Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331

STUDI DI SETTORE - PRIME NORME
Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331
(in Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1993,   n. 203),
convertito in legge 29 ottobre 1993, n. 427
(in Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 1993, n. 255)

omissis

Art. 62-bis

Studi di settore

  1. Gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, sentite le associazioni professionali e di categoria, elaborano, entro il 31 dicembre 1995, in relazione ai vari settori  economici, appositi studi di settore al fine di rendere più efficace  l'azione accertatrice e di consentire una più articolata determinazione dei coefficienti presuntivi di cui all'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni. A tal fine gli stessi uffici identificano campioni significativi di contribuenti appartenenti ai medesimi settori da sottoporre a controllo allo scopo di individuare elementi caratterizzanti l'attività esercitata. Gli studi di settore sono approvati con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 1995, possono essere soggetti a revisione ed hanno validità ai fini dell'accertamento a decorrere dal periodo di imposta 1995 (1).

 (1)   Comma così modificato dall'art. 10, comma 11, legge 8 maggio 1998, n. 146.

  Art. 62-sexies

Attività di accertamento nei riguardi dei contribuenti obbligati alla

tenuta delle scritture contabili

  (commi 1 e 2: omissis)

3. Gli accertamenti di cui agli articoli 39, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore elaborati ai sensi dell'articolo 62-bis del presente decreto.

 (comma 4: omissis)