Modalità di riduzione dei ricavi e compensi determinati in base agli studi di settore per la loro applicazione nei confronti dei contribuenti “marginali”

Direzione Centrale Accertamento

Modalità di riduzione dei  ricavi e compensi determinati in base agli studi di settore per la loro applicazione nei confronti dei contribuenti “marginali”

2001/231695

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nei riferimenti normativi del presente provvedimento

dispone:

1.      Nei confronti dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato di cui all’articolo 14, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i ricavi e compensi minimi, risultanti dall’applicazione degli studi di settore sono ridotti, per tutti, di un importo pari al sei per cento. Spettano, inoltre, ulteriori riduzioni, calcolate sull’importo dei ricavi e compensi minimi, pari al:

a) quattro per cento se l’attività è svolta utilizzando unità locali situate esclusivamente in comuni appartenenti all’area individuata dal gruppo “5” della territorialità generale, approvata con decreto ministeriale 30 marzo 1999. Nel caso di svolgimento dell’attività in unità locali situate in più comuni, la riduzione spetta solo se tutti i comuni appartengono alla predetta area. La riduzione spetta, invece,  in relazione al comune di domicilio fiscale del contribuente se:

1 ) non vengono utilizzate unità locali;

2) nel modello per l’applicazione degli studi di settore non è richiesta per le unità locali l’indicazione del comune.

b) cinque per cento relativamente ai contribuenti che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età.

2. I ricavi e i compensi minimi ridotti delle percentuali elencate nel punto precedente sono utilizzati per verificare il rispetto dei limiti dei ricavi e dei compensi previsti per l’ammissione al regime fiscale delle attività marginali.

Motivazioni

Il presente provvedimento stabilisce i criteri con cui vengono ridotti i ricavi e i compensi minimi determinati in base all’applicazione dello studio di settore, al fine di tener conto delle peculiarità delle situazioni di marginalità. Tale adempimento è previsto dall’articolo 14, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni riguardanti il regime fiscale delle attività marginali.

Al fine di individuare la condizione di marginalità economica, il presente provvedimento stabilisce percentuali di abbattimento connesse:

  • alle oggettive condizioni di svolgimento dell’attività;
  • al contesto socio-economico nel quale viene esercitata l’attività stessa;
  • alle condizioni soggettive dell’imprenditore o del professionista.

Per quanto riguarda le condizioni oggettive, viene riconosciuta a tutti i contribuenti una riduzione del 6 per cento in base alla considerazione che tali condizioni sussistono in presenza di ricavi e compensi di modesta entità.

Per quanto riguarda il contesto socio-economico, il provvedimento attribuisce una riduzione pari al quattro per cento ai contribuenti che svolgono l’attività in comuni situati nelle aree individuate dal gruppo “5” della territorialità generale approvata con decreto ministeriale 30 marzo 1999. Si tratta delle aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata. Se l’attività viene svolta in unità locali situate in più comuni, la riduzione spetta solo se tutti i comuni interessati appartengono all’area individuata dal gruppo “5” della territorialità generale. La riduzione spetta, invece, in relazione al comune di domicilio fiscale del contribuente se non vengono utilizzate unità locali o nel modello per l’applicazione degli studi di settore non è richiesta per le unità locali l’indicazione del comune.

Per quanto riguarda le condizioni soggettive, il provvedimento attribuisce, infine, una riduzione pari al cinque per cento ai contribuenti che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età. La riduzione spetta anche a coloro che hanno compiuto il sessantesimo anno d’età nel corso dell’anno d’imposta di riferimento. La riduzione è attribuita in quanto con il progredire dell’età si verifica una minore efficienza produttiva nello svolgimento dell’attività lavorativa.

La riduzione dei ricavi e dei compensi minimi può, quindi, oscillare da un minimo del sei per cento in presenza delle sole condizioni oggettive, ad un massimo del quindici per cento in presenza di tutti e tre i fattori.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate

§  Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art.  68, comma 1);

§  Statuto dell’Agenzia delle Entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

§  Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate (art. 2, comma 1);

§  Decreto ministeriale 30 marzo 1999 (art. 1, allegato 1).

b) Disciplina degli studi di settore e del regime delle attività marginali

§  Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;

§  Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

§  Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto;

§  Decreto legislativo 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (art. 62-bis): Istituzione degli studi di settore;

§  Legge 8 maggio 1998, n. 146 (art. 10): individuazione delle modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonché le cause di esclusione degli stessi;

§  Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (art. 14): disposizioni riguardanti il regime fiscale delle attività marginali;

§  Atto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 8 febbraio 2001: approvazione dei limiti di ricavi o compensi entro cui è possibile avvalersi del regime fiscale delle attività marginali, relativi alle attività comprese nei 86 studi di settore approvati con Decreti ministeriali 30 marzo 1999, 3 febbraio 2000 e 25 febbraio 2000;

§  Atto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 28 febbraio 2001: approvazione dei limiti di ricavi o compensi entro cui è possibile avvalersi del regime fiscale delle attività marginali, relativi alle attività comprese nei 14 studi di settore approvati con Decreto ministeriale 16 febbraio 2001;

§  Atto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 26 marzo 2001: approvazione dei limiti di ricavi o compensi entro cui è possibile avvalersi del regime fiscale delle attività marginali, relativi alle attività comprese nei 29 studi di settore approvati con Decreto ministeriale 20 marzo 2001.

Il presente atto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, lì  2 gennaio 2002

                                                                         F.to    Massimo Romano