Compensi per avviamento commerciale

I sostituti d’imposta, quando corrispondono compensi per la perdita di avviamento, devono operare, all’atto del pagamento, una ritenuta del 15%, con obbligo di rivalsa, a titolo di acconto dell’Irpef e dell’Ires dovuta.

Più precisamente, ci si riferisce ai contratti di locazione di immobili adibiti all’esercizio di un’attività commerciale o artigiana diretta agli utenti o ai consumatori finali.

In caso di cessazione del rapporto di locazione, relativo agli immobili adibiti all’esercizio di un’attività commerciale o artigiana, il conduttore uscente ha diritto di essere compensato dal locatore per la perdita dell’avviamento che l’azienda subisce in conseguenza di questa cessazione.

Il compenso si quantifica in base all’utilità che ne può derivare al locatore, e comunque nel limite massimo di 30 mensilità del canone di affitto che l’immobile può rendere secondo i prezzi correnti di mercato per i locali con le stesse caratteristiche.

Attenzione
La compensazione non spetta quando la cessazione è dovuta per inadempienza del conduttore e in caso di effettivo esercizio del diritto di prelazione.