Menu della sezione Contributo a fondo perduto del decreto Sostegni
A chi spetta
Il contributo a fondo perduto può essere richiesto dai soggetti titolari di partita Iva che svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, e che sono residenti o stabiliti in Italia.
Non possono presentare istanza per il riconoscimento del contributo i soggetti che hanno cessato l’attività prima del 23 marzo 2021 e i soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 24 marzo 2021.
Per identificare con precisione gli operatori economici beneficiari del contributo, l’art. 1 del decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021 ha stabilito alcuni specifici requisiti che sono di seguito illustrati.
PRIMO REQUISITO
Il soggetto deve aver conseguito, nell’anno 2019, un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro.
Attenzione:
Per le società con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, occorre fare riferimento al secondo periodo d’imposta precedente a quello in corso al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto “Sostegni”).
Per i soggetti esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo, i ricavi a cui fare riferimento sono rispettivamente i ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b) del Tuir e i compensi di cui all’art. 54, comma 1, del Tuir.
Per semplificare ed evitare errori nel processo di determinazione dei ricavi/compensi relativi al 2019, i valori da tenere in considerazione sono quelli riportati nel modello della dichiarazione dei redditi 2020 (redditi 2019), secondo la tabella di seguito riportata:
MODELLO DICHIARATIVO | RICAVI/COMPENSI | REGIME | CAMPI DI RIFERIMENTO |
---|---|---|---|
Persone Fisiche (PF) |
Ricavi |
Contabilità ordinaria |
RS116 |
Contabilità semplificata |
RG2, col. 2 | ||
Compensi | RE2, col. 2 | ||
Ricavi/Compensi |
Regime L. 190/2014 |
da LM22 a LM27, col. 3 |
|
Ricavi/Compensi |
Regime Dl 98/2011 |
LM2 |
|
Società di Persone (SP) |
Ricavi |
Contabilità ordinaria |
RS116 |
Contabilità semplificata | RG2, col. 5 | ||
Compensi | RE2 | ||
Società di Capitali (SC) | Ricavi | RS107, col. 2 | |
Enti Non Commerciali (ENC) |
Ricavi | Contabilità ordinaria | RS111 |
Contabilità semplificata | RG2, col. 7 | ||
Regime forfetario art. 145 Tuir |
RG4, col. 2 | ||
Contabilità pubblica | RC1 | ||
Compensi | RE2 |
Per quanto riguarda la determinazione dell’importo dei ricavi e compensi conseguiti nell’anno 2019, sono validi i chiarimenti forniti con le circolari n. 15 del 13 giugno 2020 e n. 22 del 21 giugno 2020.
Attenzione:
Se il soggetto svolge più attività, il limite dei 10 milioni di euro per l’accesso al beneficio riguarda la somma dei ricavi/compensi riferiti a tutte le attività esercitate.
Per le persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali titolari di reddito agrario e attività agricole connesse (per esempio, agriturismi, allevamento, eccetera), in luogo dell’ammontare dei ricavi, occorre far riferimento all’ammontare del volume d’affari del modello di dichiarazione Iva 2020 (per l’anno 2019): anche in questo caso, per evitare errori, si fa riferimento all’importo riportato nel campo VE50 della predetta dichiarazione Iva.
Qualora il dichiarante non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione Iva, potrà essere considerato l’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi del 2019.
Attenzione:
Se il soggetto richiedente, oltre all’attività agricola, svolge altre attività commerciali o di lavoro autonomo, occorre considerare la sommatoria del volume d’affari di tutti gli intercalari della dichiarazione Iva relativa al periodo d’imposta 2019.
Il contributo spetta anche all’erede che prosegue l’attività di una persona fisica deceduta. Al riguardo, nel caso di prosecuzione avvenuta nel corso dell’anno 2019, l’erede dovrà determinare l’ammontare dei ricavi e compensi dell’anno 2019 con riferimento a entrambe le dichiarazioni dei redditi del deceduto e dell’erede.
SECONDO REQUISITO
Per ottenere l’erogazione del contributo a fondo perduto è necessario, inoltre, che sia presente uno tra i seguenti requisiti:
- importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa all’anno 2020 inferiore almeno del 30% rispetto all’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi all’anno 2019
- attivazione della partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.
Per quanto riguarda la determinazione dei due importi della media mensile relativa agli anni 2019 e 2020, occorre dapprima calcolare l’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi conseguito in ciascuno dei due anni.
A tal fine, occorre far riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei servizi. Pertanto, per quanto riguarda le fatture immediate, dovrà essere considerata la data della fattura e, per le fatture differite, occorrerà far riferimento alla data dei DDT (cessioni di beni) o dei documenti equipollenti (prestazioni di servizio) richiamati nella fattura. A tal proposito, sono validi i chiarimenti forniti con le circolari n. 15 del 13 giugno 2020 e n. 22 del 21 giugno 2020.
Attenzione:
I soggetti che hanno attivato la partita Iva tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020, non devono considerare l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi la cui data di effettuazione dell’operazione cade nel mese di attivazione della partita Iva.
In altre parole, in questi casi deve essere conteggiato il fatturato e i corrispettivi con data di effettuazione operazione dal primo giorno del mese successivo all’attivazione della partita Iva. A titolo di esempio, quindi, un soggetto che ha attivato la partita Iva il 5 maggio 2019 dovrà conteggiare il fatturato e i corrispettivi con riferimento ai mesi da giugno a dicembre 2019.
Le indicazioni da rispettare in merito al calcolo dell’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 e dell’anno 2020 sono le seguenti:
- devono essere considerate tutte le fatture attive, al netto dell’Iva, immediate e differite, relative a operazioni effettuate in data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre
- occorre tenere conto delle note di variazione (art. 26 del Dpr n. 633/1972), aventi data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre
- concorrono anche le cessioni dei beni ammortizzabili
- gli esercenti attività di commercio al dettaglio e attività assimilate devono considerare l’importo totale dei corrispettivi – al netto dell’Iva – delle operazioni effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre, sia per quanto riguarda i corrispettivi trasmessi telematicamente sia per quelli soggetti ad annotazione
- nel caso di commercianti al dettaglio che applicano la ventilazione dei corrispettivi o il regime del margine oppure nel caso delle agenzie di viaggio, poiché può risultare difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell’Iva, l’importo può essere riportato al lordo dell’Iva, applicando la stessa regola sia con riferimento al 2019 che al 2020
- gli esercenti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini dell’Iva, per esempio le cessioni di tabacchi e di giornali e riviste, devono considerare anche l’importo degli aggi relativi a tali operazioni effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre.
Attenzione:
In generale, gli importi del fatturato e dei corrispettivi degli anni 2019 e 2020 devono essere calcolati utilizzando un criterio omogeneo, applicato nel medesimo modo per entrambi gli anni.
Nel caso di erede che prosegue l’attività di un contribuente deceduto con decorrenza successiva al 31 dicembre 2020, l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi degli anni 2019 e 2020 sarà determinato con riferimento alla partita Iva del deceduto. Se la decorrenza cade tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020, l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei due anni sarà determinato con riferimento a entrambe le partite Iva del deceduto e dell’erede.
Successivamente al calcolo degli importi complessivi del fatturato e dei corrispettivi degli anni 2019 e 2020, si procede con la determinazione delle medie mensili dei due anni. A tal fine, occorre dividere ciascuno dei due importi complessivi per il numero dei mesi in cui la partita Iva è stata attiva.
In caso di attivazione della partita Iva tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020, ai fini del calcolo dei mesi di attività da considerare, il mese nel quale è stata attivata la partita Iva non deve essere considerato.
Per maggiore chiarezza sul procedimento da seguire per il calcolo delle medie mensili del fatturato e dei corrispettivi relative agli anni 2019 e 2020, si fornisce il seguente schema esplicativo.
DATA ATTIVAZIONE PARTITA IVA | MEDIA MENSILE ANNO 2019 | MEDIA MENSILE ANNO 2020 | ||
---|---|---|---|---|
importo complessivo fatturato e corrispettivi |
numero di mesi |
importo complessivo fatturato e corrispettivi |
numero di mesi | |
Fino al 31 dicembre 2018 |
Data operazione tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019 |
12 | Data operazione tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020 | 12 |
Tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019 |
Data operazione tra il primo giorno del mese successivo all’attivazione della partita Iva e il 31 dicembre 2019. Nel caso di attivazione a dicembre, l’ammontare è zero. |
Mesi a partire da quello successivo all’attivazione della partita Iva. Nel caso di attivazione a dicembre, il numero dei mesi è zero. |
Data operazione tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020 |
12 |
Esempio: |
Nell’esempio: tra il 1° maggio e il 31 dicembre |
Nell’esempio: 8 | ||
Tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020 |
Zero | Zero |
Data operazione tra il primo giorno del mese successivo all’attivazione della partita Iva e il 31 dicembre 2020. Nel caso di attivazione a dicembre, l’ammontare è zero. |
Mesi a partire da quello successivo all’attivazione della partita Iva. Nel caso di attivazione a dicembre, il numero dei mesi è zero. |
Esempio: 7 agosto 2020 |
Nell’esempio: tra il 1° settembre e il 31 dicembre |
Nell’esempio: 4 |
||
Tra il 1° gennaio e il 23 marzo 2021 |
Zero | Zero | Zero | Zero |