Proroga parametri oltre il '95 - legge 23 dicembre 1996, n.662

PROROGA PARAMETRI OLTRE IL '95

  Legge 23 dicembre 1996, n. 662
(in Supplemento ordinario n. 233, alla Gazzetta Ufficiale n. 303, del 28 dicembre 1996) Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

(commi fino a 123: omissis)

124. Il termine per l'approvazione e la pubblicazione degli studi di settore, previsto dall'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è prorogato al 31 dicembre 1998 e i detti studi hanno validità ai fini dell'accertamento a decorrere dal periodo di imposta 1998.

            125. Le disposizioni di cui ai commi da 181 a 187 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, riguardanti gli accertamenti effettuati in base a parametri, si applicano per gli accertamenti relativi ai periodi di imposta 1996 e 1997 ovvero, per i contribuenti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, per gli accertamenti relativi al secondo e al terzo periodo di imposta di durata pari a dodici mesi chiusi successivamente al 30 giugno 1995. Per i menzionati periodi di imposta ai parametri approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1996, saranno apportate modificazioni con riferimento alla voce «Valore dei beni strumentali», alla voce «Compensi» con esclusione della variabile «Spese per il personale» e al fattore di adeguamento.

            126. Gli accertamenti di cui al comma 125 non possono essere effettuati nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi o compensi di ammontare non inferiore a quello derivante dall'applicazione dei parametri, ridotto di un importo pari a quello determinato in base ai criteri che saranno stabiliti con il decreto che apporta le modificazioni indicate nel comma 125. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ma non è dovuto il versamento della somma pari a un ventesimo dei ricavi o dei compensi non annotati, ivi previsto. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto l'adeguamento al volume d'affari risultante dall'applicazione dei parametri, ridotto del menzionato importo, può essere operato, senza applicazioni di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. I maggiori corrispettivi devono essere annotati, entro il suddetto termine, in un'apposita sezione del registro previsto dall'art. 23 o dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

            127. Con il decreto di cui al comma 123 sono stabilite le quote della capacità operativa degli Uffici delle entrate e della Guardia di finanza dirette al controllo delle posizioni dei contribuenti che hanno dichiarato: ricavi o compensi di ammontare inferiore a quello derivante dall'applicazione dei parametri ovvero di ammontare superiore a quello derivante dall'applicazione dei parametri, ma inferiore a quello dichiarato in periodi di imposta precedenti in presenza di indicatori di carattere economico-aziendale, quali la ricarica lorda, la rotazione di magazzino, la produttività o resa oraria per addetto e la congruità dei costi, anomali rispetto a quelli risultanti dalle precedenti dichiarazioni presentate dagli stessi contribuenti o rispetto a quelli caratterizzanti il settore economico di appartenenza, tenendo anche conto dell'area territoriale nella quale è svolta l'attività.

(omissis