Accesso civico semplice

L’accesso civico semplice è disciplinato dall’art. 5 comma 1 del D.lgs. n. 33/2013.

Si tratta del diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui non ne sia stata rinvenuta la pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Agenzia delle Entrate.

L’accesso civico semplice, quindi, è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione.

La richiesta può essere inoltrata all’indirizzo di posta elettronica: entrate.accesso.civico@agenziaentrate.it, utilizzando preferibilmente questo modello editabile.

Le richieste verranno trattate entro 30 giorni dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) dell’Agenzia delle Entrate.

In caso di accoglimento, l’Agenzia procederà alla pubblicazione nel sito dei documenti, delle informazioni o dei dati richiesti e li trasmetterà contestualmente al richiedente, ovvero comunicherà al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale.