La chiusura d’ufficio della partita Iva

L'Agenzia delle Entrate, in base a quanto previsto dall’articolo 35, comma 15bis, del D.P.R. n. 633 del 1972, procede d'ufficio alla chiusura delle partite Iva dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato nelle tre annualità precedenti attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali. Il contribuente riceve una comunicazione con la quale è informato della chiusura d’ufficio della partita Iva. . Qualora il contribuente ritenga di essere un soggetto attivo ai fini Iva potrà trasmettere all’Agenzia la documentazione che dimostri l’esercizio dell’attività, con le seguenti modalità:

  • tramite il servizio Consegna documenti” disponibile nella sua area riservata
  • tramite PEC specificando nell’oggetto “Risposta a comunicazione di chiusura della Partita IVA”. La richiesta può essere trasmessa ad una qualunque Direzione Provinciale. Gli indirizzi PEC sono disponibili al seguente  link
  • di persona (o tramite persona munita di delega)  a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate prenotando un appuntamento tramite la funzionalità Prenota un appuntamento.