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Accesso banca dati
Attenzione: dal 22 giugno 2023 è attiva la Convenzione tra l’Agenzia delle entrate e il Ministero della Giustizia per l’accesso mediante collegamento telematico ai dati presenti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni, per l’acquisizione delle informazioni rilevanti ai fini della ricerca dei beni da pignorare ex art. 492-bis c.p.c. da parte degli Ufficiali giudiziari.
La Convenzione prevede la conclusione dell’attività svolta finora dalle Direzioni regionali dell’Agenzia delle entrate di rilascio delle informazioni contenute nell’Anagrafe tributaria, in conformità a quanto previsto dall’art. 8 che regola l’attivazione del nuovo servizio.
Trascorso il periodo transitorio, previsto dall’art.9 della Convenzione e identificato con i 60 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione della medesima, gli uffici dell’Agenzia forniranno i riscontri solo alle istanze ai sensi dell’art. 492-bis del c.p.c., presentate prima dell’attivazione del collegamento telematico presso gli Uffici notifiche, esecuzioni e protesti (U.N.E.P.).
Uffici notifiche, esecuzioni e protesti che hanno attivato il collegamento telematico alle banche dati dell'Agenzia delle entrate:
15/09/2023 - U.N.E.P. presso la Corte di Appello di Cagliari
15/09/2023 - U.N.E.P. presso la Corte di Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari
15/09/2023 - U.N.E.P. presso il Tribunale di Lanusei
19/09/2023 - U.N.E.P. presso il Tribunale di Tempio Pausania
30/09/2023 - U.N.E.P. presso il Tribunale di Oristano
(Per l’U.N.E.P. presso il Tribunale di Nuoro il collegamento è ancora in fase di attivazione)
Ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679, è consentito l’accesso da parte degli eredi alle informazioni dell’archivio dei rapporti finanziari relative al defunto: in tal caso, non è necessaria l’autorizzazione dell’Autorità giudiziaria ma va documentata la qualità di erede; in mancanza di altri documenti, la qualità di erede potrà essere rappresentata attraverso la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ex art. 47 del D.P.R. 445/2000.
Attenzione: le istanze di accesso ai rapporti finanziari di soggetti deceduti presentate dai chiamati all’eredità (soggetti che non hanno ancora accettato l’eredità) devono essere presentate ai sensi della L.241/1990. Si rinvia alla sezione dedicata all’accesso documentale per maggiori informazioni e per il modello di istanza.
L'oggetto dell’istanza di accesso dovrà avere la seguente dicitura: "Accesso alle banche dati compreso Archivio dei rapporti finanziari: defunto _______; erede _______"
All’istanza dall’erede deve essere allegata la seguente documentazione:
- dichiarazione sostitutiva di atto di morte (la dichiarazione sostitutiva può essere presentata anche per cittadini deceduti all’estero purché il decesso sia stato registrato in un Comune italiano da indicare nella dichiarazione);
- documentazione dalla quale risulti la qualità di erede ovvero, in mancanza, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ex art. 47 del D.P.R. 445/2000 relativa all’intervenuta delazione ereditaria, nella quale siano indicati il titolo a base della stessa (per legge o per testamento - in quest’ultimo caso occorre allegarne copia o indicarne gli estremi di registrazione), i chiamati all’eredità e sia inoltre attestata l’attuale qualità di erede, di legatario o di chiamato dell’eredità del richiedente;
- copia di un documento di identità del richiedente;
- eventuale procura rilasciata per la presentazione della richiesta, unitamente alla copia dei documenti di riconoscimento del delegante e del delegato;
- attestazione di conformità dei documenti allegati agli originali (il modello di istanza già riporta la dichiarazione di conformità da sottoscrivere).
Per visualizzare i documenti firmati digitalmente, inviati tramite posta elettronica certificata, è possibile utilizzare i programmi predisposti dai certificatori accreditati presso l’Agenzia per l’Italia Digitale. L'elenco è disponibile sul sito www.agid.gov.it.