provvedimento del 12 novembre 2021
- Provvedimento del 20 luglio 2021
- Provvedimento del 30 marzo 2021
- Provvedimento del 22 febbraio 2021
- Risoluzione n. 83 del 28/12/2020
- Circolare n. 30 del 22 dicembre 2020
- Provvedimento del 12 ottobre 2020
- Provvedimento dell'8 agosto 2020
- Circolare n. 24 dell'8 agosto 2020
- Risoluzione n. 60 del 28 settembre 2020
- Risposte alle istanze d‘interpello relative al Superbonus
Link di interesse
- MISE - Ministero dello Sviluppo Economico: apre una nuova finestra
- MIT - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: apre una nuova finestra
- ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile: apre una nuova finestra