Cancellazione ipoteca

Questa scheda servizio è aggiornata al 23 dicembre 2016

Cancellazione semplificata d'ipoteca

La cancellazione semplificata d'ipoteca è un procedimento che riguarda le ipoteche iscritte a garanzia di mutui e finanziamenti, anche non fondiari, concessi da chi esercita attività bancaria e finanziaria e da enti di previdenza obbligatoria ai loro dipendenti e iscritti.

Per richiedere la cancellazione semplificata di un'ipoteca, il creditore deve inviare, con modalità telematica, una comunicazione di avvenuta estinzione del debito al competente ufficio dell'Agenzia - Reparto Servizi di pubblicità immobiliare.

L'utilizzo del servizio è subordinato alla preventiva abilitazione al servizio presentazione documenti.

Il Conservatore riceve e controlla la "comunicazione di estinzione dell'obbligazione", la inserisce nel "registro delle comunicazioni", verifica la mancata comunicazione della "permanenza" dell'ipoteca nei 30 giorni dall'estinzione dell'obbligazione e, entro il giorno successivo, cancella d'ufficio l'ipoteca, senza spese.

 

Chi deve/può richiedere la cancellazione semplificata d'ipoteca e con quali modalità
Chi Come
  • Esercenti attività bancaria o di intermediazione finanziaria
  • Enti di previdenza obbligatoria (per finanziamenti concessi ai propri dipendenti o iscritti - art. 40 bis, comma 6, D.Lgs. 385/93)
Trasmettendo al conservatore, con modalità telematica, la comunicazione di estinzione, nella quale viene indicata, tra l'altro, la data di estinzione dell'obbligazione.

Il responsabile del servizio è il Direttore provinciale o un suo delegato.