Domande e risposte

Cosa si intende per “nucleo familiare” ai fini ISEE?

Secondo la normativa ISEE (art. 3 del Dpcm n. 159/2013) il nucleo familiare è l’insieme dei componenti della famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, salve le eccezioni stabilite dallo stesso articolo 3.

Per famiglia anagrafica si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti o aventi dimora abituale nello stesso comune. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.

Il nucleo familiare per determinare l’ISEE non va confuso, quindi, con la nozione di “familiare a carico” valida ai fini fiscali (prevista dall’articolo 12 del Dpr n.917/1986).

In caso di dubbio su quali familiari debbano essere considerati, si invita il cittadino a consultare il sito dell’Inps o a rivolgersi al Caf presso il quale intende presentare la DSU.

Cosa fare se, al momento della richiesta del bonus, il nucleo familiare esposto nella app IO non corrisponde alla situazione aggiornata?

Non bisogna confermare la richiesta del bonus. La composizione del nucleo familiare è molto importante perché sulla base del numero dei componenti viene calcolato l’importo dell’agevolazione spettante (500 euro se il nucleo familiare è composto da tre o più persone, 300 euro se il nucleo familiare è composto da due persone e 150 euro se il nucleo familiare è composto da una sola persona).

Quindi, al momento della richiesta del bonus è necessario prestare molta attenzione alla composizione del nucleo familiare e confermare la richiesta solo se il nucleo indicato nella APP IO è corretto e aggiornato. Se si riscontrano errori o ci sono state variazioni (per esempio, perché una delle persone è fuoriuscita dal nucleo familiare), è necessario prima presentare una nuova DSU con i dati corretti e solo dopo procedere con la richiesta del bonus.

Presso quali strutture  è possibile usare il bonus vacanze?

Il bonus può essere speso in Italia nelle strutture che svolgono attività turistico ricettiva oppure presso agenzie di viaggi o tour operator per l’acquisto di un servizio turistico o di un pacchetto turistico resi in Italia.  A titolo esemplificativo e non esaustivo, si tratta delle attività corrispondenti ai codici ATECO :

  • 55.10 ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI
    • 55.10.00 Alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel & residence), pensioni, hotel attrezzati
  • 55.20 ALLOGGI PER VACANZE E STRUTTURE PER BREVI SOGGIORNI
    • 55.20.10 Villaggi turistici
    • 55.20.20 Ostelli della gioventù
    • 55.20.30 Rifugi di montagna, inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande
    • 55.20.40 Colonie marine e montane
    • 55.20.50 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, alloggio connesso alle aziende agricole
    • 55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
      1. fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze
      2. cottage senza servizi di pulizia
    • 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole.
  • 79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio
  • 79.12.00 Attività dei tour operator.

Il bonus vacanze può essere utilizzato anche presso strutture alberghiere o agriturismi che svolgono attività stagionale?

Sì, può essere speso anche presso strutture ricettive che svolgono attività stagionale. Anche in questo caso, le imprese turistico ricettive e gli agriturismi devono essere in possesso dei titoli previsti dalle norme nazionali e regionali per l’esercizio dell’attività (per gli agriturismi il riferimento è la legge n. 96/2006).

Il bonus vacanze vale anche se il soggiorno si estende al di fuori del periodo previsto dall’agevolazione?

Sì, ma deve comprendere almeno un giorno tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 (termine finale così modificato dal decreto “Milleproroghe”).

Per quanto riguarda la detrazione da indicare nella dichiarazione dei redditi da parte del cittadino che ha fruito del bonus vacanze (pari al 20% del bonus massimo e, se inferiore, del corrispettivo del soggiorno), occorre fare riferimento alla data del pagamento.

Pertanto, relativamente ai soggiorni pagati entro il 31 dicembre 2020, la detrazione va indicata nella dichiarazione dei redditi da presentare nel 2021 per l’anno di imposta 2020, mentre nel caso di soggiorni pagati dal 1° gennaio 2021, la detrazione verrà indicata nella dichiarazione dei redditi che verrà presentata nel 2022 per l’anno di imposta 2021.

Se il fornitore non è tenuto a emettere fattura elettronica, si perde il bonus?

No, è valida anche l’emissione di una fattura non elettronica o un documento commerciale. Possono quindi applicare lo sconto anche i forfettari che non sono tenuti all’emissione di fattura elettronica (in base all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 127/2015).

Come si compilano la fattura elettronica o il documento commerciale?

Al momento del pagamento, il fornitore del servizio deve indicare, nella fattura o nel documento commerciale, il prezzo di vendita comprensivo dello sconto e dell’imposta sul valore aggiunto applicata sull’intero ammontare, e l’importo dello sconto applicato.

In particolare, la fattura elettronica deve essere compilata valorizzando nel campo “Imponibile Importo” (2.2.2.5), l’intero importo del servizio comprensivo dello sconto applicato, mentre lo sconto applicato deve essere riportato valorizzando i campi del blocco “Sconto Maggiorazione” (identificato dal codice 2.1.1.8). I codici suddetti sono definiti all’interno del documento “Specifiche tecniche” allegato al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 e successive modificazioni.

Per quanto riguarda, invece, l'emissione del documento commerciale da parte degli operatori turistici che utilizzano la procedura web "Documento Commerciale on line" sul portale Fatture e Corrispettivi, è necessario indicare il codice fiscale del componente del nucleo familiare che fruisce del bonus nel campo “Descrizione prodotto/servizio” insieme alla descrizione del servizio, mentre la modalità di pagamento del corrispettivo e l’importo dello sconto praticato vanno indicati nel campo “Sconto a pagare”.

Cosa succede se il fornitore del servizio emette una fattura di acconto e una a saldo, con i relativi pagamenti?

Il bonus vacanze potrà essere utilizzato solo in relazione a uno dei due pagamenti. Il tax credit, infatti, va impiegato in un’unica soluzione, senza possibilità di frazionamento, e non può essere oggetto di rimborso nel caso di mancata fruizione del soggiorno.

Il bonus vacanze copre anche i costi dei servizi balneari, se inclusi nel servizio alberghiero?

Sì, ma solo se questi vengono indicati nell’unica fattura dell’impresa turistica. Per esempio, chi soggiorna presso una struttura alberghiera può includere nel bonus vacanze anche i costi per la fruizione dei servizi balneari offerti dalla società Beta, ma solo se questi ultimi vengono inclusi nella fattura unica

Chi paga deve essere lo stesso soggetto che fruisce del bonus vacanze? >

No, il componente del nucleo familiare ISEE che effettua il pagamento può non coincidere con chi intende fruire del bonus vacanze ed il cui codice fiscale viene riportato sulla fattura, documento commerciale o scontrino/ricevuta fiscale.

Per aver diritto al bonus deve partecipare al soggiorno turistico l’intero nucleo familiare?

No, non è necessario che l’intero nucleo familiare fruisca del servizio turistico per poter beneficiare del bonus vacanze.

Che fare se la fattura è intestata a un familiare fiscalmente a carico di un altro?

Il soggetto che ha fiscalmente a carico il familiare a cui è intestata la fattura potrà beneficiare della detrazione del 20% nella propria dichiarazione dei redditi, a patto che entrambi i soggetti facciano parte dello stesso nucleo familiare ISEE.

In caso di genitori separati, con figlio fiscalmente a carico di entrambi, a chi spetta la detrazione?

La detrazione collegata al bonus vacanze può essere fruita nella dichiarazione dei redditi solo dal genitore che ha nel nucleo familiare ai fini ISEE il figlio a carico fiscalmente, che ha fruito del servizio e a cui la fattura è intestata.

Cosa fare se il fornitore del servizio turistico (struttura alberghiera, agenzia viaggi o tour operator)omette di indicare il codice fiscale del fruitore del bonus vacanze sulla fattura (o documento commerciale, ricevuta fiscale/scontrino)?

La struttura  che ha applicato lo sconto da bonus vacanze ma per errore materiale non ha riportato sulla fattura il codice fiscale del cliente correttamente comunicato all’Agenzia mediante la procedura web in area riservata, può limitarsi a suggerire al cliente di riportare il codice fiscale manualmente sulla copia del documento fiscale a lui rilasciato al momento del pagamento.

Cosa fare se il fornitore del servizio turistico (ù  ha comunicato nella procedura web in area riservata un importo errato del corrispettivo del soggiorno turistico?

L’importo del corrispettivo indicato nella procedura web dell’Agenzia non è in alcun modo rettificabile.
Nel caso di importo indicato in misura superiore al corrispettivo pagato e che ha condotto il sistema a calcolare uno sconto e detrazione superiori a quelli spettanti:

  • il fornitore del servizio turistico avrà cura di utilizzare in compensazione o cedere a terzi solamente l’importo dello sconto effettivamente spettante (80% del bonus massimo del cliente o, se inferiore, del corrispettivo pagato);
  • il cliente potrà indicare nella dichiarazione dei redditi solamente l’importo di detrazione effettivamente spettante (20% del proprio bonus vacanze o, se inferiore, del corrispettivo pagato). Nel caso di utilizzo della dichiarazione precompilata, il cliente dovrà pertanto procedere a modificare l’importo della detrazione proposto.

Nel caso di importo indicato in misura inferiore al corrispettivo pagato, che ha condotto il sistema a confermare uno sconto e detrazione inferiori a quelli spettanti:

  • il fornitore del servizio turistico potrà adottare azioni commerciali volte a ristorare il danno subito dal cliente per il riconoscimento di uno sconto inferiore allo spettante;
  • il cliente, in base alla fattura di cui è in possesso, potrà comunque indicare nella dichiarazione dei redditi l’importo di detrazione effettivamente spettante (20% del proprio bonus vacanze o, se inferiore, del corrispettivo pagato). Nel caso di utilizzo della dichiarazione precompilata, il cliente potrà modificare l’importo della detrazione proposto.

Cosa succede se il cittadino ha già pagato il corrispettivo e utilizzato il bonus prima della partenza e successivamente non può più recarsi in vacanza?

L’importo dello sconto per bonus vacanze non può essere, in alcun caso, oggetto di rimborso da parte dell’operatore turistico nel caso di mancata fruizione del soggiorno. Il bonus può essere utilizzato in un’unica soluzione e senza possibilità di frazionamento; pertanto, non potrà essere utilizzato nuovamente per futuri soggiorni turistici.

Se il nucleo familiare ha richiesto e ottenuto un bonus vacanze, ma non ha occasione o non intende fruirne per un soggiorno turistico entro il 31 dicembre 2021, è possibile regalare il bonus ad altre persone o cederlo a terzi in cambio di corrispettivo in denaro?

L’unico utilizzo del bonus consentito dalla normativa è a fronte della fruizione di un soggiorno turistico e nel momento del pagamento di tale soggiorno alla struttura ricettiva (o intermediario di viaggi).
Non sono consentiti utilizzi diversi.

Cosa deve fare chi ha usufruito nel 2020 del bonus vacanze non spettante, a causa di una non corretta compilazione della dichiarazione Isee?

Il “bonus vacanze” è utilizzabile:

  • per l’80% sotto forma di sconto sull’importo dovuto al fornitore del servizio turistico
  • per il 20% come detrazione d’imposta in sede di dichiarazione dei

Nel caso in cui l’80% del bonus sia stato indebitamente fruito, può essere restituito, senza sanzioni e interessi, compilando gli appositi campi della dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2020 (modello 730/2021 e modello Redditi Persone fisiche 2021).

In particolare, nel modello 730 occorre compilare il rigo E83 (Altre detrazioni), nel quale indicare con il codice “4” l’importo del credito non spettante, totalmente o parzialmente. Ovviamente, il rigo non va compilato con il codice “3”, non avendo diritto all’ulteriore detrazione del 20%.

Nel modello Redditi Pf tale importo va inserito, sempre con il codice 4, nel rigo RP83 (Altre detrazioni) e poi riportato nella colonna 3 del rigo RN41. Anche in questo caso il rigo RP83 non va compilato con il codice “3”.

Nel prospetto di liquidazione dell’imposta, l’importo non spettante va a incrementare il debito Irpef dovuto per il periodo d’imposta 2020 o a ridurre il credito Irpef spettante per il medesimo periodo.