Comunicato stampa del 19 febbraio 2018

Contrasto alle frodi fiscali nel settore dei carburanti: al via le nuove disposizioni sui depositi fiscali. Pronto il codice tributo per il versamento

Estrazione o immissione in consumo di alcune tipologie di carburanti e combustibili solo con il versamento, senza possibilità di compensazione, dell’Iva. Per consentire l’applicazione delle nuove regole previste dalla Legge di bilancio 2018, con la risoluzione di Agenzia delle Entrate n.18/E pubblicata in data odierna, è stato istituito l’apposito codice tributo “6044”, da indicare nel modello F24 ELIDE, unitamente al codice fiscale del gestore del deposito e al relativo codice accisa. Il gestore del deposito, acquisita la ricevuta in originale del versamento, potrà successivamente verificare la correttezza dello stesso accedendo direttamente sul proprio cassetto fiscale dal sito www.agenziaentrate.gov.it.

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 40 del 17/2/2018) del decreto ministeriale del 13 febbraio 2018 è stata data attuazione alle norme introdotte dalla Legge di bilancio 2018 (art. 1, commi da 937 a 941) per contrastare le frodi fiscali nel settore degli olii minerali.

Il decreto ministeriale citato, oltre ad aver previsto alcune condizioni soggettive di esclusione dal pagamento dell’Iva, connesse essenzialmente a criteri di affidabilità degli operatori, ha stabilito che, in taluni casi, l’estrazione dal deposito può essere effettuata senza il versamento dell’imposta presentando un’idonea garanzia in favore dell’Agenzia delle Entrate.

In merito, l’Agenzia sta ultimando la definizione di modelli di garanzia ad hoc, sotto forma di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato e di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria. Saranno chiarite a breve, inoltre, le modalità di interlocuzione tra i gestori dei depositi e gli uffici dell’Agenzia per consentire una rapida verifica dell’effettiva presentazione della garanzia.

Roma, 20 febbraio 2018