1. QUADRO RH - REDDITI DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ DI PERSONE ED ASSIMILATE

Generalità

Il Quadro RH deve essere utilizzato per dichiarare le quote di reddito derivanti da partecipazioni in società ed associazioni o imprese familiari o coniugali:

  • dai soci delle società di persone ed equiparate di cui all'art. 5 del TUIR;
  • dai collaboratori di imprese familiari;
  • dal coniuge che partecipa all'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
  • dalle persone fisiche, membri di Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE) residenti nel territorio dello Stato o, se non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato;
  • dai soci di società che hanno optato per il regime della trasparenza ai sensi dell'art. 116 del TUIR.

Vanno altresì indicati in questo quadro i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi prodotti in forma associata e le indennità conseguite, anche in forme assicurative, a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di detti redditi, salvo che per le indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è prevista la tassazione separata, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanenti o da morte di cui all'art. 6, comma 2, del TUIR.
Qualora tra i redditi prodotti in forma associata vi siano redditi soggetti a tassazione separata, questi ultimi devono essere dichiarati dal socio, dal collaboratore familiare o dal coniuge, proporzionalmente alla propria quota, nel quadro RM.
Nel caso in cui dal prospetto rilasciato dai soggetti di cui all'art. 5 del TUIR e dai GEIE o dai soggetti di cui all'art. 116 del TUIR risultino imposte pagate all'estero in via definitiva, per poter usufruire del relativo credito d'imposta occorre compilare il quadro CR, del FASCICOLO 1 ovvero il quadro CE del FASCICOLO 3. Nel caso di crediti d'imposta dichiarati dalle società di cui all'art. 5 del TUIR nel quadro RU del rispettivo modello Unico SP o dai soggetti di cui all'art. 116 del TUIR attribuiti ai soci, i suddetti crediti non vanno indicati nel presente quadro. L'indicazione degli stessi e dei relativi utilizzi vanno esposti nel quadro RU del FASCICOLO 3.
Si precisa che uno speciale regime di tassazione separata, da dichiarare nel quadro RM, è previsto per i redditi di partecipazione derivanti da società residenti in paesi in regime di fiscalità privilegiata (art. 167 e 168 del TUIR). Si ricorda a tal proposito che il socio al quale sia imputato il reddito riferibile a partecipazioni in un soggetto estero localizzato in Stato o territorio a fiscalità privilegiata deve utilizzare il quadro RS (FASCICOLO 3) per evidenziare i crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero.
Si ricorda che:

  1. i redditi o le perdite sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla propria quota di partecipazione agli utili;
  2. qualora la partecipazione sia stata assunta non a titolo personale ma nell'ambito dell'attività d'impresa e sia indicata tra le attività relative all'impresa nell'inventario redatto ai sensi dell'art. 2217 del c.c., la quota di reddito o di perdita non va indicata in questo quadro, bensì nei quadri RF o RG del FASCICOLO 3;
  3. i collaboratori dell'impresa familiare devono compilare il presente quadro solo nel caso in cui l'impresa abbia realizzato un reddito, in quanto detti collaboratori, agli effetti sia civili che fiscali, partecipano agli utili ma non alle perdite dell'impresa. Ciascun familiare, apponendo la firma nel frontespizio, oltre a sottoscrivere la dichiarazione, attesta anche di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente;
  4. nel caso in cui l'azienda coniugale non sia gestita in forma societaria, il reddito o la perdita da imputare al coniuge è pari al 50 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione del titolare od alla diversa quota stabilita ai sensi dell'art. 210 del codice civile;
  5. i redditi o le perdite sono imputati a ciascuno dei membri del Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) nella proporzione prevista dal contratto di gruppo o, in mancanza, in parti uguali.

Nel presente quadro va compilata la sezione II per dichiarare il reddito (o la perdita) imputato al socio dalle società che abbiano optato per la trasparenza fiscale di cui all'art. 116 del TUIR. Il reddito è imputato in proporzione alle rispettive quote di partecipazioni agli utili (o alle perdite) e concorre alla formazione del reddito complessivo dell'anno in corso alla data di chiusura del periodo d'imposta della società partecipata. Si precisa che le perdite fiscali della società partecipata sono imputate ai soci in proporzione alle quote di partecipazione alle perdite dell'esercizio entro il limite delle rispettive quote del patrimonio netto contabile della società partecipata, determinate senza considerare la perdita dell'esercizio e tenendo conto di conferimenti effettuati entro la data di approvazione del relativo bilancio. Qualora la partecipazione sia stata assunta non a titolo personale ma nell'ambito dell'attività d'impresa e sia indicata tra le attività relative all'impresa nell'inventario redatto ai sensi dell'art. 2217 del c.c., la quota di reddito o di perdita non va indicata in questo quadro, bensì nei quadri RF o RG del FASCICOLO 3.

Il quadro si compone delle seguenti sezioni:

  • Sezione I – Dati della società , associazione, impresa familiare, azienda coniugale o GEIE;
  • Sezione II – Dati della società partecipata in regime di trasparenza;
  • Sezione III – Determinazione del reddito;
  • Sezione IV – Riepilogo.

SEZIONE I - DATI DELLA SOCIETÀ , ASSOCIAZIONE, IMPRESA FAMILIARE, AZIENDA CONIUGALE O GEIE

Questa sezione è composta dai righi da RH1 a RH4: qualora il dichiarante partecipi a più di quattro società deve compilare più moduli. Nei righi della presente Sezione devono essere rispettivamente indicati in:

  • colonna 1, il codice fiscale della società o dell'associazione partecipata;
  • colonna 2, uno dei seguenti codici:
  1. se trattasi di società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa, azienda coniugale, imprese familiari in contabilità ordinaria o GEIE;
  2. se trattasi di associazioni fra artisti e professionisti;
  3. se trattasi di società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa, azienda coniugale, imprese familiari in contabilità semplificata;
  4. se trattasi di società semplici.

Nel caso in cui la società semplice o l'associazione fra artisti e professionisti attribuisca al socio una quota di reddito (o perdita) che è stata ad essa imputata da una società o associazione di diversa natura (ad esempio a seguito di partecipazione in società in nome collettivo), occorre indicare separatamente le quote in ragione del relativo codice (1, 2, 3, 4);

  • colonna 3, la quota di partecipazione al reddito della società partecipata espressa in percentuale;
  • colonna 4, la quota del reddito (o perdita, preceduta dal segno meno) della società partecipata imputata al dichiarante;
  • colonna 5, la casella va barrata nel caso in cui si dichiarino perdite riportabili senza limiti di tempo;

    Vedere in APPENDICE la voce "Perdite riportabili senza limiti di tempo"

  • colonna 6, la casella va barrata se la società partecipata attribuisce una quota di reddito dei terreni determinato nel quadro RA;
  • colonna 7, va barrata se spetta la deduzione di cui all'art. 11, comma 4 del TUIR (ovvero le detrazioni d'imposta per i redditi di lavoro autonomo o di impresa in contabilità semplificata ai fini dell'applicazione della clausola di salvaguardia);
  • colonna 8, la quota di reddito "minimo" derivante dalla partecipazione in società considerate non operative ai sensi dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modifiche, quale risulta dal prospetto rilasciato dalle stesse società . Tale colonna deve essere compilata nel caso in cui la quota di reddito attribuita ai soci, indicata nella colonna 4, sia pari o superiore alla quota di reddito "minimo". Si ricorda che detto reddito "minimo" non può essere compensato con perdite d'impresa di esercizi precedenti;
  • colonna 9, la quota delle ritenute d'acconto, subite dalla società partecipata, imputata al dichiarante;
  • colonna 10, la quota dei crediti d'imposta spettante al dichiarante, esclusi quelli da riportare nel quadro RU;
  • colonna 12, la quota degli oneri detraibili imputati al dichiarante.

La casella di colonna 11 va barrata qualora sia stato imputato reddito derivante dall'attività di ricerca imponibile nella misura prevista dall'art. 3 del D.L. 269 del 2003.

SEZIONE II - DATI DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA IN REGIME DI TRASPARENZA

Questa sezione è composta dai righi da RH5 a RH6: qualora il dichiarante partecipi a più di due società deve compilare più moduli. Nei righi della presente Sezione devono essere rispettivamente indicati in:

  • colonna 1, il codice fiscale della società partecipata trasparente;
  • colonna 3, la quota di partecipazione agli utili espressa in percentuale;
  • colonna 4, la quota del reddito (o perdita, preceduta dal segno meno) della società partecipata imputata al dichiarante;
  • colonna 5, la casella va barrata nel caso in cui si dichiarino perdite riportabili senza limiti di tempo;

    Vedere in APPENDICE la voce "Perdite riportabili senza limiti di tempo"

  • colonna 8, la quota di reddito "minimo" derivante dalla partecipazione in società considerate non operative ai sensi dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, quale risulta dal prospetto rilasciato dalle stesse società . Tale colonna deve essere compilata nel caso in cui la quota di reddito attribuita ai soci, indicata nella colonna 4, sia pari o superiore alla quota di reddito "minimo". Si ricorda che detto reddito "minimo" non può essere compensato con perdite d'impresa di esercizi precedenti;
  • colonna 9, la quota delle ritenute d'acconto, subite dalla società trasparente, imputata al dichiarante;
  • colonna 10, la quota dei crediti d'imposta spettanti al dichiarante, esclusi quelli da riportare nel quadro RU;
  • colonna 11, la quota del credito per imposte pagate all'estero relative a redditi prodotti dalla società trasparente nei periodi anteriori all'esercizio dell'opzione;
  • colonna 12, la quota degli oneri detraibili imputati al dichiarante;
  • colonna 13, la quota di eccedenza dell'IRES (quadro RX, rigo RX1, colonna 4, del Modello UNICO 2006 - SC) derivante dalla precedente dichiarazione presentata dalla società trasparente per la parte imputata al socio;
  • colonna 14, la quota degli acconti versati dalla società trasparente per la parte imputata al socio.
  • colonna 15, la casella va barrata nel caso in cui il reddito sia stato attribuito da una società trasparente il cui periodo d'imposta sia iniziato successivamente al 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del D.L. 223/2006.

SEZIONE III - DETERMINAZIONE DEL REDDITO DATI COMUNI ALLA SEZIONE I ED ALLA SEZIONE II

Questa sezione è composta dai righi da RH7 a RH18.
Nel compilare i righi da RH7 ad RH18, comuni alle sezioni I e II, il dichiarante qualora abbia compilato entrambe le sezioni, procede a sommare gli importi esposti nei campi comuni.
Nel caso di compilazione di più moduli, i dati di questa sezione vanno riportati solo sul primo.
Nel rigo RH7, va indicato l'importo complessivo delle quote di reddito (importi positivi di colonna 4) derivanti dalla partecipazione in imprese in regime di contabilità ordinaria o semplificata (codice 1 e 3 di colonna 2 dei righi da RH1 a RH4) e la somma delle quote di reddito (importi positivi) indicate nelle colonne 4, dei righi RH5 ed RH6, derivanti dalla partecipazione in società che hanno optato per il regime della trasparenza ai sensi dell'art. 116 del TUIR.
Nel rigo RH8, va indicato l'importo complessivo (non preceduto dal segno meno) delle quote di perdite derivanti dalla partecipazione in imprese in regime di contabilità ordinaria o semplificata (codice 1 e 3 di colonna 2 dei righi da RH1 a RH4) e la somma delle quote di perdite indicati nelle colonne 4, dei righi RH5 ed RH6 derivanti dalla partecipazione in società che hanno optato per il regime della trasparenza ai sensi dell'art. 116 del TUIR.

Vedere in APPENDICE la voce "Perdite di impresa e di lavoro autonomo"

Nel rigo RH9 va indicata la differenza tra il rigo RH7 e il rigo RH8.
Se il risultato è negativo, indicare zero. Tale perdita può essere computata in diminuzione dai relativi redditi dei quadri RD o RF o RG. In quest'ultimo caso non vanno compilati i righi successivi. L'eccedenza non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa, va riportata nel quadro RS, rigo RS11 del prospetto delle "Perdite di impresa non compensate nell'anno", per la parte corrispondente alle perdite riportabili nei cinque esercizi successivi a quello di formazione e nel rigo RS12 del medesimo prospetto per la parte corrispondente alle perdite riportabili senza limiti di tempo.
Se l'importo di rigo RH9 è di segno positivo, nel rigo RH10 va indicato l'importo delle perdite d'impresa del periodo d'imposta oggetto di dichiarazione (determinate nel quadro RF o RG ), fino a concorrenza dell'importo di rigo RH9.
Nel rigo RH11 deve essere distintamente indicato:

  • in colonna 1, la differenza tra i redditi positivi indicati nei righi RH5 e RH6 nel caso in cui risulti barrata la casella 15 e la somma degli importi indicati nei righi RH8 e RH10; se tale differenza è negativa indicare zero;
  • in colonna 2, la differenza fra rigo RH9 e rigo RH10 .

Nel rigo RH12, va indicata, fino a concorrenza della differenza tra gli importi di colonna 2 e colonna 1 del rigo RH11, se detta differenza è positiva, l'eventuale eccedenza di perdite d'impresa degli esercizi precedenti non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa prodotti nel periodo d'imposta.

ATTENZIONE Qualora siano state compilate le colonne 8 delle due Sezioni, nel rigo RH12 vanno indicate le perdite d'impresa degli esercizi precedenti (non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa dell'anno) fino a concorrenza della differenza, se positiva, tra gli importi di colonna 2 e colonna 1 del rigo RH11, e il totale degli importi indicati nelle colonne 8, in quanto per effetto dell'art. 30, comma 3, lett. c), ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni, le perdite di esercizi precedenti possono essere computate in diminuzione solo per la parte di reddito eccedente quello minimo determinato ai sensi del predetto art. 30.

L'eventuale eccedenza di perdite di esercizi precedenti, non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa, va indicata nelle corrispondenti colonne del prospetto RS.
Nel rigo RH13, va indicata la differenza tra l'importo di rigo RH11, colonna 2, e l'importo del rigo RH12.
Nel rigo RH14, va indicato il reddito (o la perdita, preceduta dal segno meno) derivante dalla partecipazione in associazioni fra artisti e professionisti (codice 2) dei righi da RH1 a RH4.
Se il risultato è negativo la perdita può essere computata in diminuzione dal reddito determinato nel quadro RE. In quest'ultimo caso non vanno compilati i righi successivi. L'eccedenza non utilizzata va riportata nel quadro RS, rigo RS10 colonna 1 del prospetto delle "Perdite di lavoro autonomo non compensate nell'anno", per la parte corrispondente alle perdite riportabili nei cinque esercizi successivi a quello di formazione e nel rigo RS10 colonna 2 del medesimo prospetto per la parte corrispondente alle perdite riportabili senza limiti di tempo. Se il risultato è positivo nel rigo RH15, va indicata l'eventuale perdita di lavoro autonomo derivante dal quadro RE fino a concorrenza del rigo RH14.
Nel rigo RH16, va indicata la differenza tra il rigo RH14 e il rigo RH15 .
Nel rigo RH17, va indicato il reddito derivante dalla partecipazione in società semplici (codice 4) dei righi da RH1 a RH4.
Nel rigo RH18, va indicata la somma dei righi RH13, RH16, RH17, il cui importo va riportato, unitamente agli altri redditi, nel quadro RN.

SEZIONE IV - RIEPILOGO

Questa sezione è composta dai righi da RH19 a RH25.
In tale sezione va indicato il totale degli importi delle colonne da 9 a 14 dei righi da RH1 a RH6.
Nel rigo RH19, va riportata la somma delle colonne 9 dei righi da RH1 a RH6.
Nel rigo RH20, colonna 3, va riportata la somma delle colonne 10 dei righi da RH1 a RH6. Si precisa che nella colonna 2 di tale rigo va indicata l'importo del credito d'imposta sui fondi comuni di investimento. L'ammontare spettante va desunto direttamente dal prospetto rilasciato dalla società partecipata.
Nel rigo RH21, va indicato l'ammontare del reddito di cui a colonna 4 dei righi da RH1 a RH4 per i quali è stato indicato, in colonna 2, il codice 2 o 3 ed è stata barrata la casella 7.
Nel rigo RH22, va indicato il totale degli importi delle colonne 11 dei righi RH5 ed RH6.
Nel rigo RH23, va indicato il totale degli importi delle colonne 12 dei righi da RH1 a RH6.
Nel rigo RH24, va indicato il totale degli importi delle colonne 13 dei righi RH5 ed RH6.
Nel rigo RH25, va indicato il totale degli importi delle colonne 14 dei righi RH5 ed RH6.