Comunicato stampa del 16 giugno 2021

Bonus acqua potabile, ecco le istruzioni per ottenere lo sconto del 50%. A febbraio 2022 la comunicazione delle spese sostenute nel 2021

Pronte le regole per fruire del “Bonus acqua potabile”, il credito d’imposta previsto dalla Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020) per chi acquista sistemi utili a migliorare la qualità dell’acqua da bere in casa o in azienda e ridurre, conseguentemente, il consumo di contenitori di plastica. Si tratta, in particolare, di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare. Un Provvedimento firmato oggi dal Direttore dell’Agenzia definisce i criteri e le modalità di fruizione del bonus e approva il modello di comunicazione che i contribuenti devono trasmettere all’Agenzia dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui hanno sostenuto la spesa. Prima finestra, febbraio 2022 per comunicare le somme pagate nel corso del 2021.

Che cos’è il “Bonus acqua potabile” - Per razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di bottiglie di plastica, la Legge di Bilancio 2021 ha previsto un credito d'imposta del 50%, fino a una disponibilità di 5 milioni di euro l’anno di spesa complessiva, per le spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 sull'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti. Possono godere del beneficio le persone fisiche, i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Come fare per usufruire dell’agevolazione - L’importo delle spese sostenute deve essere documentato da una fattura elettronica o un documento commerciale in cui sia riportato il codice fiscale del soggetto che richiede il credito. Per i privati e in generale i soggetti diversi da quelli esercenti attività d’impresa in regime di contabilità ordinaria, il pagamento va effettuato con versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento diversi dai contanti. In ogni caso, per le spese sostenute prima della pubblicazione del Provvedimento di oggi sono fatti salvi i pagamenti in qualunque modo avvenuti ed è possibile integrare la fattura o il documento commerciale attestante la spesa annotando sui documenti il codice fiscale del soggetto richiedente il credito. L’ammontare delle spese agevolabili va comunicato all’Agenzia delle Entrate tra il 1° febbraio e il 28 febbraio dell’anno successivo al quello di sostenimento del costo inviando il modello approvato con il Provvedimento di oggi tramite il servizio web disponibile nell’area riservata o i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. Dopodiché, il bonus potrà essere utilizzato in compensazione tramite F24, oppure, per le persone fisiche non esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo, anche nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno della spesa e in quelle degli anni successivi fino al completo utilizzo del bonus.

A quanto ammonta il credito – Il credito d’imposta è pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 1.000 euro di spesa per ciascun immobile per le persone fisiche e di 5.000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali. Tuttavia, considerato che il tetto per la spesa complessiva è di 5 milioni di euro l’anno, l’Agenzia calcolerà la percentuale rapportando questo importo all’ammontare complessivo del credito d’imposta risultante da tutte le comunicazioni validamente presentate.

 

Roma, 16 giugno 2021