Menu della sezione Credito d'imposta in favore di imprese turistiche per i canoni di locazione di immobili

Risposte alle domande più frequenti

In presenza della particolare situazione descritta le imprese che hanno presentato l’autodichiarazione per beneficiare del credito di imposta in favore di imprese turistiche per i canoni di locazione di immobili entro il 28 febbraio 2023 e alle quali è stata rilasciata una ricevuta di diniego, in presenza di tutti i presupposti per beneficiare dell’agevolazione possono inviare anche nei giorni successivi al 28 febbraio l’autodichiarazionetramite PEC all’indirizzo cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it, compilando il modello approvato con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 253466 del 30 giugno 2022.

La stessa modalità di presentazione dell’autodichiarazione può essere utilizzata, in presenza dei requisiti per l’accesso al beneficio e purché sia stata trasmessa l’autodichiarazione entro il 28 febbraio 2023 e sia stata rilasciata una ricevuta di diniego, anche in altri casi particolari, tra i quali si segnalano i seguenti:

  • incongruenza tra i dati dei canoni di locazione inseriti nell’autodichiarazione e quelli presenti nell’Anagrafe tributaria (es. adeguamento del canone all’indice ISTAT, mancata conoscenza da parte dell’Agenzia di variazioni del canone relativi agli anni successivi al primo);
  • imprese aderenti al regime forfetario o comunque non tenute alla presentazione di dichiarazioni o comunicazioni periodiche IVA, per le quali il calo del fatturato non è desumibile dai dati presenti in Anagrafe tributaria;

L’autodichiarazione trasmessa tramite PEC deve essere firmata digitalmente dal beneficiario e il messaggio deve recare nell’oggetto la dicitura “Diniego del credito in favore di imprese turistiche per i canoni di locazione di immobili” e il codice fiscale del beneficiario del credito. Se il soggetto beneficiario è sprovvisto di firma digitale, l’autocertificazione con sottoscrizione autografa deve essere trasmessa insieme alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. Nel messaggio di posta elettronica certificata deve inoltre essere indicato il motivo per il quale si chiede l’acquisizione dell’autodichiarazione e deve essere allegata la ricevuta di scarto rilasciata dal sistema. La Comunicazione può essere trasmessa al medesimo indirizzo di posta elettronica certificata anche per il tramite di intermediari appositamente delegati.

In sede di emanazione del Provvedimento, con il quale sono state definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni da presentare per il riconoscimento del credito d’imposta, l’Agenzia delle entrate ha applicato, oltre alla normativa interna, anche le disposizioni contenute nella decisione. Infatti, l’articolo 288 del Trattato sul Funzionamento dell’unione Europea (TFUE), a proposito dell’efficacia delle decisioni comunitarie nel diritto interno, dispone espressamente che “La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi”. Per questo motivo, nel punto 1.5 del Provvedimento è stata data attuazione a quanto previsto al punto 14 della decisione, che così recita: “Aid may be granted under the measure as from the notification of the Commission’s decision approving the measure until no later than 30 June 2022. Italy confirms that the tax liability in relation to which the aid is granted must have arisen no later than 30 June 2022, in line with footnote 24 of the Temporary Framework”. In particolare, in ottemperanza al punto 22 del Temporary Framework, la Commissione UE ha inteso individuare nel 30 giugno 2022 la data finale entro cui il credito d’imposta deve essere maturato ai fini del suo riconoscimento (maturazione che avviene con il pagamento dei canoni di locazione, atteso il disposto di cui al comma 1 dell’articolo 5 del decreto-legge n. 4 del 2022 che fa riferimento ai “canoni versati”).

Tuttavia, tenuto conto delle difficoltà in cui possono essere incorsi i destinatari della presente misura agevolativa nell’individuare il corretto ambito di applicazione del punto 14 sopra citato, si ritiene di poter considerare validi ai fini del riconoscimento del credito d’imposta anche i canoni versati oltre il 30 giugno 2022 ma entro il 29 agosto 2022, in applicazione del richiamato articolo 3, comma 2, dello Statuto dei diritti del contribuente.