ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE: adempimenti successivi all'iscrizione - presentazione della dichiarazione sostitutiva

I legali rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte in elenco dovranno – entro il 30 giugno 2009 – spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all'Ufficio del CONI nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'associazione interessata, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - pdf, contenente le modifiche apportate dal Decreto del 16/04/2009, attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all'iscrizione.

Per agevolare la compilazione e l'invio della dichiarazione sostitutiva la procedura telematica mette a disposizione il modello parzialmente precompilato con le informazioni fornite dagli interessati all'atto della iscrizione. Il contribuente deve solo inserire le informazioni che mancano.

Alla dichiarazione deve essere allegata (art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Il mancato rispetto del termine del 30 giugno 2009 e la mancata allegazione del documento di identità alla dichiarazione sostitutiva costituiscono causa di decadenza dal beneficio.

Si ricorda che le associazioni sportive dilettantistiche devono inviare le dichiarazioni sostitutive all'Ufficio del CONI nel cui ambito si trova la sede legale dell'associazione.