Protezione dei dati personali - Comunicazione del 31 marzo 2022

Con riferimento alle comunicazioni di diffida al trasferimento e/o al trattamento dei dati personali appartenenti alla categoria particolare dei dati sulla salute ovvero di diniego del consenso che sono pervenute ad Agenzia delle entrate si rappresenta quanto segue.

L’articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, introdotto dall’articolo 1 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, ha espressamente disposto che l’irrogazione della sanzione ivi prevista - per inosservanza dell'obbligo vaccinale di cui agli articoli 4, 4-bis, 4-ter e 4-quater del medesimo decreto legge - sia effettuata dal Ministero della salute per il tramite dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

L’Agenzia delle entrate, pertanto, non interviene in questo procedimento e quindi non tratta i relativi dati (né quelli comuni, né quelli sulla salute relativi allo stato vaccinale).

Con riferimento in generale al trattamento dei dati personali che viene effettuato dall’Agenzia delle entrate nell’ambito dei propri compiti istituzionali (fra i quali non rientra, come ricordato, il procedimento di irrogazione delle sanzioni previste dall’articolo 4-sexies del D.L. n. 44/2021), si evidenzia, comunque, che il divieto di trattare i dati personali appartenenti a categorie particolari di dati, tra cui quelli concernenti la salute della persona, previsto dall’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679, incontra la limitazione prevista dal successivo paragrafo 2, lett. g) del medesimo articolo: il divieto non è quindi applicabile nel caso in cui il trattamento sia necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri.

A sua volta, il D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) all’art. 2-sexies specifica che si considera rilevante l'interesse pubblico relativo a trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri in specifiche materie, tra cui la “tenuta di registri pubblici relativi a beni immobili o mobili” (art. 2 sexies, comma 2, lett. c) e le “’attività dei soggetti pubblici dirette all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni in materia tributaria e doganale, comprese quelle di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale” (art. 2 sexies, comma 2, lett. i). Nell’ambito dei compiti normativamente attribuiti all’Agenzia delle entrate, sulla base del quadro normativo sopra indicato è dunque lecito il trattamento dei dati personali di natura sanitaria, senza che sia necessario alcun consenso al riguardo.

Anche con riferimento all’esercizio del diritto di cancellazione previsto dai paragrafi 1 e 2 dell’art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679, si rappresenta che tali disposizioni non si applicano, ai sensi del paragrafo 3 del medesimo articolo 17, quando il trattamento è necessario “per l’adempimento di un obbligo giuridico che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.”