Accesso banca dati

La Direzione regionale della Campania è competente a trattare le istanze, formulate ai sensi degli articoli 492-bis c.p.c, 155 quater, quinquies e sexies disp. att. c.p.c. e art.15, comma 10, della legge n.3 del 2012, di accesso alla banca dati dell’Anagrafe Tributaria, compreso l’Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti, oppure dai giudici delegati, dei Tribunali della Campania.

Come presentare l'istanza


L’istanza di accesso, corredata della necessaria documentazione, deve essere presentata alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate della Campania – Ufficio Servizi fiscali e può essere inviata

  • tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC dr.campania.gtpec@pce.agenziaentrate.it. In questo caso, l’istanza deve essere sottoscritta dal professionista delegato con firma digitale oppure in maniera autografa allegando la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità
  • via posta, con raccomandata A.R., all' indirizzo: Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Campania – Ufficio Servizi fiscali– via Diaz n. 11 – 80134 Napoli.

Istanza e allegati

La richiesta di accesso (fac-simile istanza) deve essere presentata dal creditore procedente o dall’avvocato nominato procuratore di quest’ultimo e deve riportare i riferimenti del creditore e del debitore, l’indicazione del Codice fiscale e l’indirizzo PEC del difensore al quale la Direzione Regionale comunicherà le informazioni richieste.

All’istanza di accesso devono essere allegate:
  • copia della richiesta di autorizzazione alla ricerca dei beni ai sensi degli artt. 492- bis c.p.c. e 155-quinquies disp.att.c.p.c. presentata al competente Tribunale, corredata di attestazione di conformità all’originale riportante i dati del fascicolo informatico a cui l’atto si riferisce
  • copia dell’autorizzazione del Presidente del Tribunale, oppure di un suo delegato, corredata di attestazione di conformità all’originale ai sensi dell’art. 16 bis, comma 9- bis, del D.L. 18/10/2012 n. 179, convertito con modificazioni nella Legge n. 221/2012, secondo le modalità previste dal D. Lgs. N. 82/2005 e dal DPCM 13/11/2014, sottoscritta dal professionista con firma digitale, la cui estensione del file sia “p7m”, o con firma autografa corredata di fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità
  • copia della procura conferita dal creditore procedente al difensore (qualora non risulti già dai succitati documenti) da cui si evinca l’incarico di difensore conferito e la conseguente legittimazione a venire in possesso delle informazioni richieste
  • la comunicazione di Cancelleria con la quale il Tribunale trasmette tramite pec l’autorizzazione, da allegare nel caso in cui il provvedimento autorizzativo sia generico.
Per la trattazione dell’istanza di accesso, l’autorizzazione ex art. 492bis c.p.c. deve indicare il creditore istante e consentire l’univoca individuazione del debitore (dati anagrafici e codice fiscale se persona fisica; denominazione/ragione sociale e codice fiscale/partita iva se soggetto diverso). L’eventuale generica indicazione del debitore nel provvedimento di autorizzazione non consente infatti la trattazione della richiesta di accesso a meno che i dati che individuano univocamente il debitore non siano ricavabili da altri documenti del procedimento che devono essere allegati alla medesima richiesta di accesso ed inequivocabilmente collegati all’autorizzazione ex art. 492-bis c.p.c. (es. la comunicazione di Cancelleria con la quale il Tribunale trasmette tramite pec l’autorizzazione).

Dati forniti dall’Agenzia delle Entrate


Le informazioni oggetto di comunicazione sono

  • ultima dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente (con riferimento all’ultimo biennio, viene trasmessa l’annualità più recente)
  • certificazioni dei sostituti d’imposta per la corresponsione di redditi di lavoro dipendente o autonomo trasmesse (con riferimento all’ultimo biennio, viene trasmessa l’annualità più recente)
  • elenco degli atti del Registro (con riferimento all’ultimo decennio presente nelle banca dati)
  • elenco degli istituti di credito e degli altri intermediari con i quali il debitore intrattiene rapporti finanziari (con riferimento ultima annualità presente nella banca dati).

Tributi speciali


Per la ricerca, la visura e il rilascio di copia dei documenti è dovuto il pagamento di tributi speciali secondo quanto previsto dalla Tabella A allegata al DPR n. 648 del 1972. L’importo dovuto è comunicato dalla Direzione regionale, a seguito della presentazione della richiesta di accesso.
Il pagamento dei tributi speciali si effettua con il Modello F24 (codice tributo 1538), ovvero, in caso di importi non superiori ad euro 25,82 con il contrassegno sostitutivo delle marche da bollo.
I tributi speciali non sono dovuti nei seguenti casi

  • procedimenti ex articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 relativi allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e procedimenti esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni
  • controversie individuali di lavoro di cui all’ articolo 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533
  • recupero dei crediti professionali maturati in qualità di difensori d’ufficio (articolo 32 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale).

Nota all’Ordine degli Avvocati della Campania del 26 marzo 2018

Fac-simile istanza