Contributo del 5 per mille 2019 - Che cos'è

Gli enti che sono presenti nell’elenco permanente degli iscritti non sono tenuti a trasmettere nuovamente la domanda telematica di iscrizione al 5 per mille per il 2019 e a inviare la dichiarazione sostitutiva alla competente amministrazione.

Solo nel caso di variazione del rappresentante legale, quest’ultimo è tenuto entro il 1 luglio 2019, a pena di decadenza dell’ente dal beneficio, a sottoscrivere e trasmettere una nuova dichiarazione sostitutiva, ferma restando la domanda telematica di iscrizione già presentata.

I contribuenti possono destinare una quota pari al 5 per mille dell’Irpef a finalità di interesse sociale. Il contributo è stato reso stabile dalla legge 23/12/2014, n. 190. Le categorie di enti che possono accedere al beneficio, le modalità di iscrizione e i criteri di ammissione al riparto per le diverse tipologie di soggetti sono le stesse di quelle indicate nel Dpcm del 23/4/2010. Inoltre, i contribuenti possono destinare una quota pari al 5 per mille dell’Irpef al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (DPCM 28/07/2016 ) e al sostegno degli enti gestori delle aree protette (DL n. 148 del 16/10/2017).