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Rimborsi con istanza
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Rimborsi con istanza
Questa scheda servizio è aggiornata al 1° gennaio 2022
A chi va presentata
L'istanza di rimborso relativa a II.DD. o a imposte sul reddito può essere presentata all'ufficio dell'Agenzia competente in base al domicilio fiscale del contribuente al momento in cui è stata (o avrebbe dovuto essere) presentata la dichiarazione dei redditi da cui si genera il rimborso.
L’istanza di rimborso per versamenti eccedenti o non dovuti relativi all’imposta di registro e alle altre imposte indirette diverse dall’IVA è presentata all’ufficio territoriale dell’Agenzia dove è stato registrato l’atto o la successione a cui è collegato il versamento di cui si chiede il rimborso oppure, in mancanza di un atto registrato, all’Ufficio territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente.
Resta fermo che laddove il contribuente dovesse inoltrare l'istanza di rimborso ad un ufficio non competente a riceverla, sarà cura di quest'ultimo provvedere alla trasmissione della richiesta alla struttura competente.
Cosa deve contenere
L’istanza di rimborso, in carta semplice, ove non sia prevista la presentazione di un apposito modello, deve contenere l'indicazione dell'importo richiesto, i motivi in base ai quali si ritiene di aver diritto al rimborso e i documenti utili a dimostrare la fondatezza della richiesta, se non già in possesso della pubblica amministrazione. Per eventuali comunicazioni è utile indicare nell’istanza il proprio recapito telefonico e/o l’indirizzo e-mail/PEC.
Modalità di presentazione
Le richieste di rimborso di imposte dirette (se non sono state già effettuate nella dichiarazione) e indirette, debitamente sottoscritte, possono essere inviate tramite PEC, e-mail o posta ordinaria, i servizi telematici oppure presentate allo sportello, unitamente all’eventuale documentazione a supporto e copia del documento di identità in corso di validità. In caso di delega, è necessario presentare la copia di un documento di identità sia del delegante che del delegato, entrambi in corso di validità.
Termini di decadenza
I tempi e le modalità a disposizione del contribuente per richiedere un rimborso sono descritti nella tabella che segue.
Modalità |
Termine di decadenza |
Presentazione di una dichiarazione integrativa a favore |
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione da correggere |
Presentazione di una istanza di rimborso relativa a:
|
48 mesi quando il versamento è stato effettuato in una data in cui era insussistente il presupposto: 48 mesi dalla data di ogni singolo versamento (nel caso di più versamenti: acconti, saldo rateizzato, ritenute mensili) quando il presupposto di realizza al momento del pagamento del saldo: 48 mesi dalla data del versamento del saldo |
Presentazione di una istanza di rimborso relativa a:
|
36 mesi dalla data del versamento o, se posteriore, dal giorno in cui è sorto il diritto alla restituzione |
Presentazione di una istanza di rimborso relativa a tutte le imposte (ipotesi residuale) |
24 mesi in mancanza di disposizioni specifiche, dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione ex art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992 |
Per approfondimenti sui rimborsi relativi alle imposte indirette diverse dall’IVA, si rinvia alla sezione dedicata: Rimborsi imposte indirette.
Esiti dell’istanza
Alla domanda di rimborso presentata possono seguire due risultati:
- la domanda è accolta. In questo caso, il rimborso sarà erogato con le modalità descritte nella scheda “Modalità di erogazione dei rimborsi”;
- la domanda è respinta. Potrà essere notificato un provvedimento di diniego avverso il quale il contribuente può presentare ricorso; anche nel caso di "silenzio rifiuto", trascorsi 90 giorni dalla presentazione dell’istanza di rimborso, il contribuente può opporsi presentando ricorso (Home - Cittadini - Accertamenti e regolarizzazioni - Contenzioso e strumenti deflativi).