Risposte alle domande più frequenti

Domanda

Nelle nuove specifiche tecniche, allegato al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 marzo 2024, il campo 11 del record di testa “Tipologia ente del Terzo settore” può contenere dei codici differenti rispetto allo scorso anno, in particolare:

0 = Onlus

4 = Organizzazione di volontariato

6 = Fondazione e associazione riconosciuta avente per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico

7 = Fondazione e associazione riconosciuta avente per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica

8 = Altri enti iscritti al RUNTS individuati dall’articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017

cosa cambia?

Risposta

Per adeguarsi alla normativa relativa agli enti del Terzo settore, caratterizzata negli ultimi anni da notevoli mutamenti, sono state riviste le tipologie di enti da indicare nel flusso di dati da trasmettere all’Agenzia. Di conseguenza l’ente dovrà indicare, semplicemente, se si qualifica come:

  • Onlus
  • Organizzazione di volontariato
  • Fondazione e associazione riconosciuta avente per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico
  • Fondazione e associazione riconosciuta avente per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica
  • Oppure come altro ente iscritto al RUNTS, non incluso tra i precedenti, individuato dall’articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017, ovvero associazione di promozione sociale, ente filantropico, cooperativa sociale (con l’esclusione delle imprese sociali costituite in forma di società), rete associativa o altro ente del Terzo settore (categoria residuale).

Domanda

Il comma 2 dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° marzo 2024 fa riferimento ai "donatori continuativi”, cosa si intende con questa espressione?

Risposta

L’espressione “donatori continuativi” individua i donatori “fidelizzati” che donano in maniera ricorsiva, a nulla rileva il sistema di versamento utilizzato dal donatore. La ratio dell’inserimento di questa espressione, nel decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze del 1° marzo 2024, con la specifica “che hanno fornito i propri dati anagrafici e dagli altri donatori qualora dal pagamento risulti il codice fiscale del soggetto erogante”, è quella di agevolare i soggetti individuati da tale decreto prevedendo l’obbligo di comunicazione per quei donatori di cui gli stessi abbiano a disposizione i dati necessari a consentire la precompilazione della dichiarazione.

 

 

Domanda

Il donante, seppur continuativo, non ha fornito il codice fiscale, come si deve comportare l’Ente ricevente?

Risposta

Il Codice Fiscale del soggetto che ha effettuato il pagamento è un dato obbligatorio da inserire nel flusso con cui trasmettere, all’Agenzia delle entrate, i dati relativi alle erogazioni liberali (campo 2 del record di dettaglio delle erogazioni). Qualora l’Ente abbia a disposizione il dato del CF del soggetto erogante allora deve trasmettere i dati all’Agenzia. Vi invitiamo a consultare gli allegati al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 marzo 2024, al seguente link Normativa e prassi - Provvedimento del 4 marzo - Agenzia delle entrate (agenziaentrate.gov.it).

 

Domanda

Alcune forme di pagamento adottate dai donatori non prevedono la possibilità di indicare il codice fiscale. In tal caso, la dizione contenuta nel decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° marzo 2024  “qualora dal pagamento risulti il codice fiscale del soggetto erogante”, può essere intesa nel senso che il CF del soggetto erogante risulti da documento che accompagna il pagamento?

Risposta

Ogni qualvolta l’Ente abbia a disposizione i dati del codice fiscale del soggetto erogante, la trasmissione dell’erogazione liberale va effettuata all’Agenzia delle Entrate ai fini della dichiarazione precompilata, indipendentemente da come l’Ente abbia acquisito tale informazione.

 

Domanda

In caso di presenza di una piattaforma di crowfunding che mette in contatto il donatore e l’Ente, come si deve comportare l’Ente ricevente?

Risposta

Il comma 5 dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze del 3 febbraio 2021 sul punto recita “Nelle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 non vanno indicati  i dati delle erogazioni effettuate da chi si è limitato a  raccogliere le donazioni effettivamente operate da altri soggetti.”

 

Domanda

Nel caso in cui i dati anagrafici dell’intestatario della carta di credito siano diversi rispetto ai dati anagrafici del donatore, quali dati devono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate?

Risposta

La detrazione/deduzione spetta a chi ha effettivamente sostenuto l’onere, pertanto nel caso di specie si presume che l’onere sia stato sostenuto dal titolare della carta di credito.

 

Domanda

In caso di conto cointestato, l’Ente ricevente deve indicare il CF del cointestatario che ha comunicato tale dato, oppure la donazione è da considerarsi ripartita – al 50% - tra i due cointestatari?

Risposta

Il decreto ministeriale 1° marzo 2024 precisa che la comunicazione riguarda i dati delle erogazioni liberali effettuate da donatori continuativi che hanno fornito i propri dati anagrafici e dagli altri donatori qualora dal pagamento risulti il codice fiscale del soggetto erogante. Ciò premesso, si ritiene che in caso di conto cointestato, se non è possibile, in base ai documenti e alle informazioni disponibili, individuare colui che ha inteso effettuare la donazione e ha sostenuto l’onere, l’erogazione vada divisa tra gli intestatari del conto al 50%. Se, invece, l’ente è in possesso dell’informazione relativa al soggetto che ha effettivamente sostenuto l’onere, dovrà comunicare soltanto tale codice fiscale con il relativo importo dell’erogazione liberale. 

 

Domanda

Quale data fa fede ai fini della trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati della donazione? La data in cui la donazione è stata effettuata o quella di accredito della stessa sul conto dell’Ente?

Risposta

Fa fede la data di effettuazione della donazione.

Domanda

Va comunicato al donatore che l’Ente comunicherà i dati relativi alla sua donazione all’Agenzia delle entrate?

Risposta

È sempre opportuno comunicare al donatore che i dati sono trasmessi all’Agenzia delle Entrate ai fini della dichiarazione precompilata e che può essere esercitato il diritto di opposizione. Il contribuente infatti può sempre esercitare il diritto di opposizione all’invio all’Agenzia dei dati relativi alle erogazioni liberali da lui effettuate. Le modalità per l’esercizio dell’opposizione sono regolate dal paragrafo 9. “Opposizione all’inserimento nella dichiarazione precompilata dei dati relativi alle erogazioni liberali” del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 febbraio 2018 e sono consultabili al seguente link:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/comunicazioni/opposizioni-utilizzo-delle-spese/opposizione-utilizzo-dati-erogazioni-liberali/infogen-opposizione-erogazioni-liberali-cittadini

Domanda

Come si comporta l’Ente in caso di richieste di rimborso che dovessero sopravvenire dopo la data di trasmissione dei dati delle erogazioni liberali all’Agenzia delle entrate?

Risposta

I rimborsi delle erogazioni liberali vanno comunicati per l’anno d’imposta in cui sono stati effettivamente erogati al contribuente. Pertanto, se per un’erogazione effettuata dal contribuente nel 2022 è stato erogato un rimborso nel 2023, indipendentemente dal termine per la trasmissione dei dati riferiti al 2022, il rimborso andrà comunicato col flusso di dati relativo al 2023, attenendosi a quanto disciplinato dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 febbraio 2018 e successive modificazioni.