Proroga al 30 aprile per l'integrazione documentale delle domande regolarmente presentate da onlus, enti del volontariato e associazioni sportive dilettantistiche

Il decreto legge "milleproroghe" (art. 1, comma 23-quaterdecies, lettera a), del DL  30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25), ha posticipato al 30 aprile 2010 il termine per l’integrazione documentale delle domande di ammissione al beneficio del cinque per mille regolarmente presentate per gli anni finanziari 2006, 2007 e 2008.

La circolare n. 15/E del 26 marzo 2010 fornisce chiarimenti in merito alla proroga dei termini e illustra gli adempimenti che gli enti interessati devono effettuare per poter regolarizzare la propria posizione.

La norma consente alle “Onlus” e agli "enti del volontariato" che hanno presentato la domanda di iscrizione al beneficio e sono stati, in seguito, escluse per mancato o tardivo invio della dichiarazione sostitutiva ovvero per averla prodotta in maniera incompleta, di poter regolarizzare la propria posizione.

Anno finanziario 2006

La proroga riguarda gli enti di cui all’articolo 1, comma 337, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che avevano prodotto tempestivamente la domanda di iscrizione nell'elenco del volontariato del 5 per mille per l’esercizio finanziario 2006 e che, per inadempienze procedurali, sono stati inseriti nell’elenco dei soggetti esclusi dal beneficio pubblicato, in data 4 novembre 2009, su questo sito.

I soggetti interessati sono:

  • enti del volontariato
  • Onlus di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n° 460, e successive modificazioni
  • associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 7 dicembre 2000, n° 383
  • associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n° 460.

I rappresentanti legali degli enti esclusi per mancata produzione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ovvero per aver prodotto la stessa tardivamente o in maniera incompleta possono effettuare l’adempimento omesso (es. mancata allegazione di copia del documento di identità, mancata sottoscrizione, utilizzo di modulo non conforme e privo delle indicazioni necessarie, ecc.) e regolarizzare la propria posizione. A tale fine devono trasmettere, a mezzo raccomandata a r.r., alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate nel cui ambito hanno la propria sede legale, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il perdurare del possesso dei requisiti previsti.

La dichiarazione (2006) va redatta su modulo conforme a quello allegato sub 2 al DPCM del 20 gennaio 2006 e deve essere spedita, a pena di decadenza, entro il 30 aprile 2010. Alla stessa occorre allegare copia fotostatica del documento di riconoscimento dell’attuale legale rappresentante dell’ente che sottoscrive.

Non è necessario allegare copia della ricevuta di iscrizione telematica nell’elenco degli enti del volontariato.

I soggetti esclusi per aver presentato la dichiarazione sostitutiva oltre il termine originario previsto non sono tenuti a produrre una nuova dichiarazione sostitutiva purché quella originariamente prodotta risulti completa di tutte le indicazioni necessarie e corredata dalla copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante dell’ente firmatario della stessa.

Attenzione:
Gli enti esclusi per motivi di carattere procedurale per più annualità tra quelle oggetto di sanatoria, devono produrre distinte dichiarazioni sostitutive di atto notorio utilizzando i rispettivi moduli previsti per le annualità di riferimento ed allegando a ciascuna di esse fotocopia del documento di identità del legale rappresentante che sottoscrive. Le dichiarazioni vanno inviate ciascuna con una raccomandata r.r. alla competente Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate

Anno finanziario 2007

La proroga riguarda gli enti di cui all’articolo 1, comma 1234, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n° 296, che avevano prodotto tempestivamente la domanda di iscrizione nell’elenco del volontariato del 5 per mille per l’esercizio finanziario 2007 e che, a causa di inadempienze procedurali, sono stati esclusi dal beneficio.

I soggetti interessati sono:

  • enti del volontariato
  • Onlus di cui all’art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni
  • associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, previsti dall’art. 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n° 383
  • associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 460 del 1997
  • fondazioni nazionali di carattere culturale.

I rappresentanti legali degli enti esclusi per mancata produzione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ovvero per aver prodotto la stessa tardivamente o in maniera incompleta possono effettuare l’adempimento omesso (es. mancata allegazione di copia del documento di identità, mancata sottoscrizione, utilizzo di modulo non conforme e privo delle indicazioni necessarie, ecc.) e regolarizzare la propria posizione. A tale fine devono trasmettere, a mezzo raccomandata a r.r. alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate nel cui ambito hanno la propria sede legale, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il perdurare del possesso dei requisiti previsti.

La dichiarazione (2007) va redatta su modulo conforme a quello allegato sub 2 al DPCM del 16 marzo 2007 e deve essere spedita, a pena di decadenza, entro il 30 aprile 2010. Alla stessa occorre allegare copia fotostatica del documento di riconoscimento dell’attuale legale rappresentante dell’ente che sottoscrive.

Le fondazioni nazionali di carattere culturale che sono state ammesse al riparto in virtù dell’articolo 45, comma 1 bis del DL n. 248 del 2007, convertito dalla legge n. 31 del 2008 devono utilizzare il modello di dichiarazione sostitutiva (2007) allegato sub 3 al DPCM 24 aprile 2008.

I soggetti esclusi per aver presentato la dichiarazione sostitutiva oltre il termine originario previsto non sono tenuti a produrre una nuova dichiarazione sostitutiva purché quella originariamente prodotta risulti completa di tutte le indicazioni necessarie e corredata dalla copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante dell’ente firmatario della stessa.

Attenzione:
Gli enti esclusi per motivi di carattere procedurale per più annualità tra quelle oggetto di sanatoria, devono produrre distinte dichiarazioni sostitutive di atto notorio utilizzando i rispettivi moduli previsti per le annualità di riferimento ed allegando a ciascuna di esse fotocopia del documento di identità del legale rappresentante che sottoscrive. Le dichiarazioni vanno inviate ciascuna con una raccomandata r.r. alla competente Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate

Anno finanziario 2008

La proroga riguarda gli enti di cui all’articolo 3, comma 5, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che avevano prodotto tempestivamente la domanda di iscrizione nell’elenco del volontariato del 5 per mille per l’esercizio finanziario 2007 e che, a causa di inadempienze procedurali, sono stati esclusi dal beneficio.

I soggetti interessati sono:

  • enti del volontariato
  • Onlus di cui all’art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni
  • associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, previsti dall’art. 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n° 383
  • associazioni riconosciute che senza fine di lucro operano in via esclusiva e prevalente nei settori di cui all’art. 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 460 del 1997
  • fondazioni nazionali di carattere culturale.

I rappresentanti legali degli enti esclusi per mancata produzione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ovvero per aver prodotto la stessa tardivamente o in maniera incompleta possono effettuare l’adempimento omesso (es. mancata allegazione di copia del documento di identità, mancata sottoscrizione, utilizzo di modulo non conforme e privo delle indicazioni necessarie, ecc.) e regolarizzare la propria posizione. A tale fine devono trasmettere, a mezzo raccomandata a r.r. alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate nel cui ambito hanno la propria sede legale, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il perdurare del possesso dei requisiti previsti.

La dichiarazione (2008) va redatta su modulo conforme a quello allegato sub 2 al DPCM del 19 marzo 2008 e deve essere spedita, a pena di decadenza, entro il 30 aprile 2010. Alla stessa occorre allegare copia fotostatica del documento di riconoscimento dell’attuale legale rappresentante dell’ente che sottoscrive.

I soggetti esclusi per aver presentato la dichiarazione sostitutiva oltre il termine originario previsto non sono tenuti a produrre una nuova dichiarazione sostitutiva purché quella originariamente prodotta risulti completa di tutte le indicazioni necessarie e corredata dalla copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante dell’ente firmatario della stessa.

Attenzione:
Gli enti esclusi per motivi di carattere procedurale per più annualità tra quelle oggetto di sanatoria, devono produrre distinte dichiarazioni sostitutive di atto notorio utilizzando i rispettivi moduli previsti per le annualità di riferimento ed allegando a ciascuna di esse fotocopia del documento di identità del legale rappresentante che sottoscrive. Le dichiarazioni vanno inviate ciascuna con una raccomandata r.r. alla competente Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate.

Associazioni sportive dilettantistiche

Relativamente agli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008, la proroga interessa anche le Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI.

L’art. 1, comma 23-quaterdecies, lettera b), del DL  30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 prevede che i termini originariamente fissati dall’art. 5, commi 1, 2 e 3 del decreto del Ministro dell’Economia e della finanze 2 aprile 2009, per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive sono pertanto posticipati al 30 aprile 2010.

La dichiarazione sostitutiva redatta su modelli conformi a quelli allegati  al DM 2 aprile 2009 va spedita – unitamente a copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante che firma – con raccomandata r.r. ai competenti Uffici territoriali del CONI.

La dichiarazione sostitutiva – redatta su modelli conformi a quelli relativi agli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008, allegati al DM 2 aprile 2009 – va spedita, unitamente a copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante che firma, con raccomandata r.r. ai competenti Uffici territoriali del CONI.

N.B.: ai sensi dell'articolo 1 del DM 16 aprile 2009 le associazioni sportive dilettantistiche devono essere affiliate "ad una Federazione sportiva nazionale o ad una disciplina associata o ad un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI". Il possesso di tale requisito va indicato nelle dichiarazioni sostitutive relative agli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008; a tal fine dovrà essere effettuata una annotazione specifica nel punto dove è prevista l'indicazione "che l'associazione è affiliata al seguente ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI: …"