Adempimenti
Le semplificazioni sulla documentazione
Il decreto legge n. 77/2021 ha introdotto importanti semplificazioni sulla documentazione da presentare per l’esecuzione degli interventi.
In particolare, è stato previsto che gli interventi che danno diritto al Superbonus, compresi quelli riguardanti le parti strutturali degli edifici o i prospetti ed esclusi quelli che comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono “manutenzione straordinaria” e sono realizzabili mediante Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA).
Nella CILA devono essere attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione, ovvero va attestato che la costruzione è stata completata prima del 1° settembre 1967.
La presentazione della CILA non richiede “l’attestazione dello stato legittimo” previsto dall’articolo 9-bis, comma 1-bis, del Dpr n. 380/2001.
Per questi interventi le ipotesi di decadenza del beneficio fiscale (previste dall’articolo 49 del Dpr n. 380/2001) sono esclusivamente le seguenti:
- la mancata presentazione della CILA
- realizzazione degli interventi in difformità della CILA
- l’assenza dell’attestazione dei dati che la CILA deve contenere
- la non corrispondenza al vero di attestazioni e asseverazioni.
Resta impregiudicata, comunque, ogni valutazione sulla legittimità dell’immobile oggetto di intervento.
Per le opere già classificate come “attività di edilizia libera” è richiesta solo la descrizione dell'intervento. Per quanto riguarda le “varianti in corso d’opera”, invece, esse vanno comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata.
Infine, alla conclusione dei lavori non è richiesta la segnalazione certificata di inizio attività (documento previsto dall’articolo 24 Dpr n. 380/2001).
Visto di conformità e asseverazioni
La legge di bilancio 2022, che ha modificato la disciplina dettata dagli articoli 119 e 121 del decreto legge n. 34/2020, prevede alcune novità su “visto di conformità” e “asseverazione della congruità delle spese”.
SUPERBONUS E VISTO DI CONFORMITÀ
Per esercitare l’opzione per la cessione o per lo sconto (prevista dall’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020), nonché in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi, il contribuente deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi agevolabili con il Superbonus.
Il visto di conformità non va richiesto se il contribuente utilizza la detrazione nella dichiarazione dei redditi che presenta direttamente all’Agenzia delle entrate, attraverso la dichiarazione precompilata (modello 730 o Redditi), o tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730). L’obbligo di apposizione del visto di conformità non sussiste anche nel caso in cui il contribuente, che intenda fruire del Superbonus nella dichiarazione dei redditi precompilata, modifichi i dati in essa contenuti e la presenti direttamente.
Il visto di conformità è rilasciato (ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 241/1997), dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro) e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei Caf.
Fermi restando gli obblighi di conservazione documentale previsti per i soggetti che rilasciano il visto di conformità, il contribuente è tenuto a conservare la documentazione attestante il rilascio del visto di conformità (da acquisire entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi), unitamente ai documenti giustificativi delle spese e alle attestazioni che danno diritto alla detrazione.
Rimane l’obbligo per il contribuente di richiedere il visto di conformità sull’intera dichiarazione nei casi normativamente previsti (per esempio, quando presenta il modello 730 a un Caf o a un professionista abilitato, oppure quando si utilizzano in compensazione crediti per importi superiori a 5.000 euro annui). In questi casi il visto di conformità sull’intera dichiarazione assorbe l’obbligo previsto al comma 11 dell’articolo 119.
Le spese sostenute per l’apposizione del visto di conformità sono detraibili, anche nel caso in cui il contribuente fruisca del Superbonus direttamente nella propria dichiarazione dei redditi. Quando l’apposizione del visto di conformità è assorbita da quella relativa al visto sull’intera dichiarazione, per la fruizione della detrazione è necessario che le spese concernenti l’apposizione del visto relativo al Superbonus siano evidenziate separatamente nel documento giustificativo, poiché solo queste ultime sono detraibili.
L’obbligo di apposizione del visto di conformità, introdotto per la fruizione del Superbonus direttamente nella dichiarazione dei redditi del contribuente, trova applicazione per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali (ai quali si applica il criterio di cassa), con riferimento alle fatture emesse e ai relativi pagamenti intervenuti a decorrere dal 12 novembre 2021.
Anche per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, cui si applica il criterio di competenza, l’apposizione del visto di conformità trova applicazione con riferimento alle fatture emesse a decorrere dal 12 novembre 2021, a prescindere dal periodo di imputazione della spesa.
Il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.
SUPERBONUS E ASSEVERAZIONE
Sia ai fini dell’utilizzo diretto in dichiarazione del Superbonus che dell’opzione per la cessione o lo sconto, è necessario inoltre richiedere:
- per gli interventi di efficientamento energetico, l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 sono state stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative
- per gli interventi antisismici, l’asseverazione da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, dell’efficacia degli interventi (in base alle disposizioni del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 58/2017, modificato dal decreto n. 329/2020). I professionisti incaricati devono attestare anche la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
L’asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori e attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e della effettiva realizzazione.
Per stabilire la congruità delle spese occorre fare riferimento non solo ai prezzari individuati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 ma anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministero della transizione ecologica. Con il decreto del Ministro della transizione ecologica del 14 febbraio 2022 sono stati stabiliti i “costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell’ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici”.
I criteri individuati per valutare la congruità della spesa degli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica (anche rientranti nel Superbonus), previsti dal citato Dm del 6 agosto del 2020, sono applicabili anche agli interventi:
- di riduzione del rischio sismico indicati all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-sexies, del decreto legge n. 63/2013
- finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (cosiddetto bonus facciate)
- di recupero del patrimonio edilizio di cui (articolo 16-bis, comma 1, del Tuir).
BONUS DIVERSI DAL SUPERBONUS
Dal 12 novembre 2021 è previsto l’obbligo di richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione e l’attestazione della congruità delle spese, da parte di tecnici abilitati, anche per la cessione del credito o lo sconto in fattura con riferimento alle spese per i seguenti interventi (elencati nel comma 2 dell’articolo 121):
- recupero del patrimonio edilizio (dal 1° gennaio 2022 anche per gli interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali)
- efficienza energetica
- adozione di misure antisismiche
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti
- installazione di impianti fotovoltaici o di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici
- superamento ed eliminazione di barriere architettoniche (per tali interventi è prevista, solo per l’anno 2022, una detrazione del 75%).
Le spese per il rilascio del visto di conformità e dell’attestazione sono detraibili con la stessa aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione agli interventi eseguiti. Le spese per il rilascio di queste attestazioni rientrano nei massimali specifici per ogni intervento. Pertanto, in caso di realizzazione di differenti interventi (miglioramento sismico, cappotto, finestre, caldaia, eccetera) il costo sostenuto per le prestazioni professionali e per altre spese funzionali all’esecuzione dell’intervento deve essere imputato a ogni singolo intervento in relazione alla prestazione svolta.
Per i bonus diversi dal Superbonus, le disposizioni contenute nel decreto del Ministero della transizione ecologica del 14 febbraio 2022 si applicano:
- agli interventi, per i quali è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, se la richiesta di tale titolo è presentata successivamente al 15 aprile 2022
- agli interventi, per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, iniziati successivamente al 15 aprile 2022.
L’obbligo di richiedere questi documenti non sussiste nei seguenti casi:
- per gli interventi di importo complessivo non superiore a 000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio
- per le opere classificate come “attività di edilizia libera” (a prescindere dal relativo importo), ai sensi dell’articolo 6 del Dpr n. 380/2001, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 2 marzo 2018, della normativa regionale.
Per gli interventi che danno diritto a usufruire del “bonus facciate” (previsti dall’articolo 1, comma 219, della legge n. 160/2019), l’obbligo di acquisire questi documenti, invece, è sempre previsto. Per essi, infatti, non è rilevante che si tratti di un intervento di edilizia libera o di un intervento di importo complessivo non superiore a 10.000 euro.
Riguardo alle modalità di calcolo dell’importo complessivo di 10.000 euro per gli interventi diversi da quelli di edilizia libera, si precisa che:
- per la verifica del limite di importo occorre considerare tutte le spese agevolabili riferite agli interventi oggetto del titolo abilitativo, in relazione alla medesima unità immobiliare, a prescindere da quanti sono i beneficiari della detrazione
- se nell’ambito di tali interventi sono effettuati anche quelli di edilizia libera, necessari per il completamento dello stesso, occorre avere riguardo anche al valore di questi interventi, considerato che gli stessi sono oggetto di agevolazione
- il valore di 10.000 euro va calcolato in relazione all’intervento complessivamente considerato, non rilevando la circostanza che si tratti di un intervento realizzato in periodi d’imposta diversi
- con particolare riferimento ai lavori effettuati sulle parti comuni dell’edificio, va considerato l’importo complessivo agevolabile e non la parte di spesa imputata al singolo condomino.
Il visto di conformità e l’attestazione non sono necessari se il contribuente utilizza la detrazione nella dichiarazione dei redditi.
L’attestazione della congruità delle spese, invece, nel caso di interventi finalizzati alla riqualificazione energetica (articolo 14 del decreto legge n. 63/2013) rimane necessaria anche per l’utilizzo diretto in dichiarazione della detrazione, in quanto già contenuta nell’asseverazione che il tecnico abilitato è tenuto a rilasciare.
L’obbligo si applica, in via di principio, alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate dal 12 novembre 2021.
Tuttavia, non sussiste l’obbligo di apposizione del visto di conformità alla comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate e di attestazione della congruità della spesa se i contribuenti, prima del 12 novembre 2021 hanno effettuato il pagamento di una fattura ed esercitato l’opzione per la cessione del credito attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anche se non hanno ancora provveduto alla comunicazione all’Agenzia delle entrate.
Pertanto, non sono richiesti visto di conformità e attestazione della congruità delle spese (fermi restando gli ordinari poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria) per le comunicazioni delle opzioni inviate entro l’11 novembre 2021, relative ai bonus diversi dal Superbonus, per le quali l’Agenzia delle entrate ha rilasciato regolare ricevuta di corretta ricezione della comunicazione.
I relativi crediti possono essere accettati ed eventualmente ulteriormente ceduti, senza richiedere il visto di conformità e l’attestazione della congruità delle spese, anche dopo l’11 novembre 2021, fatta salva la procedura di controllo preventivo e sospensione prevista dall’articolo 122-bis del decreto legge n. 34/2020.
Cessione delle rate residue di detrazione non fruite
L’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese si applica anche alle comunicazioni di cessione del credito concernenti le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nell’anno 2020, per gli interventi ammessi ai bonus diversi dal Superbonus, il cui accordo di cessione si sia perfezionato a decorrere dal 12 novembre 2021.
Il visto di conformità, che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, è rilasciato (come prevede l'articolo 35 del decreto legislativo n. 241/1997) dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro) e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei Caf.
Si tratta degli stessi soggetti che sono chiamati a rilasciare il visto relativamente agli interventi che danno diritto a usufruire del Superbonus.
In caso di visto di conformità infedele, sono applicabili, in linea generale, le sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo n. 241/1997.
L’attestazione, invece, deve certificare la congruità della spesa sostenuta in considerazione della tipologia dei lavori da eseguire (descritti sui documenti di spesa o, se presenti, nei capitolati). In pratica, l’attestazione deve prevedere il rispetto dei costi massimi per tipologia di intervento, in relazione ai singoli elementi che lo compongono e al loro insieme.
ATTENZIONE Con riferimento all’acquisto di case antisismiche, poiché la detrazione prevista dal comma 1-septies dell’articolo 16 del decreto legge n. 63/2013 è commisurata al prezzo della singola unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita e non alle spese sostenute dall’impresa in relazione agli interventi agevolati, non deve essere attestata la corrispondente congruità delle spese.
L’attestazione della congruità della spesa può essere rilasciata, per la stessa tipologia di interventi, dai tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni previste dall’articolo 119, comma 13, del decreto legge n. 34/2020 per gli interventi ammessi al Superbonus. Per esempio, per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico (non rientranti nel Superbonus), l’attestazione della congruità delle spese può essere rilasciata dal soggetto abilitato a rilasciarla per i medesimi interventi di riduzione del rischio sismico che danno diritto al Superbonus.
L’attestazione può essere predisposta in forma libera, laddove non sia già contenuta in un modello di asseverazione normativamente previsto, a condizione che preveda l’assunzione di consapevolezza delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi, e della decadenza dai benefici conseguenti a provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi degli articoli 75 e 76 del Dpr n. 445/2000.
ATTENZIONE Per i bonus diversi dal Superbonus, l’attestazione della congruità della spesa può essere rilasciata anche in assenza di uno stato di avanzamento lavori o di una dichiarazione di fine lavori, considerato che la normativa che li disciplina, a differenza di quella prevista per il Superbonus, non richiede tali adempimenti.
Tuttavia, considerato che, con riferimento a queste agevolazioni fiscali, il sostenimento di una spesa trova una giustificazione economica soltanto in relazione a una esecuzione, anche se parziale, di lavori, l’attestazione della congruità della spesa non può che riferirsi a interventi che risultino almeno iniziati.
Tabelle riepilogative su visto di conformità e asseverazione/attestazione di congruità delle spese
SUPERBONUS (ART. 119 DECRETO LEGGE N. 34/2020) |
|||
Visto di conformità |
Asseverazione congruità delle spese |
||
IN CASO DI CESSIONE DEL CREDITO O SCONTO IN FATTURA |
SI |
SI |
|
UTILIZZO DIRETTO NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI |
SI (dal 12/11/2021) NO, se si presenta la dichiarazione precompilata o tramite sostituto |
SI |
|
BONUS DIVERSI DAL SUPERBONUS (ART. 121 DECRETO LEGGE N. 34/2020) |
||
|
Visto di conformità |
Attestazione congruità delle spese |
IN CASO DI CESSIONE DEL CREDITO O SCONTO IN FATTURA |
SI (dal 12/11/2021) tranne che per le opere classificate come “attività di edilizia libera” e gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro |
SI (dal 12/11/2021) tranne che per le opere classificate come “attività di edilizia libera” e gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro |
UTILIZZO DIRETTO NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI |
NO |
NO tranne nei casi in cui è prevista per gli interventi di riqualificazione energetica (in quanto già contenuta nell’asseverazione che il tecnico abilitato è tenuto a rilasciare) |
ALTRE DISPOSIZIONI SUL RILASCIO DI ASSEVERAZIONI E ATTESTAZIONI
La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge n. 689/1981.
ATTENZIONE Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 15.000 euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.
I tecnici abilitati rilasciano le predette attestazioni ed asseverazioni, previa stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.
L’obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale (ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 137/2012), purché questa:
- a) non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione
- b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario
- c) garantisca, se in operatività di claims made, un’ultrattività pari ad almeno 5 anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno 5 anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti.
In alternativa, il professionista può optare per una polizza dedicata per questa attività di rilascio di attestazioni e asseverazioni con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro.
Per il rilascio delle attestazioni relative ai bonus diversi dal Superbonus la stipula della polizza assicurativa di cui al comma 14 dell’articolo 119 del decreto legge n. 34/2020 non è obbligatoria.
Documenti da trasmettere
Una copia dell’asseverazione riferita agli interventi di efficientamento energetico è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020.
Esposizione cartello presso il cantiere
La legge di bilancio 2021 ha previsto l’obbligo di esporre presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, un cartello nel quale deve essere indicata anche la seguente dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110% per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”.