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Aliquote e calcolo dell'Irpef
Ultimo aggiornamento: 29/03/2022
L’Irpef si applica sul reddito complessivo del soggetto. L’imposta lorda si calcola applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, le aliquote per scaglioni.
Aliquote Irpef
Dal 2022 sono in vigore le nuove aliquote dell’Irpef, modificate dalla legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 2, lettera a).
REDDITO IMPONIBILE |
ALIQUOTA |
IMPOSTA DOVUTA SUI REDDITI INTERMEDI COMPRESI NEGLI SCAGLIONI |
fino a euro 15.000,00 |
23% |
23% sull’intero importo (= 3.450,00) |
da 15.001,00 fino a 28.000,00 euro |
25% |
3.450 euro + 25% sul reddito che supera i 15.000 euro fino a 28.000 euro |
da 28.001 fino a 50.000 euro |
35% |
6.700 euro + 35% sul reddito che supera i 28.000 euro fino a 50.000 euro |
oltre 50.001 euro |
43% |
14.400 euro + 43% sul reddito che supera i 50.000 euro |
Per la dichiarazione da presentare nel 2022 (redditi 2021) si applicano le aliquote precedentemente in vigore:
REDDITO IMPONIBILE |
ALIQUOTA |
IMPOSTA DOVUTA SUI REDDITI INTERMEDI COMPRESI NEGLI SCAGLIONI |
fino a euro 15.000,00 |
23% |
23% sull’intero importo (= 3.450,00) |
oltre euro 15.000,00 e fino a euro 28.000,00 |
27% |
3.450,00 + 27% parte eccedente 15.000,00 |
oltre euro 28.000,00 e fino a euro 55.000,00 |
38% |
6.960,00 + 38% parte eccedente 28.000,00 |
oltre euro 55.000,00 e fino a euro 75.000,00 |
41% |
17.220,00 + 41% parte eccedente 55.000,00 |
oltre a euro 75.000,00 |
43% |
25.420,00 + 43% parte eccedente 75.000,00 |
Soggetti residenti
Per i soggetti residenti, il reddito complessivo è formato da tutti i redditi ovunque prodotti.
Alcune spese (“oneri deducibili”) possono ridurre il reddito complessivo, come per esempio i contributi previdenziali e assistenziali o le erogazioni liberali in favore degli enti no profit.
L’imposta lorda si calcola applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, le aliquote per scaglioni.
L’Irpef dovuta dal contribuente è determinata sottraendo dall’imposta lorda le detrazioni previste dalla normativa: ad esempio la detrazione per il coniuge, i figli (di età pari o superiore a 21 anni) e altri familiari a carico, e le detrazioni riconosciute a fronte di alcune tipologie di spese sostenute durante l’anno (come salute, istruzione, interessi per il mutuo dell’abitazione, ecc). Inoltre vanno sottratti i crediti d’imposta spettanti.
Le detrazioni sono riconosciute generalmente fino all’ammontare dell’imposta dovuta. Non possono essere rimborsati importi superiori.
Attenzione: la legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 2, lettera b) ha modificato l’articolo 13 del TUIR, rimodulando le detrazioni in base alla tipologia di reddito che confluisce nel reddito complessivo. Per approfondire consultare la Circolare n. 4 del 18 febbraio 2022.
Soggetti non residenti
Per i soggetti non residenti il reddito complessivo è formato solo dai redditi prodotti in Italia.
I soggetti non residenti possono portare in diminuzione del reddito complessivo solo alcuni oneri deducibili, come le donazioni (l’elenco completo si trova all’articolo 24 comma 2 del Testo unico delle imposte sui redditi).
Come per i soggetti residenti, l’imposta lorda si calcola applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, le aliquote per scaglioni. Dall’imposta lorda i soggetti non residenti possono sottrarre alcune detrazioni, come le detrazioni per lavoro dipendente, quelle per spese relative a ristrutturazioni edilizie o per alcuni tipi di donazioni (l’elenco completo si trova all’articolo 24 comma 3 del Testo unico delle imposte sui redditi. Non spettano le detrazioni per carichi di famiglia.
Soggetti “Schumacker”
Hanno diritto a tutte le deduzioni e detrazioni i soggetti c.d. “Schumacker”, cioè i soggetti non residenti in Italia che si trovano nelle seguenti condizioni:
- il reddito prodotto in Italia è pari almeno al 75% del reddito complessivamente prodotto
- non fruiscono di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza.
Per maggiori informazioni riguardo l’applicazione dell’Irpef ai soggetti “Schumacker” si può consultare il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 settembre del 2015.