Decreto del 25/03/2002. Criteri di applicazione degli studi a imprese multipunto e multiattività

Il Ministro dell’Economia

e

delle Finanze

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, recante l’approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede, da parte degli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l’elaborazione di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici;

Visto il medesimo articolo 62-bis del citato decreto-legge n.331 del 1993 che prevede che gli studi di settore sono approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Visto l'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146, che individua le modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonché le cause di esclusione degli stessi;

Visto, in particolare, l'art. 10, comma 8, della citata legge n. 146 del 1998, il quale prevede che con i decreti di approvazione degli studi di settore possono essere stabiliti criteri e modalita' di annotazione separata dei componenti negativi e positivi di reddito rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi nei confronti dei soggetti che esercitano piu' attivita';

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore;

Visto il proprio decreto 10 novembre 1998, che ha istituito la Commissione di esperti prevista dall'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, integrata e modificata dal decreto ministeriale 24 ottobre 2000;

Visti i decreti del Ministro delle finanze con i quali sono stati approvati gli studi di settore relativi ad attivita' economiche nel settore delle manifatture, del commercio, dei servizi e delle attività professionali;

Visto l’articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, che ha trasferito le funzioni dei Ministeri del bilancio, del tesoro e della programmazione economica e delle finanze al Ministero dell’economia e delle finanze;

Visto il decreto del Direttore generale del Dipartimento delle Entrate 24 dicembre 1999, concernente le modalità di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore;

Visto l’articolo 14, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha previsto la facoltà di avvalersi del regime fiscale delle attività marginali per alcune categorie di persone fisiche per le quali risultano applicabili gli studi di settore;

Considerato che a seguito delle analisi e delle valutazioni effettuate, allo stato, sulla base dei dati in possesso dell’Amministrazione finanziaria sono emerse cause di non applicabilità degli studi di settore nei confronti dei contribuenti che esercitano due o più attività d’impresa ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita in presenza delle quali si ritiene opportuno escludere anche l’applicazione dei parametri ;

Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti in data 6 marzo 2002;

 

D E C R E T A:

 

Art. 1

(Approvazione di criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o più attività d’impresa ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita)

  1. Sono approvati i criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o più attività d’impresa ovvero una o più attività d’impresa in diverse unità di produzione o di vendita. Tali criteri si applicano a partire dall’anno 2001, limitatamente alle attività indicate nella tabella di cui all’ allegato 1.A e nei confronti dei contribuenti che svolgono esclusivamente attività per le quali si applicano gli studi di settore ovvero queste e attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso.

  2. Nei confronti dei contribuenti indicati al comma 1 gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei ricavi e dei corrispettivi sono determinati sulla base della nota tecnica e metodologica e delle tabelle delle incidenze delle variabili sui ricavi indicate nell’ allegato 1, nonché delle note tecniche e metodologiche, delle tabelle dei coefficienti e della lista delle variabili per l’applicazione dei singoli studi di settore pubblicate in allegato ai decreti di approvazione degli stessi. La valutazione della congruità dei ricavi dichiarati è effettuata prendendo in considerazione l’insieme delle attività esercitate.

  3. Il programma per l'applicazione degli studi di settore segnala anche, con riferimento ad indici significativi, la coerenza economica rispetto ai valori minimi e massimi aziendali assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore. Tali valutazioni sono effettuate solo in presenza di indicatori comuni alle diverse attività esercitate.

  4. Per l’applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o più attività d’impresa ovvero una o più attività d’impresa in diverse unità di produzione o di vendita, occorre:

a) indicare, separatamente, i ricavi relativi alle diverse attività esercitate ovvero alle diverse unità di produzione o di vendita;

b) attribuire alle diverse attività esercitate ovvero alle diverse unità di produzione o di vendita, i componenti direttamente afferenti e quelli promiscui ripartiti in base al criterio di prevalenza nell’utilizzo;

c) indicare, in maniera indistinta, i dati del personale e quelli contabili che non è possibile ripartire tra le diverse attività esercitate ovvero tra le diverse unità di produzione o di vendita. L’attribuzione di tali componenti alle singole attività o alle singole unità di produzione o di vendita è effettuata in via automatica dal programma informatico realizzato in base alle disposizioni approvate con il presente decreto.

 

Art. 2

(Modalità di applicazione degli studi di settore)

  1. In via sperimentale, i ricavi, i corrispettivi e gli indici di coerenza economica determinati in base all’articolo 1, sono utilizzati come criteri selettivi per la scelta delle posizioni da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie. I contribuenti che dichiarano ricavi di ammontare non inferiore a quello risultante dai predetti studi di settore non sono assoggettabili ad accertamento in base all’articolo 10 della legge della legge 8 maggio 1998, n. 146, sulla base dei maggiori ricavi determinati a seguito della revisione degli studi stessi.

 

Art. 3

(Categorie di contribuenti escluse )

  1. I criteri indicati nell’articolo 1 non si applicano nei confronti dei contribuenti che:

a) dichiarano ricavi di cui all’articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, di ammontare complessivo superiore a 5.164.569 euro;
b) svolgono attività o utilizzano unità di produzione o di vendita che comportino la compilazione di più di dieci modelli per l’applicazione degli studi di settore;
c) esercitano due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore, nel caso in cui l'importo dei ricavi conseguiti nel periodo d'imposta, relativo alle attività non prevalenti, sia non superiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti nello stesso periodo;
d) esercitano esclusivamente un’attività in diverse unità di produzione o di vendita, per la quale sia prevista, nel decreto di approvazione del relativo studio di settore, l’applicabilità dello stesso anche in caso di svolgimento della attività in più unità di produzione o di vendita;
e) esercitano due o più attività d’impresa ovvero una o più attività d’impresa in diverse unità di produzione o di vendita e che si avvalgono ovvero intendono avvalersi, del regime fiscale delle attività marginali di cui all’articolo 14, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I predetti contribuenti determinano l’ammontare complessivo dei ricavi in base all’applicazione dello studio di settore relativo all’attività prevalente;
f) non hanno effettuato annotazioni separate in quanto hanno conseguito:

  • un ammontare complessivo di ricavi non superiore a 51.645 euro;
  • ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attivita' svolte in Comuni con popolazione residente inferiore a 3000 abitanti.

    1. I predetti criteri non si applicano, altresì, nei confronti dei contribuenti che sono interessati da una delle cause di esclusione di seguito elencate, anche se la stessa riguarda solo una delle attività svolte o opera soltanto all’interno di una delle unità di produzione o di vendita utilizzate per lo svolgimento dell’attività:
      a) sussistenza di una causa di esclusione di cui all’art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146;
      b) esercizio di una o più attività d'impresa cui non risultano applicabili gli studi di settore, ad esclusione delle attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso, nel caso in cui l'importo dei ricavi conseguiti nel periodo d'imposta relativo a dette attività, sia superiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti nello stesso periodo;
      c) esercizio di più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore, nel caso in cui, per ognuno degli studi di settore applicabili al contribuente, l'importo dei ricavi conseguiti nel periodo d'imposta relativo alle attività del medesimo studio di settore, sia non superiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti nello stesso periodo.

    1. In caso di più attività svolte all’interno di più unità di produzione o vendita, per la verifica del limite del 20 per cento indicato alle lettere b) ed c) del comma precedente, occorre fare riferimento ai ricavi conseguiti nella medesima unità.

    1. Nei confronti dei contribuenti nelle condizioni indicate:
      a) alle lettere a), b) e f), del comma 1, nonché a) e c) del comma 2, non si applicano né gli studi di settore né i parametri;
      b)alla lettera b) del comma 2, si applicano i parametri relativi alla attività prevalente;
      c) alle lettere c), d), ed e), del comma 1, si applica lo studio di settore relativo alla attività prevalente, tenendo conto, per quanto riguarda i contribuenti di cui alla lettera e), delle percentuali di riduzione indicate nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2002.

     

    Art. 4

    (Variabili delle imprese)

    1. La determinazione dei valori da attribuire alle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore mediante i criteri approvati con il presente decreto è effettuata sulla base delle istruzioni per la compilazione dei relativi modelli di cui all’articolo 6.

     

    Art. 5

    (Determinazione del reddito imponibile)

    1. Sulla base degli studi di settore applicati con i criteri indicati all’articolo 1, sono determinati presuntivamente i ricavi di cui all’articolo 53, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c) e d) del comma 1 dello stesso articolo, del testo unico delle imposte sui redditi.

    2. Ai fini della determinazione del reddito d’impresa l’ammontare dei ricavi di cui al comma precedente è aumentato degli altri componenti positivi, compresi i ricavi di cui all’articolo 53, comma 1, lettera c) e d), del menzionato testo unico, ed è ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle voci e alle variabili di cui all'articolo 4 devono essere considerati i componenti negativi inerenti all’esercizio dell’attività anche se non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.

    3. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base agli studi di settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell’articolo 60, commi da 1 a 4, del testo unico delle imposte sui redditi.

     

    Art. 6

    (Comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore)

    1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore mediante i criteri approvati con il presente decreto comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi stessi.

     

    Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 25 marzo 2002

    Il Ministro
    Giulio Tremonti