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Come fruire del credito

Per beneficiare dell’agevolazione fiscale, i soggetti interessati devono presentare:

  • la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato
  • la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, con cui attestare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti previsti dalla norma.

L’ammontare del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente è stabilito con provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.

Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 (codice tributo “6900”), che deve essere presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti ammessi.

Modalità di presentazione

La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta e la successiva dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati devono essere presentate esclusivamente in via telematica, tramite lo specifico servizio disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, direttamente da parte dei soggetti interessati o avvalendosi di intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.).

Termini di presentazione

La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta deve essere inviata dal 1° al 31 marzo dell’anno per il quale si chiede l’agevolazione.

La dichiarazione sostitutiva deve essere trasmessa dal 9 gennaio al 9 febbraio dell’anno successivo a quello in cui sono stati effettuati gli investimenti.