Comunicato stampa del 1 giugno 2018

Fisco, 155 studi di settore ammessi al regime premiale per il 2017. Le regole delle Entrate su criteri e requisiti di accesso

Sono 155 gli studi di settore che hanno accesso al regime premiale per il periodo d’imposta 2017. Con il Provvedimento firmato oggi dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate vengono infatti individuati gli studi ammessi alla disciplina di favore introdotta dal decreto legge 201/2011, che prevede una serie di benefici per chi risulta in linea con le risultanze degli studi stessi, sia per ricavi o compensi sia in relazione a specifici indicatori di coerenza e normalità.

Quali sono gli studi ammessi - Il Provvedimento – pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate – conferma che anche per il 2017 sono 155 gli studi di settore che beneficeranno del regime premiale. Come già previsto per l’anno 2016, il regime premiale si applicherà agli studi per i quali risultano approvati indicatori di coerenza economica riferibili ad almeno 4 diverse tipologie tra: efficienza e produttività del fattore lavoro; efficienza e produttività del fattore capitale; efficienza di gestione delle scorte; redditività; struttura. In alternativa, gli studi che consentiranno l’accesso a tale regime dovranno contenere indicatori riferibili ad almeno tre delle tipologie indicate sopra e, contemporaneamente, prevedere l’indicatore “Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”.

Chi può fruire del regime di favore - Possono accedere al regime premiale i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dall’applicazione degli studi di settore, che hanno regolarmente assolto agli obblighi di comunicazione dei dati e che risultano coerenti e normali con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione degli studi applicabili.

I benefici per i contribuenti “virtuosi” - I contribuenti ammessi al premiale possono beneficiare dell’esclusione dagli accertamenti analitico-presuntivi, della riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento e della possibilità di determinazione sintetica del reddito complessivo, solo nel caso in cui lo stesso ecceda di almeno un terzo quello dichiarato (invece che di un quinto, come ordinariamente previsto).

Roma, 1 giugno 2018