Convenzione per l’Esercizio 2003 (articolo 59, commi 2, 3 e 4 del D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300)

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, di seguito denominato “Ministro”
L’Agenzia delle Entrate di seguito denominata “Agenzia”, rappresentata dal Direttore,

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1. Definizioni

Ai sensi della presente Convenzione si intendono:

  1. Ministro: Ministro dell’Economia e delle Finanze.
  2. Ministero: Ministero dell’Economia e delle Finanze.
  3. Direttore: Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
  4. Agenzia: Agenzia delle Entrate.
  5. Dipartimento: Dipartimento per le Politiche Fiscali.
  6. UPB: Unità previsionale di base.
  7. D. Lgs. 300/99: decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
  8. D.P.R. 107/01: decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, relativo all’ organizzazione del Dipartimento per le Politiche Fiscali.
  9. L. 290/02: Legge 27 dicembre 2002, n. 290 (Legge di Bilancio).
  10. D.M. 349/02: decreto ministeriale 5 febbraio 2002, n. 349, relativo alla assegnazione alle Agenzie fiscali dei beni immobili e mobili di proprietà dello Stato.

ARTICOLO 2. Durata e Oggetto

  1. La presente Convenzione regola, per il periodo 1 gennaio 2003 – 31 dicembre 2003, i rapporti tra Ministero e Agenzia in attuazione dell'articolo 59, commi 2, 3 e 4 del D.lgs. 300/99 e degli indirizzi pluriennali contenuti nell'Atto di indirizzo 2003- 2005.
  2. La Convenzione è composta dal presente articolato e dagli allegati “Piano annuale dell’Agenzia”, “Sistema incentivante”, “Flussi informativi tra Dipartimento per le Politiche Fiscali ed Agenzia delle Entrate”, “Sistema di verifica dei risultati”.
  3. L’allegato “Piano annuale dell’Agenzia” definisce:
    • gli obiettivi generali ed i criteri della gestione;
    • gli obiettivi di servizio, i piani di azione programmati per il loro conseguimento e le risorse disponibili;
    • le politiche di gestione delle risorse umane;
    • il conto economico previsionale della gestione operativa (il documento verrà reso disponibile entro 15 giorni dall’emanazione del D.M. di rimodulazione delle risorse finanziarie appostate nei capitoli 3890 e 3891);
    • la strategia ed i programmi di investimento, inclusi i singoli progetti connessi.
    I contenuti del Piano annuale non limitano gli impegni istituzionali dell’Agenzia, la quale è, in ogni caso, tenuta a svolgere, nei settori di competenza, i servizi nella quantità e con le modalità necessarie al buon andamento delle funzioni amministrative.
  4. L’allegato “Sistema incentivante” definisce:
    • gli obiettivi da conseguire per l’erogazione della quota incentivante;
    • le modalità di misura dei risultati conseguiti;
    • le modalità di calcolo della quota incentivante erogabile.
  5. L’allegato “Flussi informativi tra il Dipartimento per le Politiche Fiscali e l’Agenzia delle Entrate” definisce:
    • le informazioni da rendere disponibili al Dipartimento per l’esercizio delle funzioni assegnate;
    • le infrastrutture tecnologiche ed organizzative dedicate al trasferimento delle informazioni;
    • il processo di trasferimento delle informazioni dall’Agenzia al Dipartimento.
  6. L’allegato “Sistema per la verifica dei risultati” definisce:
    • gli oggetti della verifica;
    • il sistema di rilevazione dei risultati;
    • il processo di verifica.

ARTICOLO 3. Risorse Finanziarie

  1. L’ammontare delle risorse finanziarie trasferite all’Agenzia è determinato, per l’esercizio 2003, come segue:
    1. Il Dipartimento trasferirà dallo stanziamento previsto per oneri di gestione iscritto nella l. 290/02 alla UPB 6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate, euro 2.024.356.000 per le spese di funzionamento ordinarie dell’Agenzia, comprese quelle relative ad attività già di competenza statale ed attualmente trasferite alle regioni ed agli enti locali, salvo diverse disposizioni di legge.
      A tale importo si aggiungeranno gli oneri per il rinnovo del contratto del comparto Agenzie.
      Il trasferimento avverrà in 4 rate di uguale ammontare alle scadenze del 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio, 1° ottobre 2003 dedotti gli anticipi già corrisposti ed al netto di quanto erogato dal Ministero per la retribuzione fissa del personale.
      L’Agenzia indicherà al Dipartimento le eventuali variazioni ai predetti importi erogati dal Ministero prima del trasferimento di ciascuna rata.
      A.1. Il Dipartimento si impegna a porre in essere ogni iniziativa atta a garantire la copertura degli oneri connessi alla fornitura di stampati e modelli, necessari allo svolgimento delle missioni istituzionali dell’Agenzia.
      Per l’effettuazione di detta fornitura l’Agenzia si atterrà alla vigente normativa in materia di gare d’appalto.
      A.2. L’Agenzia avvierà un tavolo tecnico con il Dipartimento e le altre Agenzie per la definizione congiunta delle offerte integrate di servizi a favore di enti pubblici e privati.
      A.3. Al fine di dare piena attuazione al disposto normativo del D.Lgs. 300/99, Capo II, Titolo V, l’Agenzia, d’intesa con il Dipartimento e le altre Agenzie interessate, si impegna a trasferire le risorse finanziarie relative al personale ed alla quota incentivante in base all’effettiva  assegnazione del personale stesso.

    2. A fronte del programma di investimenti, il Dipartimento trasferirà euro 244.801.000 iscritti nella l. 290/02 alla UPB 6.2.3.4 – Agenzia delle Entrate.
      Il Dipartimento erogherà gli importi in 4 rate di uguale ammontare alle scadenze del 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio, 1° ottobre 2003.

    3. C. Per la quota incentivante si trasferirà un importo determinato in base al raggiungimento degli obiettivi assegnati nella tabella riportata nell’allegato 2.
      C.1. Il Dipartimento erogherà l’importo di cui al capitolo “Risorse destinate all’incentivazione del personale” dell’UPB 6.1.2.8, secondo le seguenti modalità:

      • un acconto, salvo successivo conguaglio, entro il 28 febbraio 2004. A tal fine il Direttore dell’Agenzia trasmetterà al Dipartimento entro il 20 gennaio 2004 una comunicazione secondo le modalità previste negli allegati 2 e 4;
      • il saldo entro il 1° luglio 2004, previa verifica dei risultati conseguiti.

      C.2. Del complessivo stanziamento che sarà definito nel bilancio di previsione dello Stato per il 2004 nella UPB 6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate, un importo pari al 5% costituisce la quota incentivante.
      A tale somma sarà aggiunto l’89% dell’importo calcolato in applicazione delle disposizioni dell’art. 12 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con legge n. 140 del 28 maggio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, prendendo come base di riferimento un importo pari alla media aritmetica delle entrate tributarie riscosse rispettivamente negli esercizi 2001 e 2002, da destinare esclusivamente all’incentivazione del personale, nonché il 50% delle somme che verranno determinate, nel corso dell’esercizio 2003, in applicazione delle disposizioni di cui ai commi 193 e 194 dell’art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni ed integrazioni.
      C.3. L’Agenzia si impegna a destinare, sulla base degli accordi con le organizzazioni sindacali, le risorse trasferite dal bilancio dello Stato - UPB 6.1.2.8 - a titolo di quota incentivante, a misure di miglioramento delle condizioni di funzionamento e potenziamento della struttura nonché alla corresponsione di compensi incentivanti al personale dipendente.
      Per l’erogazione dei compensi incentivanti ai sensi del comma 193 dell’art. 3 della Legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano le disposizioni del comma 195 del medesimo art. 3 della citata Legge n. 549.

  2. Gli importi saranno erogati nel conto di tesoreria unica n. 12100 “Agenzia delle Entrate” presso la Banca d’Italia, nel rispetto delle regole che disciplinano l’esercizio della Tesoreria unica.
  3. L’Agenzia, ove consegua avanzi di gestione, potrà, d’intesa con le organizzazioni sindacali, assegnare una quota parte dei predetti avanzi alla contrattazione integrativa.
  4. Il Dipartimento trasferirà all’Agenzia, in quota parte, le somme finalizzate a finanziare le procedure di cui all’art. 15 del CCNL ai sensi di quanto disposto dalla legge 13 maggio 1999, n. 133.
  5. La gestione dei residui propri derivanti da impegni assunti fino al 31 dicembre 2000 dal soppresso Dipartimento delle Entrate, è affidata al Dipartimento – Ufficio amministrazione delle risorse che potrà operare anche tramite funzionario delegato degli Uffici dell’Agenzia.
    Gli adempimenti cui è tenuta l’Agenzia, saranno disciplinati da apposita circolare concordata dal Dipartimento con l’Agenzia stessa.
  6. Il Dipartimento si impegna, altresì, ad accreditare all’Agenzia i residui di stanziamento relativi ad anni pregressi, sulla base degli impegni contrattuali che l’Agenzia comunicherà.
  7. La gestione dei pagamenti relativi alla restituzione e rimborsi di imposte e relativi interessi di mora, alle imposte sui beni dello Stato nonché a quant’altro spettante ai concessionari della riscossione ed ai centri di assistenza fiscale, è affidata al Dipartimento – Ufficio amministrazione delle risorse.
    Resta a carico dell’Agenzia la messa in atto delle procedure per la predisposizione degli schemi di decreto, degli ordini di accreditamento e/o di pagamento e degli schemi di richiesta di integrazione di somme e/o di variazioni compensative.

ARTICOLO 4. Assegnazione all’Agenzia dei Beni Immobili e Mobili di Proprietà dello Stato

  1. L’Agenzia svolge nel corso dell’esercizio 2003, sulla base del piano operativo concordato con l’Agenzia del Demanio e trasmesso al Dipartimento, le attività connesse agli adempimenti previsti dall’articolo 6 del D.M. 349/02.
  2. L’Agenzia si impegna a dare attuazione alle specifiche disposizioni relative ai beni informatici di cui all’articolo 8, commi 3, 4 e 5 del D.M. 349/02.
  3. L’Agenzia definisce ed attua, nel corso dell’esercizio 2003, sulla base di uno specifico piano delle attività, le operazioni connesse agli adempimenti previsti dall’articolo 9 del D.M. 349/02.

ARTICOLO 5. Flussi Informativi

  1. Per consentire al Dipartimento di svolgere i compiti assegnati dal D.P.R. 107/01, l'Agenzia si impegna a fornire i dati e le informazioni indicate nell’allegato 3 nei termini e con le modalità ivi previsti.

ARTICOLO 6. Verifica dei Risultati

  1. Il Dipartimento e l’Agenzia verificano, in contraddittorio entro il 14 giugno 2004 e secondo la metodologia condivisa, le modalità ed i termini riportati nell’allegato 4, i risultati complessivi della gestione dell'esercizio 2003.
  2. Il rapporto di verifica accerta, altresì, l’effettivo raggiungimento degli obiettivi incentivati nonché il punteggio sintetico di risultato in base al quale si determina la quota incentivante spettante all’Agenzia.

ARTICOLO 7. Modalità di Esercizio della Funzione di Vigilanza

  1. L’Agenzia si impegna ad esercitare una funzione interna di vigilanza, caratterizzata da indipendenza tecnica ed autonomia operativa ed a fornire al Ministro, per il tramite del Capo del Dipartimento, una relazione annuale sugli esiti dell’attività di vigilanza sotto il profilo della trasparenza, dell’imparzialità e della correttezza nell’applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con l’utenza.
  2. Ferma restando l’Alta Vigilanza del Ministro, il Dipartimento esercita la funzione di vigilanza di cui all’art. 59, comma 3, lettera c), del D.lgs. n. 300/99 ed all’art. 2, comma 2, lettera e), del D.P.R. 107/2001 attraverso il Servizio di vigilanza costituito ai sensi dell’art. 3, comma 4, lettera b), del citato D.P.R. 107/2001.
  3. Il Servizio definisce il programma annuale dei procedimenti da analizzare nell’esercizio della funzione di vigilanza e ne dà comunicazione preventiva all’Agenzia. Eventuali successive modifiche del programma formano oggetto di analoghe comunicazioni preventive.
  4. Ai fini della valutazione dei singoli procedimenti, il Servizio procede:
    1. alla preliminare definizione dei profili rilevanti ai fini della trasparenza, imparzialità e correttezza;
    2. all’individuazione delle informazioni necessarie per la valutazione di detti profili;
    3. all’individuazione di un campione di procedimenti conclusi sui quali raccogliere le informazioni.
    Per l’espletamento delle suddette attività, il Servizio fa richiesta all’Agenzia di notizie sugli elementi caratterizzanti il procedimento non disponibili presso il Dipartimento.
    L’Agenzia si impegna a dare corso alle richieste nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 giorni dalla richiesta.
  5. Il Dipartimento comunica all’Agenzia gli esiti delle attività di cui al comma precedente unitamente alla richiesta di acquisire le informazioni relative al procedimento da valutare.
    Le informazioni sono acquisite attraverso appositi questionari predisposti dal Dipartimento che l’Agenzia si impegna a far compilare e sottoscrivere dai responsabili dei procedimenti oggetto del campione e ad inoltrarli entro 60 giorni dalla richiesta.
    Ove necessario, le informazioni sono altresì desunte dagli atti relativi ai procedimenti medesimi, che l’Agenzia si impegna a fornire in copia entro lo stesso termine.
  6. Il Servizio, qualora le informazioni necessarie alle valutazioni di competenza non siano altrimenti acquisibili, può effettuare visite presso le strutture dell’Agenzia.
    Al fine di ridurre al massimo l’impatto sulle attività, saranno concordati con l’Agenzia i piani per lo svolgimento delle visite. Alle visite presenzia personale designato dall’Agenzia.
  7. In caso di mancato riscontro entro i termini di cui ai commi 4 e 5, il Capo del Dipartimento dispone l’acquisizione delle informazioni richieste, mediante accesso diretto alle strutture dell’Agenzia, dandone preventiva comunicazione al Direttore della stessa.

ARTICOLO 8. Comunicazione Istituzionale

  1. Nella definizione dei programmi di comunicazione e relazione con i cittadini e i contribuenti, relativi alle materie di propria competenza, l’Agenzia si uniforma a criteri definiti di concerto con il Dipartimento.
    Al fine di assicurare il coordinamento tra le strutture, l’Agenzia si impegna a portare preventivamente a conoscenza del portavoce dell’On.le Ministro ogni iniziativa di comunicazione istituzionale.
  2. Il Dipartimento e l’Agenzia realizzano forme di coordinamento permanente, al fine di garantire la coerenza, la completezza e l’integrazione delle rispettive iniziative di comunicazione, con particolare riguardo all’elaborazione del programma annuale di comunicazione ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge 150/2000, alla realizzazione di campagne informative rivolte all’opinione pubblica ed agli adempimenti per assicurare la presenza in rete dell’amministrazione finanziaria.
  3. Nell’ambito delle diverse presenze sulla rete Internet afferenti al Ministero dell’Economia e delle Finanze, il sito del Dipartimento svolge un ruolo di portale per tutta l’Amministrazione finanziaria.
    A tal fine l’Agenzia concorda con il Dipartimento la realizzazione di un motore di ricerca integrato che assicuri la completezza delle informazioni e che agevoli l’utente nella consultazione delle pagine e nel reperimento delle notizie e dei servizi.
  4. Il Dipartimento e l’Agenzia partecipano congiuntamente, nelle forme da concordare, alle manifestazioni indicate nel piano di comunicazione dell’Amministrazione finanziaria, redatto ai sensi della legge 150/2000.

ARTICOLO 8 bis. Qualità dell’Erogazione dei Servizi ai Contribuenti

  1. Il Dipartimento realizza l’Osservatorio della Soddisfazione del contribuente, con il fine di misurare il gradimento dei cittadini verso i servizi resi dagli Uffici dell’Amministrazione finanziaria e di promuovere azioni per il suo miglioramento.
    Le linee guida di funzionamento dell’Osservatorio sono approvate dal Comitato Guida, presieduto dal Capo del Dipartimento e di cui fa parte il Direttore dell’Agenzia.
  2. L’Agenzia partecipa al programma di misurazione e miglioramento della soddisfazione del contribuente fornendo i dati necessari al funzionamento dell’Osservatorio.

ARTICOLO 9. Sistemi Informativi

  1. L’Agenzia si impegna ad adottare soluzioni gestionali compatibili con il più ampio sistema informativo della fiscalità e coerenti con il piano di e-government, garantendo l’adeguatezza agli standard di sicurezza e riservatezza nonché la piena interoperabilità dei sistemi in coerenza con le missioni istituzionali affidate.
  2. Al fine di razionalizzare gli interventi relativi all’attuazione di progetti di sviluppo che interessano più Agenzie, il Ministero e l’Agenzia si impegnano ad armonizzare le iniziative, adottando soluzioni comuni per beneficiare di economie di scala, anche riutilizzando componenti già realizzate.
  3. Il Dipartimento definisce, d’intesa con l’Agenzia e gli altri soggetti interessati, le attività di sviluppo e conduzione del Sistema informativo, che per loro natura assumono carattere di indivisibilità, nonché la relativa ripartizione dei costi.
    Ove non si realizzi l’intesa, per la composizione della controversia si fa ricorso a quanto disposto all’articolo 12 della presente Convenzione.

ARTICOLO 10. Collaborazione Operativa tra Ministero ed Agenzia

  1. Fermo restando quanto disposto in materia di assegnazione di personale agli uffici di diretta collaborazione dal DPR n. 451 del 22/9/2000 e dal DPR n. 121 del 6/4/2001 – concernenti i Regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze – il Dipartimento, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, può richiedere il supporto e la collaborazione dell’Agenzia, nonché il contributo di singole professionalità ivi in servizio.
  2. Il distacco di personale dell’Agenzia può riguardare un numero massimo pari allo 0,75% dei dipendenti in servizio presso la stessa.
    L’Agenzia accoglie la richiesta del Dipartimento, salvo particolari e motivate esigenze di permanenza di tale personale presso sedi particolarmente carenti.
  3. L’Agenzia, per il conseguimento di obiettivi specifici che necessitano dell’apporto di professionalità particolari, può richiedere il distacco di personale del Ministero.
    Le richieste sono accolte, salvo specifiche esigenze di servizio.
  4. Gli oneri relativi alla parte fissa della retribuzione del personale distaccato rimangono a carico dell’Ente di provenienza.
    La retribuzione variabile è a carico dell’Ente presso il quale avviene il distacco.
  5. L’Agenzia, nell’ambito della propria autonomia gestionale, assicura il qualificato contributo tecnico professionale al Ministero, in particolare in materia di elaborazione normativa-regolamentare e di relazioni internazionali.
  6. Le richieste di risorse di ambedue le parti saranno oggetto di specifica definizione nell’ambito dei rispettivi piani delle attività attuati a supporto del processo di budgeting dell’esercizio cui la Convenzione fa riferimento.

ARTICOLO 11. Modifiche della Convenzione

  1. Qualora nel corso dell'anno mutino in modo rilevante e per motivi imprevisti le condizioni, incluse le variazioni delle risorse finanziarie disponibili, nelle quali l'Agenzia esercita le proprie funzioni e, in particolare, nel caso di modifiche del quadro normativo che incidano fortemente sulla qualità o sulla quantità dei servizi dovuti, si provvede, su richiesta di una delle parti, a concordare le modifiche ed integrazioni necessarie alle clausole della Convenzione.
    Gli atti integrativi o aggiuntivi, stipulati con le medesime modalità della presente Convenzione, devono prevedere la quantificazione dei relativi costi e, qualora comportino oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, non possono essere approvati se non è intervenuta l'autorizzazione alle relative variazioni contabili.
  2. Entro il mese di luglio 2003 sarà elaborato un progetto finalizzato alla revisione dell’attuale sistema di incentivazione, anche al fine di collegare l’ammontare delle somme da corrispondere al costo fisso del personale.
    Sulla base delle risultanze, saranno apportate le conseguenti modifiche al testo della presente Convenzione.

ARTICOLO 12. Controversie

  1. Nel caso di contestazioni sulla interpretazione, sulla applicazione della Convenzione, con particolare riguardo alla fase di verifica dei risultati, ed in ogni altro caso previsto nella presente Convenzione, ciascuna parte comunica all'altra per iscritto l'oggetto e i motivi della contestazione.
    Le parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione entro il termine massimo di 5 giorni dalla comunicazione, al fine di comporre amichevolmente la vertenza.
  2. Nell'ipotesi di esito negativo del tentativo di composizione, la questione è rimessa alla valutazione di una commissione appositamente nominata e composta da:
    1. tre membri, nominati dal Ministro, tra i quali un magistrato o un professore universitario o una personalità con profilo equiparato che la presiede;
    2. il Capo del Dipartimento;
    3. il Direttore dell'Agenzia.
  3. Sulla base delle conclusioni della commissione, il Ministro adotta una direttiva alla quale il Dipartimento e l'Agenzia si conformano nelle proprie decisioni, anche in applicazione, se necessario, del principio di autotutela.
  4. Gli oneri relativi al funzionamento della predetta commissione sono a carico del bilancio dell’Agenzia.
  5. Eventuali contestazioni in atto non pregiudicano in alcun modo la regolare esecuzione della Convenzione, né consentono alcuna sospensione delle prestazioni dovute dall'una e dall'altra parte.
    Per le questioni in contestazione, le parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse e il buon andamento dell'attività amministrativa.
  6. Salvo una diversa regolamentazione in specifici atti negoziali, le controversie insorte tra le Agenzie, anche in merito alla separazione delle risorse, ovvero tra le Agenzie e la Guardia di finanza o gli altri enti e organi che operano nel settore della fiscalità statale sono sottoposte, in caso di esito negativo dei tentativi di amichevole componimento, al Ministro che adotta, nell'esercizio delle sue funzioni sull'intero settore, le iniziative idonee a risolvere la questione.

ARTICOLO 13. Attività di Studio del Se.C.I.T.

  1. È costituito un tavolo tecnico di lavoro tra il Se.C.I.T. e l’Agenzia al fine di definire le modalità per lo svolgimento delle attività di studio programmate dal Servizio.
    I lavori dovranno concludersi entro i 60 giorni successivi alla firma della Convenzione.
  2. Nel caso in cui sia impossibile raggiungere l’accordo sulle modalità da adottare, la questione è rimessa alla valutazione della Commissione di cui all’art. 12 della presente Convenzione.

ARTICOLO 14. Garante del Contribuente

  1. L’Agenzia, in attuazione delle previsioni di cui alla Legge 27 luglio 2000, n. 212, assicura al Garante del contribuente, per lo svolgimento delle sue funzioni, le risorse necessarie, con particolare riferimento ai locali ed al personale di segreteria.
    L’Agenzia si impegna a dare risposta alle segnalazioni del Garante entro 30 giorni, inviando contestualmente copia della documentazione anche al Capo del Dipartimento.

ARTICOLO 15. Attività relative alla Convenzione 2004

  1. L’Agenzia si impegna per la convenzione 2004 a trasmettere entro il 10 dicembre 2003 la proposta relativa al piano delle attività e degli investimenti, tenendo conto delle risorse finanziarie previste nel disegno di legge finanziaria.
    La suddetta proposta sarà redatta secondo il modello dei piani predisposto dal Dipartimento e inviato all’Agenzia entro il 31 ottobre 2003.

Roma, 24 aprile 2003

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze Il Direttore dell’Agenzia
F.to (Giulio Temonti) F.to (Raffaele Ferrara)

ATTO AGGIUNTIVO - CONVENZIONE MINISTRO-AGENZIA DELLE ENTRATE 2003

Vista la Convenzione per l’esercizio 2003 stipulata, ai sensi dell’art. 59 del D. lgs n. 300/1999, in data 24 aprile, ed in particolare l’art. 3, comma 1, lettera C, con il quale, fra l’altro, è disciplinata la percentuale di calcolo della quota incentivante da trasferire in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati;
Visto l’Atto di indirizzo del Ministro della Funzione pubblica relativo al CCNL del comparto Agenzie fiscali – quadriennio normativo 2002/2005 e biennio economico 2002/2003 – ed, in particolare, la successiva integrazione del 23 gennaio 2004 con la quale si precisa che l’indennità di Agenzia potrà essere istituita dal 1° gennaio 2003;
Vista l’ipotesi di CCNL del comparto Agenzie fiscali – quadriennio normativo 2002/2005 e biennio economico 2002/2003 – stipulata il giorno 24 gennaio 2004 presso l’ARAN ed, in particolare, l’art. 87 concernente l’istituzione dell’indennità di Agenzia tra le cui componenti, fra l’altro, è prevista una percentuale della quota incentivante destinata a ciascuna Agenzia ai sensi dell’art. 59, comma 4, lettera C, del D.lgs. n. 300/1999;
Visto l’art. 3, comma 165, della Legge 24 dicembre 2003 n. 350;
Considerata, pertanto, la necessità di modificare quanto convenuto all’art. 3, comma 1, lettere C.2 e C.3, della Convenzione per l’esercizio 2003 relativamente alla quota incentivante da trasferire in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati;

il Ministro dell’Economia e delle Finanze

e

l’Agenzia delle Entrate, di seguito “Agenzia”, rappresentata dal Direttore,

stipulano e convengono quanto segue:

all’art. 3, comma 1, della Convenzione per l’esercizio 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. la lettera C.2 è sostituita dalla seguente:
    “C.2 Del complessivo stanziamento che sarà definito nel bilancio di previsione dello Stato per il 2004 nella UPB 6.1.2.8 – Agenzia delle Entrate, un importo pari al 5% costituisce la quota incentivante. Da tale importo è dedotta, per una misura non superiore al 50 per cento, la somma, destinata ad alimentare, congiuntamente alle risorse aventi carattere di certezza e stabilità del fondo di cui all’art. 84 del C.C.N.L. del comparto Agenzie, la componente dell’indennità di agenzia determinata in applicazione del medesimo C.C.N.L., art. 87, comma 2, lettera c). L’Agenzia si impegna a destinare, sulla base degli accordi con le organizzazioni sindacali, le risorse trasferite dal bilancio dello Stato a titolo di quota incentivante, come in precedenza definite, a misure di miglioramento delle condizioni di funzionamento e potenziamento della struttura nonché alla corresponsione di compensi incentivanti al personale dipendente.
    Tale modifica ha effetto subordinatamente al perfezionamento del C.C.N.L. del comparto Agenzie.
    L’importo della componente della quota incentivante destinata ad alimentare l’indennità di agenzia è trasferito successivamente alla stipula del C.C.N.L. del comparto Agenzie.”
  2. la lettera C.3 è soppressa;
  3. dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
    “1 bis. Il Dipartimento trasferirà, inoltre, le risorse finanziarie destinate all’Agenzia in applicazione dell’art. 3, comma 165 della Legge n. 350 del 24 dicembre 2003. Saranno, in ogni caso, trasferite all’Agenzia le risorse finanziarie incentivanti ancora da corrispondere in attuazione dei commi 193 e 194 dell’art. 3 della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, secondo le medesime percentuali previste nella precedente Convenzione.”

Roma, li 31 marzo 2004

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze   Il Direttore dell’Agenzia
(Giulio Tremonti)   (Raffaele Ferrara)