Soggetti interessati e modalità di presentazione della domanda (termine: 20 febbraio 2006)

Soggetti interessati

La legge finanziaria (Legge 23 dicembre 2005 n. 266, articolo 1, comma 337) ha previsto per l’anno 2006, a titolo sperimentale, la destinazione in base alla scelta del contribuente di una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità di:

  1. sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e di altre fondazioni e associazioni riconosciute (art. 1, comma 337, lettera a) L. 266/05)
  2. finanziamento della ricerca scientifica e delle università (art. 1, comma 337, lettera b) L. 266/05)
  3. finanziamento della ricerca sanitaria (art. 1, comma 337, lettera c) L. 266/05)
  4. attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente (art. 1, comma 337, lettera d) L. 266/05).

Per quanto riguarda i soggetti non profit (lettera a), la quota è destinata:

  • alle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS (articolo 10 del D. Lgs. n. 460/1997) comprese le ONLUS di diritto (gli organismi di volontariato, leOrganizzazioni Non Governative, le cooperative sociali e i loro consorzi e gli enti ecclesiastici e le associazioni di promozione sociale qualificatisi ONLUS limitatamente ad alcune attività (commi 8 e 9 dell'articolo 10 del D.Lgs. n. 460/1997)
  • alle Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali (articolo 7, legge383/2000)
  • alle fondazioni e associazioni riconosciute che operano nei seguenti settori: assistenza sociale e socio-sanitaria; assistenza sanitaria; beneficenza; istruzione; formazione; sport dilettantistico; tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico; tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività', esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; promozione della cultura e dell'arte; tutela dei diritti civili; ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni (articolo 10, comma 1, lettera a. del D. Lgs. n. 460/1997).

Modalità di presentazione della domanda

La domanda di iscrizione deve essere presentata,utilizzando il modello presente sul sito, entro e non oltre il 20 febbraio 2006 (Decreto del presidente del Consiglio del 22/03/2006) esclusivamente in via telematica direttamente dai soggetti interessati, se abilitati ai servizi Entratel o Fiscoline, o tramite gli intermediari abilitati.

A seguito della domanda di iscrizione i soggetti ricevono un’attestazione di avvenuta ricezione della stessa. Nella ricevuta sono indicati sede e denominazione del soggetto così come risulta dagli archivi dell’Anagrafe Tributaria.

Per i soggetti di cui all’art. 1, comma 337, lettere b) e c) della legge n. 266 del 2005, sono rispettivamente il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca edil Ministro della salute a redigere e comunicare in via telematica entro il 10 febbraio l’elenco dei soggetti all’Agenzia delle Entrate.

Entro il 20 febbraio l’Agenzia delle Entrate pubblica sul sito l’ elenco dei soggetti che hanno presentato domanda. Eventuali errori di iscrizione nell’elenco possono essere fatti valere dal legale rappresentante del soggetto richiedente (o un suo delegato), non oltre il 1° marzo, presso la Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale del soggetto medesimo.

L’elenco dei soggetti iscritti è ripubblicato dall’Agenzia delle Entrate sul sito, in forma definitiva, entro il 10 marzo 2006.

Entro il 30 giugno 2006 i legali rappresentanti dei soggetti iscritti nell’elenco definitivo spediscono, con raccomandata a. r., alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dei medesimi soggetti, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) relativa alla persistenza dei requisiti (che in base al decreto devono sussistere già al momento in cui è stata inviata la domanda di iscrizione) che qualificano il soggetto richiedente tra quelli contemplati nella presente disposizione di legge. Alla dichiarazione sostitutiva è allegata la copia della ricevuta telematica dell’avvenuta trasmissione e la copia del documento di identità del legale rappresentante.

La presentazione della dichiarazione sostitutiva è condizione necessaria per l’ammissione al riparto della quota.

Il contribuente può destinare la quota del 5 per mille della sua imposta sul reddito delle persone fisiche, relativa al periodo di imposta 2005, apponendo la firma in uno dei quattro appositi riquadri che figurano sui modelli di dichiarazione (CUD 2006; 730/1- bis redditi 2005; UNICO persone fisiche 2006). E’ consentita una sola scelta di destinazione.

Per quanto riguarda i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) oltre alla firma, il contribuente può altresì indicare il codice fiscale dello specifico soggetto cui intende destinare direttamente la quota del 5 per mille, traendo il codice fiscale stesso dagli elenchi pubblicati.

La scelta di destinazione del 5 per mille e quella dell’8 per mille di cui alla legge n. 222 del 1985 non sono in alcun modo alternative fra loro.