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Informazioni generali - Agevolazioni per le imprese del settore tessile

Per le imprese del settore tessile e della moda che svolgono determinate attività è prevista una specifica agevolazione fiscale (articolo 4, commi da 2 a4, Dl n. 40/2010).

Indipendentemente dalla natura giuridica e dalla dimensione aziendale, le imprese interessate sono quelle che svolgono, anche in modo non prevalente, attività produttive di reddito di impresa classificabili nella divisione 13 (industrie tessili), 14 (confezione di articoli di abbigliamento, confezione di articoli in pelle e pelliccia), 15 (fabbricazione di articoli in pelle e simili) della tabella Ateco 2007 e, relativamente all’attività di fabbricazione di bottoni, le imprese con codice attività 32.99.20.

L’agevolazione spetta anche se, per regime naturale o per opzione, i soggetti interessati determinano il reddito d’impresa con criteri forfetari o applicano regimi d’imposta sostitutivi o adottano regimi contabili semplificati.

In cosa consiste

L’agevolazione consiste nella possibilità di escludere dal reddito d’impresa il valore degli investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari fatti dalle imprese nell’Unione europea.

Gli investimenti ammessi sono quelli sostenuti nel periodo d’imposta 2010.

Come e quando va richiesta

Per ottenere il beneficio fiscale, nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2010 e il 31 dicembre 2010 le imprese devono presentare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate. La trasmissione deve essere effettuata telematicamente, direttamente o tramite un intermediario abilitato a Entratel (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.), utilizzando il software “AGEVOLAZIONECRT”, disponibile sul sito internet dell’Agenzia.

L’Agenzia delle Entrate comunicherà, con apposito provvedimento, la percentuale massima del risparmio d’imposta. Se le richieste complessive saranno superiori ai fondi stanziati (70 milioni di euro), l’agevolazione sarà attribuita proporzionalmente all’ammontare del risparmio d’imposta richiesto.

Come usufruirne

L’agevolazione può essere fruita solo con il versamento del saldo delle imposte sui redditi (Irpef e Ires) dovute per il periodo d’imposta in cui sono stati effettuati gli investimenti.

Gli acconti dell’Irpef e dell’Ires dovuti per il periodo d’imposta successivo devono essere calcolati, invece, considerando come imposta del periodo precedente quella che sarebbe risultata senza considerare l’agevolazione.