Comunicato stampa del 1 luglio 2020

Dl Rilancio, crediti d’imposta per botteghe e negozi e per la locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda. Dal 13 luglio ok all’opzione per la cessione tramite comunicazione via web

L’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni agli operatori che intendono cedere a terzi alcune tipologie di crediti d’imposta, secondo quanto previsto dal Dl Rilancio a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Un provvedimento firmato oggi dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini approva il modello che i beneficiari del credito d’imposta per botteghe e negozi (introdotto da Dl Cura Italia) e di quello per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (previsto dal Dl Rilancio) dovranno utilizzare per comunicare, a partire dal prossimo 13 luglio e fino al 31 dicembre 2021, l’opzione della cessione del credito. Il modello andrà inviato tramite un’apposita funzionalità nell’area autenticata del sito dell’Agenzia delle Entrate. Un successivo provvedimento fornirà le istruzioni per le altre due tipologie di crediti per cui il Dl Rilancio ha previsto la possibilità di cessione, ovvero i crediti per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e il credito per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione (DPI).

Crediti d’imposta per le locazioni, la cessione corre per via telematica – Il Dl Cura Italia e il Dl Rilancio hanno introdotto alcune tipologie di crediti d’imposta, utilizzabili in compensazione o cedibili a terzi, per sostenere gli operatori colpiti dalle conseguenze dell’emergenza epidemiologica del Covid-19. Secondo quanto stabilito dal provvedimento di oggi, i beneficiari del credito d’imposta per botteghe e negozi (introdotto dal Dl Cura Italia) oppure del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (previsto dal Dl Rilancio) che scelgono di cedere il credito devono comunicare l’avvenuta cessione inviando l’apposito modello dal13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, esclusivamente attraverso il servizio web messo a disposizione all’interno dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Un successivo provvedimento delle Entrate definirà le modalità per l’invio della comunicazione anche attraverso un intermediario.

Che cosa occorre comunicare – All’interno della comunicazione vanno specificati alcuni dati, tra cui, oltre i codici fiscali di cedente e cessionari, la tipologia del credito d’imposta ceduto, l’ammontare del credito maturato e della quota ceduta, specificando l’importo ceduto a ciascun cessionario, gli estremi di registrazione del contratto e la data di cessione del credito.

Come utilizzare i crediti ricevuti dalla cessione – Tramite la propria area autenticata all’interno del sito dell’Agenzia, i soggetti che hanno ricevuto il credito, anche istituti di credito e altri intermediari finanziari, comunicano l’accettazione. Dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione, possono quindi utilizzare il credito in compensazione tramite F24 o cederlo a loro volta ad altri soggetti entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la cessione. Oltre questo termine, la quota non compensata non potrà essere utilizzata negli anni successivi, né essere richiesta a rimborso o ulteriormente ceduta.

Roma, 1 luglio 2020