Quando si è esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi

Il contribuente che nell’anno ha percepito soltanto i redditi riportati nel Cud o è titolare di uno o più trattamenti pensionistici (per i quali si applica “il casellario delle pensioni”), è esonerato dalla presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi, a condizione che il datore di lavoro abbia eseguito correttamente il conguaglio delle imposte.

Il contribuente esonerato può scegliere di presentare ugualmente la dichiarazione dei redditi se, per esempio, nell’anno ha sostenuto oneri che intende portare in deduzione dal reddito o in detrazione dall’imposta (per esempio, spese mediche, interessi sui mutui, ecc.).

Scelta della destinazione dell’8 e del 5 per mille dell’Irpef

I contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione possono scegliere, utilizzando l’apposita scheda, allegata al Cud, di destinare l’8 per mille del gettito Irpef allo Stato oppure a un’Istituzione religiosa e/o il 5 per mille della propria Irpef ad associazioni di volontariato e non lucrative di utilità sociale, associazioni e fondazioni di promozione sociale, enti di ricerca scientifica, universitaria e sanitaria, Comuni e associazioni sportive dilettantistiche.