Osservatori provinciali - Decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 15 aprile 1999

OSSERVATORI PROVINCIALI  

Decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 15 aprile 1999  
Istituzione degli  osservatori provinciali per  l'adeguamento degli
studi di settore alle realtà economiche locali

Art. 1  

1.  Sono  istituiti,  presso  ciascuna  direzione  regionale  delle entrate e presso le direzioni  delle entrate per le province autonome di Bolzano e Trento, osservatori  provinciali al fine di adeguare gli studi di settore alle realtà economiche locali.

2. Gli osservatori di cui al comma 1, con riferimento alla concreta applicazione degli studi di settore approvati, hanno la funzione di:

a)  individuare particolarità  o anomalie  riguardanti determinate attività  anche  con riferimento  a  specifiche  aree geografiche  o economiche;

b)  rilevare informazioni  utili  a migliorare  la capacità  degli studi di settore di rappresentare la realtà cui si riferiscono.

3.  L'osservatorio provinciale  provvederà, per  il tramite  della direzione  regionale delle  entrate, a  portare all'attenzione  della commissione degli esperti, istituita ai  sensi dell'art. 10, comma 7, della  legge 8  maggio  1998, n.  146, le  informazioni  di cui  alle lettere  a)  e b)  del  precedente  comma  2  che, dopo  una  propria valutazione, formulerà  le proprie  osservazioni al  Ministero delle finanze.

  Art. 2  

1. Componenti degli osservatori provinciali sono:

a)  un  dirigente  della  direzione regionale  delle  entrate,  con funzioni di presidente;

b) due  funzionari appartenenti agli uffici  del Dipartimento delle entrate presenti sul territorio provinciale;

c)  due   rappresentanti  delle  associazioni  di   categoria  più rappresentative  in   sede  provinciale   in  ciascuno   dei  settori produttivi dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

d)  un rappresentante  degli ordini  professionali degli  esercenti arti e professioni economiche;

e)  un rappresentante  degli ordini  professionali degli  esercenti arti e professioni giuridiche;

f)  un rappresentante  degli ordini  professionali degli  esercenti arti e professioni tecniche;

g)  un rappresentante  degli ordini  professionali degli  esercenti arti e professioni sanitarie.

2. Gli  osservatori provinciali  sono costituiti  con provvedimento del  direttore regionale  delle  entrate. I  componenti  di cui  alle lettere   da  c)   a  g)   del  comma   precedente  sono   designati, rispettivamente, dalle associazioni di categoria più rappresentative in sede provinciale e dagli ordini professionali della provincia.

3.  Le  funzioni  di  segreteria  sono  svolte  dal  personale  del Dipartimento delle entrate.

4.  Ai componenti  degli osservatori  provinciali non  spetta alcun compenso.