Redditi soggetti a ritenuta

Sono soggetti a ritenuta i redditi di lavoro dipendente.

Rientrano nell’applicazione della ritenuta sia le somme e i valori che il datore di lavoro corrisponde direttamente, sia le somme e i valori che, in relazione al rapporto di lavoro, sono erogati da terzi rispetto al rapporto di lavoro stesso.

La ritenuta è applicata con modalità differenti a seconda delle diverse specie di somme e valori corrisposti.

In particolare, la ritenuta è applicata:

  • sulla parte imponibile delle somme e dei valori corrisposti al lavoratore dipendente al netto delle detrazioni per carichi di famiglia e per lavoro e con esclusione dei valori indicati nelle lettere b) e c), articolo 51 del Dpr 917/1986 (per esempio, le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili). Le ritenute devono essere effettuate per ciascun periodo di paga, in base alle aliquote Irpef, ragguagliando i corrispondenti scaglioni annui di reddito al periodo di paga
  • sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, in base alle aliquote Irpef, ragguagliando a mese i corrispondenti scaglioni annui di reddito
  • sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti corrisposti nel biennio precedente, effettuando le detrazioni (articoli 12 e 13 del Dpr n. 917/198)
  • sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme
  • sulla parte imponibile delle somme e dei valori, non compresi nel Tfr, corrisposti agli eredi del lavoratore dipendente, con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.