Quesiti

Quesito 1 - In caso di mancato rilascio, da parte del Comune, del CDU, sarà possibile produrre come documento sostitutivo la dichiarazione di cui all'art.30, comma 4 del DPR n. 380/2001 (ai sensi del quale "In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine previsto, esso può essere sostituito da una dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti attestante l'avvenuta presentazione della domanda, nonché la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi")?

Risposta: si, è possibile produrre una dichiarazione sostitutiva da parte del proprietario (o rappresentante legale in caso di società proprietaria) dell’immobile che attesti l’avvenuta presentazione della richiesta al Comune. Nella dichiarazione si dovrà asserire, inoltre, che la certificazione sarà presentata non appena disponibile e comunque prima dell’eventuale selezione dell’offerta.

 

Quesito 2 - Si chiede di chiarire se, ai fini della partecipazione alla procedura, possa essere considerata equipollente al documento di analisi della vulnerabilità sismica una relazione asseverata a firma di un tecnico, alla quale vengano allegati (i) il certificato di collaudo statico relativo all'immobile redatto all'epoca di ultimazione dei lavori di costruzione ai sensi dell'art. 7 della L. n. 1086/1971 e (ii) la relativa certificazione, rilasciata dal Genio Civile competente ai sensi dell'art. 28 della L. n. 64/1974. Il quesito viene posto anche in considerazione della fase successiva di analisi di tali documenti da parte del Provveditorato alle Opere Pubbliche, alla quale, ai sensi della disciplina di gara, tutte le offerte dovranno comunque essere sottoposte.

Risposta: no, non è sufficiente. È necessario presentare il documento di Analisi di Vulnerabilità Sismica, redatto secondo le vigenti norme.