Menu della sezione Contributo a fondo perduto per la riduzione dell’importo del canone di locazione

Come si richiede

I contribuenti che intendono beneficiare del contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 9-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, possono richiederlo con apposita istanza, da presentare via web all’Agenzia delle entrate a partire dal giorno 6 luglio 2021 e non oltre il giorno 6 ottobre 2021.

La predisposizione e trasmissione delle istanze deve avvenire esclusivamente in via telematica, attraverso un’apposita procedura web messa a disposizione all’interno dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia, al percorso “Servizi per – Comunicare”.

L’istanza si compone di un frontespizio dedicato ai dati del richiedente e ai dati generali dell’istanza e di un quadro A dedicato ai dati relativi ai contratti di locazione aventi i requisiti previsti e alle relative rinegoziazioni del canone.

Il frontespizio contiene il codice fiscale del soggetto che richiede il contributo, il codice Iban corrispondente al conto corrente bancario o postale sul quale verrà disposto il pagamento del contributo, la data e la sottoscrizione dell’istanza. Nel caso di richiedente diverso da persona fisica ovvero minore o interdetto, occorre indicare anche il codice fiscale del suo rappresentante legale.

Il quadro A si compone di tre parti, da compilare per ciascun contratto di locazione:

  • la parte I è dedicata ai dati del contratto di locazione avente i requisiti previsti e contiene gli estremi di registrazione, la data di inizio del contratto, l’importo del canone annuo, la quota di possesso e la casella per dichiarare che l'immobile oggetto della locazione è ubicato in un comune ad alta tensione abitativa e che costituisce l’abitazione principale del conduttore;
  • la parte II è dedicata ai dati delle rinegoziazioni già comunicate all’Agenzia alla data di presentazione dell’istanza e contiene le date di inizio e fine rinegoziazione e l’importo del canone annuo rinegoziato;
  • la parte III è dedicata ai dati della rinegoziazione programmata e contiene le date di inizio e fine rinegoziazione, l’importo del canone annuo rinegoziato e la casella di impegno alla rinegoziazione entro la data del 31 dicembre 2021.

L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’Istanza, intestato al codice fiscale del soggetto che ha richiesto il contributo.

Delega agli intermediari

Per predisporre e trasmettere l’istanza, il soggetto richiedente può avvalersi anche di un intermediario (articolo. 3, comma 3, del Dpr n. 322/1998), purché quest’ultimo sia stato preventivamente delegato all’utilizzo, per suo conto, del Cassetto fiscale. In tale caso, nel modello l’intermediario deve riportare il suo codice fiscale.

 

E’ possibile, in caso di errore, presentare tramite lo stesso servizio web una nuova istanza entro il 6 settembre 2021, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa. È possibile inoltre presentare – entro il 31 dicembre 2021 –  una rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo.