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Come presentare l’istanza
L’istanza di accesso documentale va rivolta all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti di cui si chiede la visione, i cui recapiti sono reperibili nel sito internet.
L’istanza può essere presentata:
- in via informale, formulando una richiesta, anche verbale, all’ufficio competente. L’istanza di accesso verrà trattata senza formalità quando non risultino controinteressati e non vi siano dubbi sull’ammissibilità della richiesta
- in via formale, inviando all’ufficio competente un’istanza scritta, redatta preferibilmente utilizzando l’apposito modello pubblicato in questa sezione. L’istanza può essere inviata:
- per via telematica, secondo le modalità previste dall’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, all’indirizzo e-mail o di posta elettronica certificata dell’ufficio competente
- tramite raccomandata con le modalità previste dall’articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000
- mediante consegna a mano (articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000).
Se vengono individuati controinteressati, l’ufficio notifica a questi ultimi l’istanza, con l’invito a presentare eventuali motivate opposizioni alla richiesta di accesso entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione.
In caso di accoglimento dell’istanza, l’ufficio oscura comunque gli eventuali dati personali di soggetti terzi presenti nei documenti (e i dati che comunque consentano, anche indirettamente, l’individuazione delle persone fisiche, salvo che siano strettamente necessari in relazione all’interesse rappresentato dall’istante).
In caso di diniego, anche parziale, all’accesso, il richiedente può proporre ricorso alla Commissione per l'accesso istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro 30 giorni, trasmettendo il ricorso anche agli eventuali controinteressati e all’amministrazione.
Nei confronti del diniego può essere inoltre proposto ricorso al tribunale amministrativo regionale competente, ai sensi degli articoli 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990 e 116 del Codice del processo amministrativo, sempre entro 30 giorni, notificando il ricorso, oltre che all’amministrazione, agli eventuali controinteressati.