Menu della sezione Dichiarazione Redditi Persone fisiche 2021
Modello e istruzioni
Data ultimo aggiornamento: 18 novembre 2021. Motivi dell’aggiornamento
Detassazione canoni di locazione non percepiti nell’anno d’imposta 2020
Avvertenza
L’art. 1-bis del D.L. n. 73 del 2021, introdotto in sede di conversione (legge n. 106 del 2021), ha abrogato il comma 2 dell'art. 10-bis del D.L. n. 137 del 2020. Pertanto, l’applicazione della disposizione di cui al comma 1 del citato art. 10-bis, che prevede la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non è più subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».
I soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché i lavoratori autonomi, che hanno ricevuto i predetti contributi e indennità non devono, quindi, indicare il relativo importo nei quadri di determinazione del reddito d’impresa (i soggetti che compilano il quadro RF possono utilizzare il codice variazione in diminuzione 99 in luogo del codice 84) e di lavoro autonomo, nei modelli REDDITI, e nei quadri di determinazione del valore della produzione, nel modello IRAP (i soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 446 del 1997 possono utilizzare il codice variazione in diminuzione 99 in luogo del codice 16). Inoltre, i predetti soggetti non devono, neppure, compilare il prospetto degli aiuti di Stato contenuto nei predetti modelli con i codici aiuto 24 (nei modelli REDDITI) e 8 (nel modello IRAP).
Resta fermo che i contribuenti che abbiano già inviato il modello REDDITI e IRAP seguendo le indicazioni fornite nelle relative istruzioni non sono tenuti a rettificare le dichiarazioni presentate per tenere conto della presente avvertenza.
Attenzione::il criterio di determinazione dell’addizionale all’Irpef della Provincia di Bolzano per l’anno d’imposta 2020 è stato aggiornato su espressa richiesta dell’Ente provinciale e parere favorevole della Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale del Dipartimento delle Finanze. I contribuenti con un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale superiore a 75.000 euro, qualora avessero inviato la dichiarazione dei redditi (Modello 730/2021 o Modello Redditi Pf 2021) indicando il domicilio fiscale all’01/01/2020 nella Provincia di Bolzano, dovranno presentare una dichiarazione correttiva e/o integrativa utilizzando il Modello Reddito Pf 2021, secondo le modalità descritte nelle istruzioni di compilazione. Inoltre, in presenza delle condizioni reddituali sopra descritte, i contribuenti con domicilio fiscale all’01/01/2020 nella Provincia di Bolzano esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, in possesso di una certificazione unica recante un’errata liquidazione dell’addizionale della Provincia di Bolzano, decadono dal predetto esonero e dovranno presentare la dichiarazione dei redditi per la corretta rideterminazione dell’addizionale regionale.
La procedura software di compilazione e controllo dei Modelli dichiarativi calcolerà in via automatica l’addizionale dovuta, mediante i nuovi criteri di liquidazione.
Qualora il contribuente non provveda alla trasmissione della dichiarazione correttiva e/o integrativa e all’effettuazione del versamento (qualora dovuto) e in fase controllo automatizzato della dichiarazione dovesse emergere un maggiore debito, il relativo importo sarà recuperato dall’Agenzia delle Entrate mediante comunicazione di irregolarità.
Tabella delle addizionali regionali 2021 che contiene il prospetto aggiornato per la Provincia di Bolzano.
Fascicolo 1
Fascicolo 2
Fascicolo 3