Acquisizione del codice lotteria del cliente e trasmissione dei dati

Prima di emettere lo scontrino, l’esercente – al momento della registrazione dell’operazione sul registratore telematico (o sulla procedura web dell’Agenzia) –deve memorizzare anche il “codice lotteria” che il cliente mostra al momento dell’acquisto cashless di importo pari o superiore a 1 euro.
Si tratta, in sostanza, di scansionare il codice lotteria con un lettore ottico collegato al registratore telematico (o digitarlo sul tastierino del registratore stesso), memorizzare i dati dell’operazione, accettare il pagamento con carta, bancomat o altro strumento elettronico di pagamento ed emettere il documento commerciale.
Su quest’ultimo, pertanto, dovrà essere riportato sia il codice lotteria del cliente che l’evidenza dell’importo pagato in elettronico.
Sarà poi il registratore di cassa, in automatico, a trasmette i dati al sistema della lotteria (gestito dall’Agenzia delle entrate e dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli).

Non possono partecipare alla lotteria degli scontrini gli acquisti per i quali il consumatore richiede all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale al fine di usufruire di detrazioni o deduzioni fiscali (per esempio, gli acquisti di prodotti sanitari in farmacie, gli acquisti in parafarmacie, ottici, eccetera).