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Imposta sostitutiva sui compensi delle ripetizioni e lezioni private
Imposta sostitutiva sui compensi delle ripetizioni e lezioni private - Che cos'è
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Imposta sostitutiva sui compensi delle ripetizioni e lezioni private - Che cos'è
Ultimo aggiornamento: 11 aprile 2024
I compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, sono assoggettati a un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 15%.
L’imposta sostitutiva deve essere versata, in acconto e a saldo, seguendo le disposizioni stabilite per il pagamento in acconto e a saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, alla cui disciplina occorre fare riferimento anche per quanto concerne la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso riguardanti la medesima imposizione sostitutiva.
Questi i codici tributo da utilizzare nel modello F24:
- 1854 – acconto prima rata
- 1855 – acconto seconda rata o unica soluzione
- 1856 – saldo.
Le somme tassate con l’imposta sostitutiva vanno indicate nel quadro RM del modello Redditi Persone fisiche e non concorrono alla formazione del reddito complessivo né rilevano ai fini del riconoscimento e della determinazione di detrazioni, deduzioni e altre agevolazioni fiscali.
Rilevano, invece, ai fini della determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
È comunque possibile scegliere l’applicazione dell’imposta sul reddito nei modi ordinari, facendo concorrere i compensi percepiti per lezioni private e ripetizioni, non esercitate abitualmente, alla formazione del reddito complessivo, attraverso la loro indicazione nel quadro RL del modello Redditi Persone fisiche. In tal caso, non va compilato il quadro RM.
Il regime speciale di imposizione sostitutiva per i compensi derivanti da ripetizioni e lezioni private è applicabile anche se l’attività è svolta in via abituale, con conseguente obbligo di apertura della partita Iva. In ogni caso, l’applicazione del regime speciale non è compatibile con il regime forfetario di cui alla legge n. 190/2014 (risposta all'interpello n. 63/2024).