Comunicazione crediti d’imposta maturati nel 2022

L’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, l’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 e l’articolo 7, comma 1-quater, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, prevedono che i beneficiari dei crediti d’imposta di seguito elencati debbano inviare entro il 16 marzo 2023 all’Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, un'apposita comunicazione dell’importo del credito maturato nell'esercizio 2022:

  • CODICE 6968 - credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
  • CODICE 6969 - credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – articolo 6, comma 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
  • CODICE 6970 - credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – articolo 6, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
  • CODICE 6971 - credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – articolo 6, comma 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
  • CODICE 6983 - credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
  • CODICE 6984 - credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
  • CODICE 6985 - credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022) – articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
  • CODICE 6986 - credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – articolo 1, comma 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
  • CODICE 6987 - credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (quarto trimestre 2022) – articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
  • CODICE 6993 - credito d’imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022) – articolo 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
  • CODICE 6994 - credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – articolo 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
  • CODICE 6995 - credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022) – articolo 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
  • CODICE 6996 - credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – articolo 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
  • CODICE 6972 - credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022) – articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115.

La comunicazione deve essere inviata telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2023, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo.

La comunicazione può essere compilata con il software disponibile nella scheda “Software per la comunicazione dei crediti d’imposta maturati nel 2022” e poi inviata tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, oppure può essere compilata e inviata tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, seguendo il percorso: "Servizi - Agevolazioni - Crediti d'imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l'acquisto dei prodotti energetici".

Per maggiori informazioni, consultare il provvedimento prot. n. 56785 del 1° marzo 2023 e le istruzioni per compilare il modello di comunicazione.

Con la risoluzione n. 27/E del 19 giugno 2023 è stata estesa l’applicazione dell’istituto della remissione in bonis alla comunicazione dei crediti d’imposta maturati nel secondo semestre 2022 per l’acquisto di prodotti energetici. Pertanto, rinviando per maggiori dettagli alla richiamata risoluzione n. 27/E, coloro che non hanno trasmesso la suddetta comunicazione entro il 16 marzo 2023 possono farlo anche successivamente, previo versamento della sanzione di 250,00 euro tramite modello F24 ELIDE (codice tributo “8114”). Si rammenta che, in ogni caso, i crediti d’imposta devono essere utilizzati in compensazione, tramite modello F24, entro i termini stabiliti dalle relative disposizioni. Di conseguenza, la comunicazione deve essere inviata in tempo utile affinché il relativo credito sia disponibile per l’utilizzo in compensazione entro la scadenza prefissata (es. per utilizzare il credito entro il 29 settembre 2023, la comunicazione deve essere inviata entro e non oltre il 28 settembre 2023). Coloro che intendono correggere una comunicazione errata devono prima annullare tale comunicazione (cfr. punto 2.5 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 44905 del 16 febbraio 2023), versare la suddetta sanzione e poi inviare la comunicazione corretta.