Tabelle riepilogative
Di seguito si riportano alcune tabelle che riepilogano le agevolazioni previste per gli interventi di efficientamento energetico (Tabella n. 1), antisismici (Tabella n. 2), finalizzati congiuntamente all’efficientamento energetico e alla riduzione del rischio sismico degli edifici (Tabella n. 3), nonché gli interventi ammessi al Superbonus (Tabella n. 4).
Tabella n. 1 - LE DETRAZIONI IRPEF E IRES PER GLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (ECOBONUS)
Tipo di intervento |
detrazione massima |
|||
riqualificazione energetica di edifici esistenti (tali interventi non sono ammessi al Superbonus) |
100.000 euro |
|||
su involucro di edifici esistenti (per esempio, pareti, finestre, tetti e pavimenti) |
60.000 euro |
|||
installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda |
60.000 euro |
|||
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione ad aria o ad acqua dal 2008, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia dal 2012, sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria |
30.000 euro |
|||
dal 2015, acquisto e posa in opera di schermature solari |
60.000 euro |
|||
dal 2015, acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili |
30.000 euro |
|||
dal 2016, acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda, di climatizzazione delle unità abitative |
· 15.000 euro, per interventi effettuati dal 6 ottobre 2020 · non è previsto un limite massimo di detrazione per interventi effettuati prima del 6 ottobre 2020 |
|||
dal 2018, acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori |
100.000 euro |
|||
interventi sull’involucro degli edifici per i quali spetta la detrazione del 70 o 75% |
non è previsto un limite massimo di detrazione ma un ammontare complessivo delle spese, che non deve essere superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio |
|||
interventi su parti comuni di edifici per i quali spetta la detrazione dell’80 o 85% |
non è previsto un limite massimo di detrazione ma un ammontare complessivo delle spese, che non deve essere superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio (tali interventi non sono ammessi al Superbonus) |
|||
Tabella n. 2
LE DETRAZIONI IRPEF E IRES PER GLI INTERVENTI ANTISISMICI (SISMABONUS) |
||||
PERCENTUALI di detrazione |
50% |
70%, per le singole unità immobiliari, se si passa a una classe di rischio inferiore |
80%, per le singole unità immobiliari, se si passa a due classi di rischio inferiore |
|
75%, per gli interventi sulle parti comuni degli edifici, se si passa a una classe di rischio inferiore |
85%, per gli interventi sulle parti comuni degli edifici, se si passa a due classi di rischio inferiori |
|||
IMPORTO MASSIMO delle spese |
96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno |
|||
96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, per gli interventi sulle parti comuni di edifici |
||||
RIPARTIZIONE della detrazione |
5 quote annuali |
|||
IMMOBILI INTERESSATI |
qualsiasi immobile a uso abitativo (non solo l'abitazione principale) e immobili adibiti ad attività produttive l'immobile deve trovarsi in una delle zone sismiche 1, 2 e 3 |
|||
LA DETRAZIONE PER L'ACQUISTO DI UN'UNITÀ IMMOBILIARE ANTISISMICA (in vigore dal 2017) |
||||
PERCENTUALI di detrazione |
75% del prezzo di acquisto (se si passa a una classe di rischio inferiore) |
|||
85% del prezzo di acquisto (se si passa a due classi di rischio inferiori) |
||||
IMPORTO MASSIMO su cui calcolare la detrazione |
96.000 euro per ogni unità immobiliare |
|||
RIPARTIZIONE della detrazione |
5 quote annuali |
|||
LE CONDIZIONI |
· gli immobili interessati sono quelli che si trovano nei Comuni ricadenti in una zona classificata “a rischio sismico 1” (anche "2” e "3”, a seguito della disposizione introdotta dal Dl n. 34/2019) · devono far parte di edifici demoliti e ricostruiti per ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto al vecchio edificio · i lavori devono essere stati effettuati da imprese di costruzione e ristrutturazione immobiliare che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono l'immobile (termine elevato a 30 mesi dal Dl n. 77/2021) |
|||
Tabella n. 3
DETRAZIONE PER GLI INTERVENTI COMBINATI ANTISISMICI E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (in vigore dal 2018) |
|
PERCENTUALI di detrazione |
80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore |
85%, se a seguito degli interventi effettuati si passa a due classi di rischio inferiori |
|
IMPORTO MASSIMO su cui calcolare la detrazione |
136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell'edificio |
RIPARTIZIONE della detrazione |
10 quote annuali |
LE CONDIZIONI |
· gli interventi devono essere effettuati su parti comuni di edifici condominiali che si trovano nei Comuni ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 · i lavori devono essere finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica |
ATTENZIONE: queste detrazioni possono essere richieste in alternativa a quelle già previste per gli interventi antisismici e per la riqualificazione energetica realizzati sulle parti comuni degli edifici. Tali interventi non rientrano fra quelli ammessi al Superbonus |
Tabella n. 4 - INTERVENTI AMMESSI AL SUPERBONUS
Tipo di intervento |
spesa massima |
Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda realizzati su edifici residenziali unifamiliari, sulle parti comuni di edifici residenziali in condominio o su edifici composti da 2 a 4 unità distintamente accatastate possedute da un unico proprietario o in comproprietà o su unità immobiliari residenziali site all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno. |
50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. |
Tipo di intervento |
spesa massima |
Interventi sulle parti comuni degli edifici residenziali in condominio o composti da 2 a 4 unità distintamente accatastate possedute da un unico proprietario o in comproprietà per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari. |
20.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari 15.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari |
Tipo di intervento |
spesa massima |
Interventi sugli edifici residenziali unifamiliari o sulle unità immobiliari residenziali site all'interno di edifici plurifamiliari, le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013 a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo o con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o con impianti a biomassa con classe di qualità 5 stelle (individuata dal decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 186/2017). |
30.000 euro |
Tipo di intervento |
spesa massima |
Interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013, eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei precedenti interventi e che assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta |
limiti di spesa previsti per ciascun intervento |
Tipo di intervento |
spesa massima |
Interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013, eseguiti su edifici sottoposti a vincoli, anche non realizzati congiuntamente agli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, a condizione che assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta |
limiti di spesa previsti per ciascun intervento |
Tipo di intervento |
spesa massima |
Interventi antisismici (articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto legge n. 63/2013). In caso di cessione del corrispondente credito a un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell’articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del Tuir, spetta nella misura del 90% |
limiti di spesa previsti per ciascun intervento |
Tipo di intervento |
spesa massima |
Interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, per favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione alle persone con disabilità in situazione di gravità e anche se effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni (articolo 16-bis, comma 1, lett. e, del Tuir) |
96.000 euro |
Tipo di intervento |
spesa massima |
Interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti (articolo 119-ter del Dl 34/2020), per i quali è prevista, solo per l’anno 2022, una detrazione d’imposta del 75% |
· 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti · 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari · 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari |
Tipo di intervento |
spesa massima |
Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a quello dell’impianto solare fotovoltaico, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riduzione del rischio sismico precedentemente elencati. |
48.000 euro* e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale. In caso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del Dpr n. 380/2001 il limite di spesa è ridotto a 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale |
Tipo di intervento |
spesa massima |
Installazione, contestuale o successiva all’installazione di impianti solari fotovoltaici, di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati |
48.000 euro* e comunque nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo |
*Come da parere fornito dal Ministero dello sviluppo economico, il limite di spesa di 48.000 euro non è cumulativo ma va distintamente riferito agli interventi di installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo in essi integrati.
Tipo di intervento |
spesa massima |
Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici in edifici unifamiliari o per l’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendente e con accesso autonomo dall’esterno, a condizione che sia effettuata congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, sopra indicati |
2.000 euro |
Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici in edifici plurifamiliari o in condomini che installino un numero massimo di otto colonnine, a condizione che sia effettuata congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, sopra indicati |
1.500 euro |
Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici in edifici plurifamiliari o in condomini che installino un numero superiore a otto colonnine a condizione che sia effettuata congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, sopra indicati |
1.200 euro |