Annotazione separata

ANNOTAZIONE SEPARATA

Modalità di annotazione separata dei componenti
rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore
(Decreto pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" del 29/12/1999)

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visto l'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede, da parte degli uffici del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici;
Vista la legge 8 maggio 1998, n. 146, recante disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonche' disposizioni varie di carattere finanziario;
Visti i decreti del Ministro delle finanze 30 marzo 1999, pubblicati sui supplementi ordinario n. 61 e n. 62 alla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999, con i quali sono stati approvati gli studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle manifatture, del commercio e dei servizi;
Visto, in particolare, l'articolo 10, comma 8, della citata legge n. 146 del 1998, il quale prevede che con i decreti di approvazione degli studi di settore possono essere stabiliti criteri e modalità di annotazione separata dei componenti negativi e positivi di reddito rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi nei confronti dei soggetti che esercitano più attività;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, concernente disposizioni sui tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore;
Visti gli articoli 3, comma 2, e 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali;
Considerato che occorre provvedere al riguardo;

Decreta:

Art. 1
       (Annotazione separata)

  1. I contribuenti che esercitano due o più attività di impresa ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore, annotano separatamente i ricavi relativi alle diverse attività esercitate ovvero alle diverse unità produttive o di vendita.

2. I contribuenti che esercitano l'attività in più unità di produzione o di vendita, nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore, annotano separatamente, per ciascuna unità di produzione o di vendita, i componenti rilevanti ai fini dell'applicazione del relativo studio di settore. Per il primo periodo d'imposta in cui trovano applicazione le disposizioni del presente decreto, l'obbligo di annotazione puo' essere assolto con la sola separata indicazione dei predetti componenti in sede di dichiarazione dei redditi.

3. I contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore, nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore, annotano separatamente i componenti direttamente afferenti ciascuna attività e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi se l'importo dei ricavi conseguiti nel periodo d'imposta precedente relativo alle attività non prevalenti e' superiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti nello stesso periodo. Se l'obbligo della predetta annotazione separata non sussiste con riferimento ai ricavi relativi al periodo d'imposta precedente e risulta, invece, al termine del periodo d'imposta di applicazione dello studio di settore, l'indicazione separata dei componenti puo' essere effettuata in sede di dichiarazione dei redditi.

4. Le disposizioni del presente decreto si applicano:

a) a decorrere dal periodo d'imposta che inizia successivamente al 31 dicembre 1999;
b) a condizione che l'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti derivi esclusivamente da attività per le quali sono applicabili gli studi di settore.