Parametri - Legge istitutiva - Legge 28 dicembre 1995, n. 549

PARAMETRI - LEGGE ISTITUTIVA
Legge 28 dicembre 1995, n. 549
(in Supplemento ordinario n. 153, alla
Gazzetta Ufficiale n. 302, del 29 dicembre 1995)
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

Articolo 3

(commi fino al 180: omissis)

             181. Fino alla approvazione degli studi di settore, gli accertamenti di cui all'art. 39, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, possono essere effettuati, senza pregiudizio della ulteriore azione accertatrice con riferimento alle altre categorie reddituali utilizzando i parametri di cui al comma 184 del presente articolo ai fini della determinazione presuntiva dei ricavi, dei compensi e del volume d'affari. Le disposizioni di cui ai commi da 179 a 189 del presente articolo si applicano nei confronti:

            a) dei soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che si avvalgono della disciplina di cui all'art. 79 del medesimo testo unico e degli esercenti arti e professioni che abbiano conseguito, nel periodo di imposta precedente, compensi per un ammontare non superiore a 360 milioni di lire e che non abbiano optato per il regime ordinario di contabilità;

            b) degli esercenti attività d'impresa o arti e professioni in contabilità ordinaria quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, risulti l'inattendibilità della contabilità ordinaria. Con regolamento da emanare con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri in base ai quali la contabilità ordinaria è considerata inattendibile in presenza di gravi contraddizioni o irregolarità delle scritture obbligatorie ovvero tra esse e i dati e gli elementi direttamente rilevati.

            182. Le disposizioni di cui ai commi da 179 a 189 del presente articolo non si applicano nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare superiore a 10 miliardi di lire.

183. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, determinato sulla base dei predetti parametri, si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.

            184. Il Ministero delle finanze-Dipartimento delle entrate, elabora parametri in base ai quali determinare i ricavi, i compensi ed il volume d'affari fondatamente attribuibili al contribuente in base alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta. A tal fine sono identificati, in riferimento a settori omogenei di attività, campioni di contribuenti che hanno presentato dichiarazioni dalle quali si rilevano coerenti indici di natura economica e contabile; sulla base degli stessi sono determinati parametri che tengano conto delle specifiche caratteristiche della attività esercitata.

            185. L'accertamento di cui al comma 181 può essere definito ai sensi dell'art. 2-bis del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, limitatamente alla categoria di reddito che ha formato oggetto di accertamento. L'intervenuta definizione dell'accertamento con adesione inibisce la possibilità per l'ufficio di effettuare, per lo stesso periodo di imposta, l'accertamento di cui all'art. 38, commi da quarto a settimo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e successive modificazioni.

            186. I parametri di cui al comma 184 sono approvati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministero delle finanze provvede alla distribuzione gratuita, anche tramite le associazioni di categoria e gli ordini professionali, dei supporti meccanografici contenenti i programmi necessari per il calcolo dei ricavi o dei compensi sulla base dei parametri.

187. La determinazione di maggiori ricavi, compensi e corrispettivi, conseguente esclusivamente alla applicazione delle disposizioni di cui al comma 181, non costituisce notizia di reato ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale.

            188. Ai contribuenti che indicano, nella dichiarazione dei redditi ovvero nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili ovvero corrispettivi non registrati per evitare l'accertamento di cui al comma 181, si applicano le disposizioni di cui all'art. 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, e all'art. 48, primo comma, quarto periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, ma non è dovuto il versamento della somma pari ad un ventesimo dei ricavi o dei compensi non annotati ovvero pari ad un decimo dei corrispettivi non registrati, ivi previsto.

            189. Le disposizioni di cui ai commi 181 e 188 si applicano per gli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1995.