Menu della sezione Bonus imprese prodotti energetici
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Come utilizzare i crediti d’imposta
Le imprese beneficiarie dei crediti d’imposta di cui alla presente sezione possono utilizzarli in compensazione tramite modello F24, indicando uno dei codici tributo elencati nella tabella seguente, da inserire nella “sezione erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”.
Per utilizzare il credito in compensazione, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
I crediti devono essere fruiti inderogabilmente entro i termini stabiliti dal legislatore e in particolare:
- i crediti di cui ai codici 6960, 6961, 6962, 6963, 6964, 6965, 6966 e 6967 (primo e secondo trimestre 2022) dovevano essere fruiti entro il 31 dicembre 2022
- Il credito di cui al codice 6987 (relativo al quarto trimestre 2022 per agricoltura e pesca) doveva essere utilizzato entro il 30 giugno 2023
- il credito di cui al codice 6972 (relativo al terzo trimestre 2022 per agricoltura e pesca) doveva essere utilizzato entro il 30 settembre 2023
- i crediti di cui ai codici tributo 6968, 6969, 6970 e 6971 (relativi al terzo trimestre 2022), ai codici 6983, 6984, 6985, 6986 (relativi al periodo ottobre-novembre 2022) e ai codici 6993, 6994, 6995 e 6996 (relativi al mese di dicembre 2022) dovevano essere utilizzati entro il 30 settembre 2023.
Attenzione:
I crediti di cui ai codici tributo 7010, 7011, 7012 e 7013 (relativi al primo trimestre 2023) e ai codici 7015, 7016, 7017 e 7018 (relativi al secondo trimestre 2023), devono essere utilizzati entro il 16 novembre 2023, ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132 (in corso di conversione)
Il credito di cui al codice tributo 7014 (relativo al primo trimestre 2023 per agricoltura e pesca relativi), deve essere utilizzato entro il 31 dicembre 2023.
Codice F24 | Descrizione credito d’imposta | Ammontare del credito d’imposta |
---|---|---|
7010 |
Credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (risoluzione n. 8 del 14.02.2023) |
45% delle spese |
7011 |
Credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 3, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (risoluzione n. 8 del 14.02.2023) |
35% delle spese |
7012 |
Credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 4, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (risoluzione n. 8 del 14.02.2023) |
45% delle spese |
7013 |
Credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (risoluzione n. 8 del 14.02.2023) |
45% delle spese |
7014 |
Credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola, della pesca e agromeccanica (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 45 e c. 46, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (risoluzione n. 8 del 14.02.2023) |
20% delle spese |
7015 |
Credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 2, DL n. 34/2023 (risoluzione n. 41 del 07.07.2023) |
20% delle spese |
7016 |
Credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 3, DL n. 34/2023 (risoluzione n. 41 del 07.07.2023) |
10% delle spese |
7017 |
Credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 4, DL n. 34/2023 (risoluzione n. 41 del 07.07.2023) |
20% delle spese |
7018 |
Credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 5, DL n. 34/2023 (risoluzione n. 41 del 07.07.2023) |
20% delle spese |
Cessione del credito
In alternativa all’utilizzo in compensazione tramite modello F24, i crediti d'imposta possono essere ceduti, per l’intero importo, secondo le modalità e i termini definiti con provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 253445 del 30 giugno 2022, prot. n. 376961 del 6 ottobre 2022, prot. n. 450517 del 6 dicembre 2022, prot. n. 24252 del 26 gennaio 2023 e prot. n. 116285 del 3 aprile 2023 e prot. n. 237453 del 27 giugno 2023.
A tal fine, è necessario inviare telematicamente all’Agenzia delle entrate la comunicazione della cessione del credito; coloro che hanno acquistato il credito (cessionari) possono utilizzarlo in compensazione tramite modello F24, oppure cederlo ulteriormente per l’intero importo.
Attenzione: I cessionari devono utilizzare i crediti in compensazione entro gli stessi termini suindicati previsti per le imprese beneficiarie che li hanno ceduti.
Con le risoluzioni n. 59 dell’11 ottobre 2022 - pdf, n. 73 del 13 dicembre 2022 - pdf, n. 2 del 30 gennaio 2023 e n. 17 del 6 aprile 2023 e n. 41 del 7 luglio 2023 sono stati istituiti appositi codici tributo per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti in compensazione tramite modello F24.