La dichiarazione precompilata

Cos’è

L’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti, sul proprio sito internet, la dichiarazione precompilata, sia per chi presenta il modello 730 sia per chi presenta il modello Redditi.

Si tratta di una vera e propria dichiarazione precompilata dall’Agenzia, nella quale sono già inseriti i dati su redditi, ritenute, versamenti e numerose spese detraibili o deducibili.

Il contribuente deve verificare se i dati inseriti sono corretti.

Quindi, a seconda dei casi, può:

  • accettare la dichiarazione (solo se sceglie il modello 730) senza fare modifiche
  • rettificare i dati non corretti
  • integrare la dichiarazione per inserire, per esempio, altre spese deducibili o detraibili non presenti
  • inviare la dichiarazione direttamente all’Agenzia delle entrate.

I coniugi possono presentare la dichiarazione precompilata in forma congiunta, direttamente tramite l’applicazione, a condizione che ci siano i requisiti richiesti per la presentazione del modello 730 in forma congiunta.

Quando è disponibile

A partire dal 2 maggio 2022, in un’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle entrate è disponibile la dichiarazione precompilata 2023 (730 e Redditi) e il relativo foglio riepilogativo. Potrà essere inviata, se si sceglie il modello 730, fino al 2 ottobre 2023. Il 30 novembre 2023 è invece la scadenza per l’invio del modello Redditi.

Per accedere occorre essere in possesso di:

  • SPID - “Sistema Pubblico dell’Identità Digitale” per accedere ai servizi della pubblica amministrazione
  • Carta d’identità elettronica 3.0 (CIE)
  • Carta Nazionale dei Servizi (CNS)
  • credenziali rilasciate dall’Agenzia delle entrate (Entratel/Fisconline), per i soggetti titolati ad averle
  • credenziali dispositive rilasciate dall’Inps (solo per i residenti all’estero con un documento di riconoscimento italiano).

Una volta autenticati, si può anche scegliere di operare in qualità di “tutore”, “amministratore di sostegno”, “curatore speciale”, “genitore”, persona di fiducia o “erede”, per presentare la dichiarazione di un tutelato, di un minore, di una persona che ha poca dimestichezza con le funzionalità web o non può gestirle direttamente e ci ha autorizzato a farlo nel suo interesse, o di una persona deceduta.

Effettuato l’accesso, si possono visualizzare:

  • la dichiarazione dei redditi precompilata
  • l’elenco dei dati inseriti nella dichiarazione e di quelli che l’Agenzia non ha potuto inserire perché non completi o incongruenti.

Le principali novità del 2023

Una importante novità, prevista da quest’anno, è la possibilità di annullare anche il modello Redditi Persone fisiche (e i modelli Redditi Persone fisiche correttivi ad esso collegati) inviato tramite l’applicativo web. A seconda se è stato predisposto o meno il modello F24, le scadenze per l’annullamento sono diverse (si veda il capitolo 5).

Ulteriori semplificazioni sono state introdotte nelle procedure che consentono al contribuente di richiedere l’abilitazione di una persona di sua fiducia ad accedere alla propria dichiarazione precompilata.

Sono state individuate modalità più agevoli per la presentazione del modulo di abilitazione che può essere effettuata direttamente dall’interessato, oltre che via PEC o presso gli uffici territoriali, anche attraverso una specifica funzionalità web o tramite il servizio online di videochiamata (informazioni dettagliate nel capitolo 3).

Il nuovo modulo da utilizzare è quello allegato al provvedimento del 22 settembre 2023, che ha modificato il provvedimento dello scorso anno (n. 173217 del 19 maggio 2022).

ONERI E SPESE

Nella dichiarazione precompilata 2023 sono stati inseriti nuovi dati, che vanno ad aggiungersi a quelli già considerati negli scorsi anni. In particolare, le novità riguardano:

  • le spese sostenute per i corsi statali post diploma di “Alta formazione e specializzazione artistica e musicale” e i relativi rimborsi.
    I dati comunicati da tutti i soggetti appartenenti allo specifico elenco degli AFAM statali, trasmesso dal Ministero dell’Università e della Ricerca, vengono inseriti nel foglio informativo. Il contribuente potrà così inserire nel modello questi dati dopo aver verificato la presenza delle condizioni previste per richiedere il beneficio fiscale
  • i canoni di locazione per gli alloggi adibiti ad abitazione principale e le spese per i canoni di locazione degli studenti universitari fuori sede.
    Nel foglio informativo della dichiarazione precompilata sono riportati alcuni dati risultanti in Anagrafe Tributaria (tipologia di contratto, canone di locazione, numero di giorni di locazione, eventuali cointestatari). Il contribuente in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi, previsti dalla normativa attualmente in vigore, potrà così inserire tali dati nella dichiarazione precompilata e usufruire delle relative detrazioni
  • le spese per intermediazione immobiliare sostenute per l’acquisto dell’immobile da adibire ad abitazione principale (per i contratti di compravendita di immobili per i quali sono state richieste le agevolazioni “prima casa”).
    I dati disponibili in Anagrafe Tributaria (estremi del contratto di compravendita, agente immobiliare, spese sostenute con modalità tracciabili) sono riportati nel foglio informativo. Il contribuente, in presenza di tutte le condizioni soggettive previste per richiedere il beneficio fiscale, potrà così inserirli nel modello
  • il credito d’imposta a favore delle persone fisiche che nel 2022 hanno sostenuto spese per lo svolgimento di Attività fisica adattata (Afa).
    Nel foglio informativo del beneficiario viene indicato l’importo del credito nella misura spettante (come stabilita dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 24 marzo 2023). Il contribuente, in presenza delle condizioni previste per richiedere l’agevolazione fiscale, dovrà riportare tale importo nel rigo G15 del modello 730 (o nel rigo CR31 del modello Redditi Persone fisiche)
  • il credito d’imposta per i depuratori d’acqua e la riduzione del consumo di plastica (il cosiddetto “Bonus acqua potabile”). .
    Sono utilizzati i dati riferiti al beneficio fiscale riconosciuto per le spese sostenute nel 2022, in base alle percentuali stabilite dal provvedimento dell’Agenzia dell’entrate del 3 aprile 2023. Questo dato andrà indicato nel rigo G15 del modello 730 (o nel rigo CR31 del modello Redditi persone fisiche).

Dal 2020 la detrazione del 19% della maggior parte degli oneri e delle spese spetta se il pagamento è stato effettuato con sistemi “tracciabili” (versamento bancario o postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

Questa regola non si applica agli acquisti di medicinali e dispositivi medici e per il pagamento di prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Pertanto, la dichiarazione precompilata viene elaborata tenendo conto della regola sulla tracciabilità dei pagamenti, in base a quanto comunicato dagli enti esterni (per esempio, università, asili nido, Onlus, eccetera) e dal Sistema Tessera Sanitaria (per quanto riguarda le spese sanitarie).

I dati presenti nel modello

Nella dichiarazione precompilata 2023 sono presenti:

  • dati della Certificazione unica (Cu), consegnata dal datore di lavoro o ente pensionistico, nella quale sono indicati il reddito di lavoro dipendente o di pensione, le ritenute Irpef e le addizionali regionale e comunale, i compensi di lavoro autonomo occasionale, i premi di risultato, i rimborsi di oneri erogati dal datore di lavoro e i dati dei familiari a carico
  • i compensi di lavoro autonomo occasionale indicati nella Certificazione unica - sezione Lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
  • i compensi corrisposti per l’attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale certificati e indicati nella Certificazione unica
  • i dati sulle locazioni brevi (corrispettivi e ritenute) contenuti nella Certificazione unica - Locazioni brevi, inviata dagli intermediari immobiliari. Il corrispettivo comunicato costituisce reddito fondiario per il proprietario dell’immobile o per il titolare di altro diritto reale oppure reddito diverso per il sublocatore o il comodatario. Dal 2021 il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta. Se vengono locati più di quattro immobili, l’attività di locazione breve, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale e non può essere utilizzato il modello 730 ma deve essere presentato il modello Redditi Persone fisiche.
  • gli interessi passivi sui mutui, i premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni, i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi e i contributi previdenziali (comunicati da banche, assicurazioni ed enti previdenziali)
  • i contributi deducibili e/o detraibili versati a enti o casse con finalità assistenziali o a società di mutuo soccorso
  • i contributi versati per i lavoratori domestici (compresi i contributi previdenziali versati all’Inps tramite lo strumento del “Libretto di famiglia”)
  • le somme restituite nell’anno d’imposta dal contribuente all’Inps, ma assoggettate a tassazione, anche separata, in anni precedenti
  • le somme rimborsate nell’anno d’imposta dall’Inps relative a oneri deducibili sostenuti dal contribuente in anni precedenti
  • le spese sanitarie e i relativi rimborsi comunicati da medici, farmacie, strutture sanitarie accreditate per l’erogazione dei servizi sanitari, strutture sanitarie autorizzate e non accreditate, parafarmacie, ottici, psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica, iscritti agli elenchi speciali a esaurimento istituiti con il decreto del Ministro della Salute del 9 agosto 2019, e da enti e casse con finalità assistenziali per quanto riguarda i rimborsi
  • le spese veterinarie e i relativi rimborsi (comunicati da farmacie, parafarmacie e veterinari)
  • le spese universitarie e i relativi rimborsi, le spese funebri e i contributi versati alla previdenza complementare (comunicati, rispettivamente, da università e da enti che erogano rimborsi delle spese universitarie, da soggetti che esercitano attività di pompe funebri e da enti previdenziali)
  • le spese per i corsi statali post diploma di “Alta formazione e specializzazione artistica e musicale” e i relativi rimborsi (questi dati sono riportati nel foglio informativo)
  • le spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi (comunicate dagli asili nido pubblici e privati e dagli atri soggetti che ricevono le rette e/o che erogano i relativi rimborsi
  • le spese scolastiche e le erogazioni liberali agli istituti scolastici e relativi rimborsi (comunicate dagli istituti scolastici costituenti il sistema nazionale di istruzione e/o da altri soggetti che erogano i rimborsi)
  • le tasse scolastiche versate con modello di pagamento F24 per l’iscrizione, la frequenza, il sostenimento degli esami e il rilascio dei diplomi (informazioni già in possesso dell’Agenzia delle entrate e non trasmesse dagli istituti scolastici)
  • le erogazioni liberali agli enti del terzo settore e relativi rimborsi (comunicati dalle Onlus, dalle associazioni di promozione sociale, dalle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e dalle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica). L’invio dei dati resta facoltativo per la generalità dei soggetti beneficiari delle erogazioni, ma è diventato obbligatorio, a partire dal periodo d’imposta 2021, per i soggetti per i quali dal bilancio di esercizio, approvato nell’anno d’imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere, risultano ricavi, rendite, proventi o entrate (comunque denominate) superiori a un milione di euro e, a partire dal periodo d’imposta 2022, per i soggetti per i quali dal bilancio di esercizio, approvato nell’anno d’imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere, risultano ricavi, rendite, proventi o entrate (comunque denominate) superiori a 220.000 euro
  • i bonifici riguardanti le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per arredo degli immobili ristrutturati e per la riqualificazione energetica degli edifici (comunicati dalle banche e da Poste italiane).

Le spese sostenute nell’anno d’imposta, relative alle singole abitazioni, vengono riportate nel foglio informativo. Nella dichiarazione, infatti, vengono direttamente inserite solo le spese relative alle parti comuni condominiali. Per le spese sostenute negli anni precedenti, invece, la nuova rata viene sempre indicata in dichiarazione (sia che si tratti di spese condominiali che su abitazioni singole)

  • alcuni dati contenuti nella dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, per esempio, i dati dei terreni e dei fabbricati, gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali (come le spese sostenute negli anni precedenti per interventi di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica degli edifici, arredo degli immobili ristrutturati), i crediti d’imposta e le eccedenze riportabili
  • le spese per interventi per i quali si può usufruire del “Superbonus” e quelle per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per arredo degli immobili ristrutturati e per la riqualificazione energetica e per interventi di sistemazione a verde degli immobili effettuati sulle parti comuni dei condomini (comunicati dagli amministratori di condominio)
  • la detrazione del 20% del “Bonus vacanze” spettante al proprio nucleo familiare (o del 20% dell’importo del soggiorno, se questo è inferiore all’importo massimo dell’agevolazione riconosciuta), se fruito per vacanze iniziate entro il 31 dicembre 2021 ma pagate nei primi giorni del mese di gennaio 2022
  • le spese per intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’immobile da adibire ad abitazione principale (i dati sono riportati nel foglio informativo)
  • i canoni di locazione relativi ad alloggi adibiti ad abitazione principale e le spese per i canoni di locazione degli studenti universitari fuori sede (i dati sono riportati nel foglio informativo)
  • gli oneri versati per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (cosiddetta “pace contributiva”)
  • i rimborsi erogati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI) per le spese sostenute per procedure di adozione o affidamento preadottivo di minori stranieri, che sono state dedotte dal reddito complessivo degli anni precedenti
  • il credito d’imposta spettante alle persone fisiche che nel 2022 hanno sostenuto spese per lo svolgimento di “Attività fisica adattata” (i dati sono riportati nel foglio informativo)
  • il credito d’imposta per depuratori d’acqua e riduzione del consumo di plastica, il cosiddetto “Bonus acqua potabile”
  • altri dati presenti nell'Anagrafe tributaria (per esempio, le informazioni relative agli immobili, i versamenti effettuati con il modello F24 e le compensazioni eseguite).

Con riferimento alle spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico, che possono essere portati in detrazione o deduzione, l’Agenzia delle entrate individua i familiari da considerare fiscalmente a carico esclusivamente sulla base delle informazioni, anche reddituali, comunicate dai sostituti d’imposta con le Certificazioni Uniche trasmesse all’Agenzia delle entrate nei termini previsti.

Se nelle comunicazioni trasmesse dai soggetti terzi non è individuata la persona che ha sostenuto la spesa, l’onere è inserito nelle dichiarazioni dei redditi dei soggetti dei quali il familiare (a cui la spesa si riferisce) risulta fiscalmente a carico, in proporzione alle percentuali di carico. In questo caso, l’onere è riportato nell’elenco delle informazioni sia del familiare fiscalmente a carico sia delle persone delle quali il familiare (a cui la spesa si riferisce) risulta fiscalmente a carico.

 

Se il familiare non ha i requisiti per essere considerato fiscalmente a carico o la spesa è stata sostenuta da un soggetto diverso, o in una percentuale diversa rispetto a quella risultante dal prospetto dei familiari a carico, il contribuente ha l’obbligo di modificare la dichiarazione proposta dall’Agenzia delle entrate.

I vantaggi

730 PRECOMPILATO

Oltre ad avere il modello già compilato, in cui sono stati già inseriti la maggior parte dei dati e calcolate le imposte da pagare o il rimborso da incassare, il contribuente che utilizza il 730 precompilato:

  • deve solo preoccuparsi di verificare l’esattezza e la completezza dei dati inseriti dall’Agenzia delle entrate e, se necessario, integrarli o modificarli
  • può usufruire di importanti vantaggi sui controlli.

Vantaggi sui controlli

A seconda che il contribuente accetti o modifichi la dichiarazione proposta dall’Agenzia, direttamente o tramite un soggetto delegato (sostituto, Caf o professionista), è prevista una diversa procedura sui controlli documentali.

  1. Presentazione diretta o tramite sostituto d’imposta
    • Se il contribuente accetta il 730 precompilato senza apportare modifiche (o con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta):
      non saranno controllati i documenti che attestano le spese indicate nella dichiarazione, i cui dati sono stati forniti all’Agenzia delle entrate da soggetti terzi (medici, strutture accreditate per l’erogazione dei servizi sanitari, strutture autorizzate e non accreditate, farmacie e parafarmacie, professionisti sanitari, infermieri, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica, università, banche, assicurazioni, enti previdenziali, imprese di pompe funebri, amministratori di condominio, asili nido pubblici e privati, istituti scolastici e dagli enti del terzo settore.
    • Se il contribuente modifica la precompilata (con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta):
      l’Agenzia potrà eseguire il controllo unicamente sui dati variati e non anche (come accadeva in passato) su tutti gli altri dati che non sono stati modificati.

       

    A prescindere dall’accettazione o dalla modifica della dichiarazione, l'Agenzia può comunque effettuare nei confronti del contribuente i controlli per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per usufruire delle agevolazioni fiscali e il controllo sui dati comunicati dai sostituti d’imposta mediante la Certificazione Unica (CU).

    La dichiarazione si considera modificata, per esempio, se vengono modificati i redditi e gli oneri o se sono inserite nuove voci non presenti nel modello precompilato. Si considera accettata, invece, quando il contribuente modifica i dati del sostituto che effettua il conguaglio o inserisce il codice fiscale del coniuge non a carico.
  2. Presentazione tramite Caf o professionista abilitato
    • Se inviato senza modifiche, dal periodo d’imposta 2022 non si effettua più il controllo formale sui dati relativi agli oneri in essa indicati, forniti dai soggetti terzi.
    • Se presentato con modifiche, che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, il controllo formale sui documenti relativi agli oneri deducibili e detraibili sarà effettuato nei confronti del Caf o del professionista che ha apposto il visto di conformità sulla dichiarazione, anche con riferimento agli oneri comunicati all’Agenzia delle entrate da soggetti terzi.
      Il controllo formale non viene comunque eseguito sui dati delle spese sanitarie che non sono stati modificati rispetto alla dichiarazione precompilata e non è richiesta la conservazione della documentazione.
      Il Caf, o il professionista, deve prendere in visione la documentazione esibita dal contribuente e verificare la corrispondenza delle spese sanitarie con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per la predisposizione della dichiarazione precompilata. In caso di difformità, l'Agenzia delle entrate effettua il controllo formale solo sui documenti di spesa che non erano stati indicati nella dichiarazione precompilata.
      Salvo i casi di condotta dolosa del contribuente, l’eventuale pagamento di sanzioni sarà a carico del Caf o del professionista. Resta a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi.
    L'Agenzia può comunque effettuare nei confronti del contribuente i controlli per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire di detrazioni o deduzioni: di questo rispondono sempre i contribuenti e non i Caf o i professionisti.
    Per esempio, per la detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale, può essere controllata l’effettiva destinazione ad abitazione principale dell’immobile.

MODELLO REDDITI PRECOMPILATO

Da qualche anno i contribuenti hanno a disposizione anche il modello Redditi precompilato. Infatti, anche in questo modello l’Agenzia delle entrate ha inserito le informazioni presenti in Anagrafe tributaria.

Sono presenti, per esempio, premi assicurativi, interessi sui mutui, contributi previdenziali, spese sanitarie, spese universitarie, spese funebri, contributi a forme di previdenza complementare, spese per l’acquisto di farmaci, spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati anche sulle parti comuni dei condomini, spese per la frequenza degli asili nido, spese scolastiche ed erogazioni liberali agli istituti scolastici (se comunicate dagli istituti), tasse scolastiche versate con modello di pagamento F24 ed erogazioni liberali agli enti del terzo settore.

Il contribuente deve completarlo con gli altri dati non in possesso dell’Agenzia come, per esempio, i redditi di lavoro autonomo o d’impresa, i redditi di partecipazione in società di persone.

Sul modello Redditi precompilato, presentato con o senza modifiche, l’Agenzia può effettuare i controlli documentali ordinari.