Scheda informativa

I Centri di assistenza fiscale e i professionisti abilitati (iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e all’albo dei consulenti del lavoro) devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate il risultato contabile delle dichiarazioni 730 (modello 730-4). L’Agenzia, entro 10 giorni dalla ricezione, mette a disposizione telematicamente questi dati ai sostituti d’imposta (datori di lavoro ed enti pensionistici) o a intermediari da questi incaricati.

Per ricevere il flusso delle comunicazioni relative ai 730- 4, i sostituti d’imposta devono presentare il modello di Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate

La comunicazione deve essere inviata anche i sostituti d’imposta che negli anni scorsi hanno partecipato al flusso telematico dei modelli 730-4.

La comunicazione deve contenere:

  • l'utenza telematica presso cui il sostituto intende ricevere direttamente il mod. 730-4
  • se in possesso di più utenze, quella scelta per ricevere il modello
  • l'intermediario prescelto tra i soggetti incaricati alla trasmissione telematica

Il modello deve essere presentato anche per comunicare:

  • la variazione dei dati già inviati (per esempio, intermediario incaricato, dati anagrafici, ecc.)